IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991; Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995, in corso di registrazione, con il quale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991, e' stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994/96; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Tenuto conto che la riserva del 30% e' stata calcolata sul numero programmato, ma i relativi posti sono stati concessi al di fuori della programmazione medesima in considerazione del fatto che si tratta di dipendenti gia' in servizio presso le aziende ospedaliere; Viste le richieste presentate dalle universita' per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 18 maggio 1995; Considerata la necessita' e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 18 maggio 1995, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 maggio 1995; Considerata la necessita' di specificare che alcuni posti relativi alle Universita' degli studi di Padova e di Verona devono essere assegnati ai sensi delle leggi della provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 1986, n. 1 e della provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 5, ai medici specializzandi residenti nelle province di Bolzano e di Trento; Udito il comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995; Decreta: Per l'anno accademico 1994-95, per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 maggio 1995, il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 e successive modificazioni citati nelle premesse e' stabilito nell'allegata tabella A secondo la sottonotata nomenclatura. Colonna A: medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Colonna B: medici dell'amministrazione militare. Colonna C: medici con borse di studio comunque acquisite dalle universita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1995 Il Ministro: GUZZANTI