IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto  per  mare,
sbarco  e  trasbordo  delle  merci pericolose in colli, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
"Razionalizzazione   della   organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 febbraio 1995 concernente, tra
l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione
dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;
  Visto il decreto ministeriale del 6  aprile  1995,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  43  alla  serie  generale  della Gazzetta
Ufficiale  n.  90  del  18  aprile  1995,  concernente  il  trasporto
marittimo  delle  merci  pericolose  in colli secondo le disposizioni
contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci  pericolose
(IMDG  Code)  adottato  dalla Organizzazione internazionale marittima
(IMO)  con  risoluzione  A.81  (IV)  del  27  settembre  1965,   come
modificato con gli emendamenti
27-94;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 7 aprile 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario  n.  43  alla  serie  generale  della  Gazzetta
Ufficiale  n.  90  del  18  aprile  1995,  concernente  il  trasporto
marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli
cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice  internazionale
marittimo   sulle   merci   pericolose  (IMDG  Code)  adottato  dalla
Organizzazione internazionale marittima (IMO)  con  risoluzione  A.81
(IV)  del  27  settembre  1965,  come  modificato con gli emendamenti
27-94;
  Considerate   le    difficolta'    rilevate    dall'utenza    circa
l'applicazione delle disposizioni dei citati decreti del 6 e 7 aprile
1995 alla data prevista di entrata in vigore degli stessi;
  Ritenuto  di poter accogliere la richiesta di rinvio dei termini di
entrata in vigore dei citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le disposizioni dei decreti ministeriali 6 aprile 1995 e  7  aprile
1995, citati nelle premesse, entreranno in vigore il 9 ottobre 1995.