IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista la circolare 25 febbraio 1993, n.  159258,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista l'istanza con la quale la societa' CESI - Centro ettrotecnico
sperimentale  italiano  S.p.a., con sede in via Rubattino, 54 - 20134
Milano, ha chiesto di  essere  autorizzata,  in  via  provvisoria,  a
rilasciare  la  certificazione  CEE  ai  sensi delle direttive CEE n.
89/392 e n. 91/368;
  Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici  interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle  direttive  n.  89/392  e  n.  91/368 che la predisposizione del
fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora
il  costruttore  non  ritenga  di  poter  eseguire  direttamente   le
verifiche  di  conformita', della macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza;
  Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto  richiesto
nei  punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n.
159258;
  Considerato che la societa' CESI S.p.a. ha dichiarato di  possedere
i  requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE
e che risulta accreditata dal Sinal al n. 0030 e dal  Sincert  al  n.
018B;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  CESI  S.p.a.  e'  autorizzata  al  rilascio della
certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i  prodotti
di  seguito  elencati  compresi  nell'allegato  IV,  parte  B,  delle
direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita
nello  stesso  e  sottoposti  volontariamente   alla   procedura   di
certificazione CEE dagli operatori economici:
   1)  dispositivi  elettrosensibili  progettati  per  il rilevamento
delle persone (barriere immateriali,  tappeti  sensibili,  rilevatori
elettromagnetici);
   2)  blocchi  logici  con  funzioni di sicurezza per dispositivi di
comando che richiedono l'uso delle due mani;
   3) shermi mobili automatici per la protezione  delle  macchine  di
cui al punto A9, 10 e 11.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al comma precedente deve essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare  in  conformita'  a  quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.