IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose; Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94; Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94; Considerate le difficolta' rilevate dall'utenza circa l'applicazione delle disposizioni dei citati decreti del 6 e 7 aprile 1995 alla data prevista di entrata in vigore degli stessi; Ritenuto di poter accogliere la richiesta di rinvio dei termini di entrata in vigore dei citati decreti; Decreta: Art. 1. Le disposizioni dei decreti ministeriali 6 aprile 1995 e 7 aprile 1995, citati nelle premesse, entreranno in vigore il 9 ottobre 1995.