IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 2048/89 del Consiglio che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per migliorare il controllo relativo all'osservanza della normativa vitivinicola, in particolare nei settori di cui all'allegato al predetto regolamento; Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al citato regolamento CEE n. 2238/93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, convertito, con modificazioni, con legge 4 novembre 1987, n. 460; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in particolare l'art. 4, comma 3, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990); Considerato che nel territorio italiano e' stata rilevata una sempre piu' elevata presenza di centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione; Considerata la necessita' di consentire agli organismi competenti l'effettuazione di adeguati ed efficaci controlli in materia di commercializzazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, al fine di consentire il raggiungimento degli scopi fissati dall'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo; Considerata la necessita', ai fini dei predetti controlli, che le attivita' di intermediazione debbono essere distinte per le uve provenienti da varieta' di uve da tavola o provenienti da varieta' di uve da vino, in conformita' alla diversa regolamentazione cui soggiacciono dette uve nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo; Decreta: Art. 1. 1. I centri di intermediazione, ove si esercita un'attivita' di commercializzazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, devono possedere, ai fini del rilascio del registro di carico e scarico di cui al citato regolamento 2238/93, i requisiti ed uniformarsi agli obblighi indicati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, presentando apposita istanza. 2. Le attivita' di commercializzazione di cui al paragrafo precedente, relativamente alle uve provenienti da varieta' per uve da vino e delle uve provenienti da varieta' per uve da tavola, destinate in tutto o in parte alla vinificazione, debbono essere effettuate in sedi diverse.