LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare l'art. 22, comma 3; Viste, altresi', le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate e integrate, da ultimo, in data 3 marzo 1995; Considerata l'opportunita' di garantire il buon fine dei contratti aventi ad oggetto le obbligazioni convertibili quotate in borsa negoziate a contante e liquidate nella liquidazione a contante garantita tramite le stanze di compensazione; EMANANO D'INTESA le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni annesse entreranno in vigore dalla data di avvio della liquidazione a contante garantita dei contratti aventi ad oggetto obbligazioni convertibili quotate in borsa, stabilita dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia con successivo provvedimento. Il presente provvedimento e le annesse disposizioni saranno altresi' pubblicate nel Bollettino della Consob. Roma, 22 giugno 1995 Il presidente della Consob BERLANDA Il Governatore della Banca d'Italia FAZIO