IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  822/87  del  Consiglio  relativo
all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;
  Visto il regolamento CEE n. 2048/89  del  Consiglio  che  fissa  le
norme  generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in
particolare, l'art. 3, paragrafo 1,  che  stabilisce  che  gli  Stati
membri  adottano  le  misure  necessarie  per migliorare il controllo
relativo all'osservanza della normativa vitivinicola, in  particolare
nei settori di cui all'allegato al predetto regolamento;
  Visto  il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, relativo ai
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e  alla  tenuta  dei
registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  19  dicembre  1994, n. 768, regolamento recante
disposizioni nazionali di attuazione delle norme  di  cui  al  citato
regolamento CEE n. 2238/93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.  162,  recante  norme  per  la  repressione  delle   frodi   nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  1986,  n. 282, recante misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle  sofisticazioni
alimentari, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462;
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  1987, n. 370, recante nuove
norme in materia di produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
vitivinicoli,  nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza dei regolamenti
comunitari in materia agricola, convertito,  con  modificazioni,  con
legge 4 novembre 1987, n. 460;
  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491,  recante  il  riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e istituzione del Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n.
197, regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici  del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in particolare l'art. 4,
comma 3, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990);
  Considerato che nel  territorio  italiano  e'  stata  rilevata  una
sempre  piu'  elevata presenza di centri di intermediazione delle uve
destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;
  Considerata la necessita' di consentire agli  organismi  competenti
l'effettuazione  di  adeguati  ed  efficaci  controlli  in materia di
commercializzazione delle uve destinate, in tutto o  in  parte,  alla
vinificazione,  al  fine  di consentire il raggiungimento degli scopi
fissati  dall'organizzazione   comune   del   mercato   nel   settore
vitivinicolo;
  Considerata  la  necessita', ai fini dei predetti controlli, che le
attivita' di intermediazione  debbono  essere  distinte  per  le  uve
provenienti da varieta' di uve da tavola o provenienti da varieta' di
uve  da  vino,  in  conformita'  alla  diversa  regolamentazione  cui
soggiacciono dette uve  nell'ambito  dell'organizzazione  comune  del
mercato nel settore vitivinicolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  centri  di  intermediazione, ove si esercita un'attivita' di
commercializzazione delle uve destinate, in tutto o  in  parte,  alla
vinificazione, devono possedere, ai fini del rilascio del registro di
carico e scarico di cui al citato regolamento 2238/93, i requisiti ed
uniformarsi agli obblighi indicati nell'allegato al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante, presentando apposita istanza.
  2.   Le  attivita'  di  commercializzazione  di  cui  al  paragrafo
precedente, relativamente alle uve provenienti da varieta' per uve da
vino e delle uve provenienti da varieta' per uve da tavola, destinate
in tutto o in parte alla vinificazione, debbono essere effettuate  in
sedi diverse.