IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto il proprio decreto n. 825556/66-261 del 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, con cui, in applicazione della predetta normativa, e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 maggio 1992, al tasso d'interesse annuo del 12%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 4.000 miliardi, interamente collocati; Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 6 maggio 1992, il quale prevede: che i portatori dei titoli hanno la facolta' di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 maggio 1995, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 aprile 1995; che con successivo decreto si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato; Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente e' pari a L. 3.239.310.000.000; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 6 maggio 1992, citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 maggio 1992 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 760.690.000.000.