LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 25 dello statuto della Banca  d'Italia  approvato  con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;
  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare  l'art.  22,
comma 3;
  Viste,   altresi',   le   disposizioni  concernenti  l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia  adottate  d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate e
integrate, da ultimo, in data 3 marzo 1995;
  Considerata l'opportunita' di garantire il buon fine dei  contratti
aventi  ad  oggetto  le  obbligazioni  convertibili  quotate in borsa
negoziate a  contante  e  liquidate  nella  liquidazione  a  contante
garantita tramite le stanze di compensazione;
                          EMANANO D'INTESA
le  unite  disposizioni  che  modificano  e integrano le disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia.
  Il  presente  provvedimento  e  le  disposizioni  annesse   saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Le  disposizioni  annesse  entreranno in vigore dalla data di avvio
della liquidazione a  contante  garantita  dei  contratti  aventi  ad
oggetto  obbligazioni  convertibili quotate in borsa, stabilita dalla
Consob d'intesa con la Banca d'Italia con successivo provvedimento.
  Il  presente  provvedimento  e  le  annesse  disposizioni   saranno
altresi' pubblicate nel Bollettino della Consob.
   Roma, 22 giugno 1995
                                       Il presidente della Consob
                                                 BERLANDA
Il Governatore della Banca d'Italia
         FAZIO