IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;
  Visto  il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con
decreto interministeriale 30 ottobre 1993, ed integrato  con  decreto
interministeriale   25   novembre   1994  con  il  quale  sono  state
individuate le scuole di  specializzazione  di  cui  all'art.  1  del
predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto  il  decreto  interministeriale  17  maggio 1995, in corso di
registrazione, con il quale, ai sensi dell'art. 2, primo  comma,  del
citato   decreto  legislativo  n.  257/1991,  e'  stata  definita  la
programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo
1994/96;
  Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 con il quale e'  stato
determinato  il numero delle borse di studio per le singole scuole di
specializzazione ed in particolare l'art. 2;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Tenuto conto che la riserva del 30% e' stata calcolata  sul  numero
programmato,  ma  i  relativi  posti  sono stati concessi al di fuori
della programmazione medesima in  considerazione  del  fatto  che  si
tratta di dipendenti gia' in servizio presso le aziende ospedaliere;
  Viste  le  richieste presentate dalle universita' per i fini di cui
all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 18 maggio 1995;
  Considerata   la    necessita'    e    l'urgenza    di    procedere
all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2
del  predetto decreto ministeriale 18 maggio 1995, tenuto conto della
programmazione di cui al citato decreto interministeriale  17  maggio
1995;
  Considerata  la necessita' di specificare che alcuni posti relativi
alle Universita' degli studi di Padova  e  di  Verona  devono  essere
assegnati  ai sensi delle leggi della provincia autonoma di Bolzano 3
gennaio 1986, n. 1 e della provincia autonoma di Trento  19  febbraio
1993,  n.  5,  ai  medici  specializzandi residenti nelle province di
Bolzano e di Trento;
  Udito  il   comitato   consultivo   di   medicina   del   Consiglio
universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995;
                              Decreta:
  Per  l'anno  accademico  1994-95,  per i fini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 18  maggio  1995,  il  numero  dei  laureati  in
medicina  e  chirurgia  da  ammettere alle scuole di specializzazione
comprese nelle tipologie previste dal  decreto  interministeriale  31
ottobre 1991 modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993
e   successive  modificazioni  citati  nelle  premesse  e'  stabilito
nell'allegata tabella A secondo la sottonotata nomenclatura.
  Colonna A:
   medici convenzionati ex art. 2,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Colonna B:
   medici dell'amministrazione militare.
  Colonna C:
   medici con borse di studio comunque acquisite dalle universita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI