A partire dal 1 luglio 1995, in attuazione del regolamento n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC del Consiglio dell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 367 e L 90 del 31 dicembre 1994), le procedure relative alle esportazioni di beni a duplice uso sono cosi' modificate: sono soggetti ad autorizzazione l'esportazione ed il transito dei beni a duplice uso inclusi nell'allegato I alla decisione n. 94/942 PESC del Consiglio dell'Unione europea, pertanto l'elenco gia' in vigore, denominato "Tabella Export", e' sostituito dal citato allegato I; sono soggette ad autorizzazione anche le esportazioni di beni non compresi nell'Allegato I sopraindicato, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del regolamento n. 3381/94; non sono soggette ad autorizzazione le spedizioni tra Paesi comunitari; fanno eccezione quelle relative ai prodotti elencati negli allegati IV e V della menzionata decisione n. 94/942/PESC, che restano sottoposte ad autorizzazione individuale; l'autorizzazione, disciplinata dal regolamento n. 3381/94, e' rilasciata, in base a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, dal Ministero del commercio con l'estero, su richiesta dell'operatore; la domanda in carta libera deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo comunitario, disponibile presso le camere di commercio e le associazioni di categoria, il cui modello e' allegato al presente comunicato; per tutte le operazioni fa fede unicamente l'esemplare originario del modulo autorizzativo (modulo n. 1 "autorizzazione"); l'autorizzazione e' valida in tutta la Comunita' e pertanto puo' essere utilizzata, in tutto o in parte, anche presso dogane estere; analogamente l'autorizzazione emessa dalle autorita' di un altro Stato membro puo' essere utilizzata, in tutto o in parte, presso le dogane italiane; gli utilizzi delle autorizzazioni sono riportati dalle dogane sul retro del modulo comunitario; il modulo comunitario di autorizzazione deve essere conservato a cura dell'operatore e presentato, a corredo della dichiarazione, alle autorita' doganali, in occasione delle specifiche operazioni di esportazione e di transito; nei casi di spedizioni tra Paesi comunitari, il modulo autorizzativo deve essere tenuto a disposizione delle autorita' competenti ai fini dei controlli; le richieste di proroga e modifica di autorizzazioni non scadute di validita' devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero nel mese di scadenza, accompagnate dalla copia conforme dell'autorizzazione originaria, corredata dei relativi scarichi doganali.