A partire dal 1 luglio 1995,  in  attuazione  del  regolamento  n.
3381/94  e  della  decisione n. 94/942 PESC del Consiglio dell'Unione
europea (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 367 e L 90  del
31  dicembre 1994), le procedure relative alle esportazioni di beni a
duplice uso sono cosi' modificate:
    sono soggetti ad autorizzazione l'esportazione ed il transito dei
beni a duplice uso inclusi nell'allegato I alla decisione  n.  94/942
PESC  del  Consiglio  dell'Unione  europea, pertanto l'elenco gia' in
vigore,  denominato  "Tabella  Export",  e'  sostituito  dal   citato
allegato I;
    sono soggette ad autorizzazione anche le esportazioni di beni non
compresi   nell'Allegato   I   sopraindicato,   quando  ricorrono  le
condizioni previste dall'art. 4 del regolamento n. 3381/94;
    non sono soggette  ad  autorizzazione  le  spedizioni  tra  Paesi
comunitari;  fanno  eccezione  quelle  relative  ai prodotti elencati
negli allegati IV e V della menzionata decisione n. 94/942/PESC,  che
restano sottoposte ad autorizzazione individuale;
    l'autorizzazione,  disciplinata  dal  regolamento  n. 3381/94, e'
rilasciata, in base a quanto disposto dalla legge 27  febbraio  1992,
n.  222,  dal  Ministero  del  commercio  con  l'estero, su richiesta
dell'operatore; la domanda in carta  libera  deve  essere  presentata
esclusivamente  utilizzando il modulo comunitario, disponibile presso
le camere di commercio e le associazioni di categoria, il cui modello
e' allegato al presente comunicato;
    per tutte le operazioni fa fede unicamente l'esemplare originario
del modulo autorizzativo (modulo n. 1 "autorizzazione");
    l'autorizzazione e' valida in tutta la Comunita' e pertanto  puo'
essere  utilizzata,  in tutto o in parte, anche presso dogane estere;
analogamente l'autorizzazione emessa  dalle  autorita'  di  un  altro
Stato  membro  puo' essere utilizzata, in tutto o in parte, presso le
dogane italiane;
    gli utilizzi delle autorizzazioni sono riportati dalle dogane sul
retro del modulo comunitario;
    il modulo comunitario di autorizzazione deve essere conservato  a
cura dell'operatore e presentato, a corredo della dichiarazione, alle
autorita'  doganali,  in  occasione  delle  specifiche  operazioni di
esportazione  e  di  transito;  nei  casi  di  spedizioni  tra  Paesi
comunitari, il modulo autorizzativo deve essere tenuto a disposizione
delle autorita' competenti ai fini dei controlli;
    le  richieste di proroga e modifica di autorizzazioni non scadute
di validita' devono essere inoltrate al Ministero del  commercio  con
l'estero  nel  mese  di  scadenza,  accompagnate dalla copia conforme
dell'autorizzazione  originaria,  corredata  dei  relativi   scarichi
doganali.