DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI Alle regioni a statuto speciale e ordinario - assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - assessorati agricoltura All'E.I.M.A. Al Servizio contributi agricoli unificati - Direzione Alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura Alla Confederazione italiana dell'agricoltura Alla Confederazione produttori agricoli Alla Commissione europea - Direzione generale agricoltura - VI Unita' F II 1 1. PREMESSA Il regolamento (CEE) 2079/92 fa parte del pacchetto di misure cosiddette "di accompagnamento" della Politica agricola comune, adottate dal Consiglio dell'Unione europea al fine di attenuare gli effetti negativi sui redditi dei produttori agricoli comunitari in seguito alla riforma della Politica agricola comune. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal suddetto regolamento, d'intesa con le regioni e le province autonome, questo Ministero ha predisposto un programma nazionale di aiuti al prepensionamento approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(94)1280 del 7 settembre 1994, dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 agosto 1994 ed, in fine, dal CIPE in data 11 ottobre 1994. Tuttavia, per agevolare l'attuazione del programma di aiuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni, anche al fine di uniformare i criteri generali di applicazione delle misure in esso previste. 1.1 Il prepensionamento come strumento di politica agraria. Prima di esaminare i problemi specifici relativi all'applicazione del programma, e' indispensabile sottolineare come il prepensionamento possa costituire un'importante misura di politica agricola, strettamente legata alla politica strutturale; non a caso il regolamento (CEE) 2079/92 riprende la strada gia' tracciata dall'allora Comunita' Economica Europea con le direttive socio strutturali del 1972 (in particolare con la Dir. 72/160/CEE). Senza andare a ricordare i motivi della scarsa applicazione delle direttive socio strutturali citate, preme in questa sede prevedere uno schema organizzativo del programma di prepensionamento che, senza compiere gli errori del passato, assicuri la massima accessibilita' alle misure previste e, quindi, la massima efficacia al programma citato. Da questo punto di vista, occorre rivolgere lo sguardo alla politica agricola diretta al ricambio generazionale, come ad un insostituibile strumento di ricomposizione fondiaria, la cui efficacia non puo' prescindere dall'applicazione di una serie di iniziative complementari e tra di loro coordinate, al fine di coinvolgere le tre componenti chiave di tale politica: i lavoratori anziani, i giovani imprenditori, il trasferimento ed il rinnovamento del capitale fondiario. L'applicazione congiunta delle misure strutturali a disposizione delle Regioni e Province Autonome, pertanto, appare ancor piu' necessaria nelle attuali condizioni di finanza pubblica, che impongono un'ottimizzazione delle risorse assegnate al settore. L'esperienza ventennale di altri Paesi comunitari (Francia, Germania e Belgio), ha evidenziato che il livello di efficacia della misura "prepensionamento" viene notevolmente incrementato se allo stesso si associano le altre misure strutturali previste dal reg. (CEE) 2328/91, la cui programmazione e' direttamente affidata alle Regioni e Province Autonome, quali: 1) concessione del premio di primo insediamento in favore dei giovani agricoltori; 2) finanziamento di un piano di miglioramento aziendale; 3) incentivazione della tenuta della contabilita'; 4) erogazione dell'indennita' compensativa in favore dei rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla Dir. 75/68; La necessita' di programmare nel complesso le misure comprese nell'ambito dell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93 dovrebbe favorire una migliore visione d'insieme delle misure attuabili e dei contributi concedibili, permettendo ad ogni Regione e Provincia Autonoma di esplicare pienamente la propria competenza primaria di attuazione degli interventi territoriali in agricoltura, evitando la dispersione dei finanziamenti pubblici, che spesso rappresenta uno dei punti piu' deboli della politica agricola nazionale. A cio' si deve aggiungere che la Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina, al di la' del ruolo specificatamente previsto nell'attuazione del programma di aiuti per il prepensionamento, nell'ambito dell'attivita' istituzionale da questa svolta, attribuira' carattere prioritario alle richieste di intervento avanzate dai giovani rilevatari aderenti al programma stesso. In definitiva, l'obiettivo che si vuol raggiungere attraverso uno stretto coordinamento ed una fattiva collaborazione tra il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (di seguito indicato in sigla MRAAF), le Regioni e Province Autonome, l'Ente per gli Interventi sul Mercato Agricolo (in sigla EIMA), la Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina (in sigla CFPC) ed il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (in sigla SCAU), deve consentire di attivare un'operazione di politica agraria veramente significativa a livello della struttura produttiva agricola nazionale. 2. IL CEDENTE 2.1 Definizione Com'e' noto, il reg. (CEE) 2079/92 definisce il cedente come l'imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attivita' agricola ai fini commerciali in virtu' del regime di aiuti. In concreto, si tratta di ricondurre le figure professionali operanti in Italia alla definizione comunitaria di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (di seguito indicato in sigla IATP), dove per attivita' agricola a titolo principale si deve intendere quella svolta ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) 2328/91: "... gli stati membri possono istituire un regime di aiuti ... agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% alle aziende il cui titolare eserciti attivita' agricola a titolo principale. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto ..... del proprio reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attivita' di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore". 2.2 Requisiti del cedente (punto 4.2 programma) 2.2.a Al fine di facilitare l'accesso alla misura e l'immediata identificazione dei beneficiari, appare opportuno specificare le modalita' di accertamento della qualifica di IATP, requisito che deve essere posseduto nei dieci anni precedenti alla domanda. A tale proposito, si ritiene che al momento della presentazione della domanda di contributo sia sufficiente che il cedente alleghi una dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa nei modi di legge, dalla quale risulti il possesso della qualifica di IATP per un periodo non inferiore a 10 anni consecutivi antecedenti l'anno di presentazione la domanda di prepensionamento. La documentazione comprovante il possesso e la qualifica di IATP, semplicemente dichiarata all'atto della domanda, potra' essere presentata anche in un secondo momento e comunque prima dell'approvazione della pratica di prepensionamento da parte dell'Amministrazione regionale/provinciale o dall'Ente da questa appositamente delegato. Ai fini dell'accertamento della qualifica di IATP, le varie Regioni e Province Autonome potranno adottare la stessa procedura seguita per l'identificazione dei beneficiari del regime di aiuti agli investimenti erogati alle aziende agricole ai sensi degli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) 2328/91, anche attraverso Enti da queste appositamente delegati; a tal fine, per l'accertamento del requisito relativo al reddito potra' essere utilizzata l'apposita attestazione SCAU, al quale viene richiesta la collaborazione anche nelle sue strutture periferiche, e/o copia dei modelli 740 e/o copia del bilancio aziendale anche se redatto sulla base dei redditi lordi standard; successive ed ulteriori verifiche potranno essere effettuate da parte dell'EIMA presso il Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria, al fine di comparare i dati dichiarati con quelli desumibili dalla dichiarazione dei redditi (limitatamente al reddito globale dell'imprenditore). Per l'attestazione del requisito temporale (tempo di lavoro dedicato alle attivita' esterne all'aziende che non deve superare la meta' del tempo di lavoro dell'imprenditore), sara' sufficiente un'autocertificazione resa nei modi di legge. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti contributivi (punto 4.2 - terzo trattino del programma), e' necessario aver versato un numero di contributi che, al compimento dell'eta' pensionabile, consentano il raggiungimento del requisito richiesto dalle vigenti norme nazionali. Si precisa, inoltre, che la contribuzione utile ai fini del calcolo dei versamenti e' quella relativa a qualsiasi gestione, anche se non direttamente riferibile al settore agricolo, purche' obbligatoria. 2.2.b Nel caso il cedente sia succeduto come imprenditore dopo la morte del conduttore, dovra' dimostrare di aver versato i contributi previdenziali agricoli per gli anni in cui ha lavorato nell'azienda del conduttore e di aver regolarizzato la propria posizione previdenziale una volta divenuto imprenditore; la somma dei due periodi non potra' essere inferiore a 10 anni. A tal fine, risulta opportuno specificare che i contributi previdenziali agricoli, nel periodo in cui il cedente abbia prestato la propria opera come salariato agricolo a tempo determinato, dovranno essere stati versati almeno 101 giornate lavorative annue (come media del periodo), anche da datori di lavoro diversi dall'azienda del conduttore, purche' riferiti all'attivita' agricola. Nel caso la domanda di prepensionamento sia presentata dall'affittuario o dal comodatario, si ritiene che questa possa essere accolta, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per il cedente, previo consenso del proprietario e solo se il contratto di affitto o di comodato e' stato stipulato e registrato prima del 30 luglio 1992. In tale contesto, il proprietario potra' fungere da rilevatario solo se in possesso di tutti i requisiti previsti per tale figura. 2.2.c Relativamente all'impegno del trasferimento del possesso delle terre e dei fabbricati inerenti la produzione, si ritiene che i casi prospettabili possano essere i seguenti: 1) COMPRAVENDITA, 2) DONAZIONE, 3) COMODATO, 4) AFFITTO. 1) COMPRAVENDITA: nel caso si scelga questa forma di trasferimento del possesso, alla domanda dovranno essere allegate due dichiarazioni di intenti, una del cedente ed una del rilevatario, nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni oggetto della transazione (loro identificazione a livello particellare), il titolo di possesso, il valore attribuito, nonche' il rispetto della normativa in vigore in materia di diritto di prelazione. Nel caso di beni cointestati, dovranno essere allegate tante dichiarazioni quante sono le figure che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione; tutte le dichiarazioni dovranno essere riportate con firme autenticate. 2) DONAZIONE E COMODATO: Come precedente punto 1). 3) AFFITTO: Nel caso si scelga l'affitto, alla domanda dovranno essere allegate due dichiarazioni di intenti, una del proprietario e una dell'affittuario, nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni in questione (loro identificazione a livello particellare), il rispetto della normativa in vigore in materia di diritto di prelazione, nonche' la volonta' di stipulare un contratto di durata almeno pari al numero di anni necessari al cedente al raggiungimento dei 65 anni di eta' se uomo e 60 anni se donna; in ogni caso la durata del contratto non potra' essere inferiore ai 5 anni. Le Regioni e Province autonome potranno attribuire carattere prioritario nella scelta dei beneficiari nel caso di presentazioni di contratti di durata superiore ai valori minimi appena riportati. A prescindere dalla forma di trasferimento del possesso prescelta, nell'atto conseguente dovra' essere specificatamente prevista una clausola che imponga al rilevatario un vincolo di indivisibilita' ed inalienabilita' per un periodo non inferiore al numero di anni necessari al cedente per raggiungere i 65 anni di eta' se uomo e 60 anni se donna e comunque non inferiore a 5 anni; tale vincolo dovra' interessare tutta la superficie rilevata, nonche' la porzione minima di superficie gia' posseduta dal rilevatario e che ha consentito a questo di venire in possesso della terra del cedente. In ogni caso, la decorrenza degli atti relativi al trasferimento del possesso dei beni oggetto di transazione non potra' essere posteriore a 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di cui al successivo punto 5.1.d). Una volta ufficializzata la transazione, che dovra' necessariamente comprendere anche le strutture di produzione di pertinenza dell'azienda, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto "2.2.e", il cedente non potra' piu' esercitare alcuna attivita' agricola, se non quella consentita dal punto 4.2 (primo trattino) del programma e quella strettamente connessa alla consegna dell'azienda nelle condizioni pattuite con il rilevatario. Ove non esplicitamente vietato, e' tuttavia consentito al cedente, anche dopo il perfezionamento della transazione sopra detta, espletare le procedure connesse al recupero di tutti i diritti vantati in relazione al possesso del bene ceduto. 2.2.d Per ordinamento aziendale (punto 4.2 programma, settimo trattino), nei casi in cui non e' accettabile la riduzione della superficie nella misura del 25% e lo smembramento in piu' fondi, se non avvenuti prima del 1.01.92, si intende quello relativo alla coltura maggiormente praticata, come desumibile dalle tabelle colturali SCAU e dai redditi lordi standard. Il vincolo predetto, ovviamente, non si applica nei casi di forza maggiore (esproprio, successione, calamita' naturale, etc.). 2.2.e I limiti riportati al punto 4.2. - ottavo trattino del programma, sono riferiti alla superficie effettivamente praticata e non ai dati catastali; gli stessi sono da intendersi come limiti minimi per l'accesso alle provvidenze previste dal programma di prepensionamento; in tale contesto e' sufficiente il rispetto di uno solo di detti limiti per consentire al cedente di accedere ai contributi previsti dal programma. Tuttavia, ove la situazione strutturale aziendale lo giustifichi, si ritiene le Regioni e Province Autonome possano ulteriormente rideterminare tali limiti, fino a prevedere la possibilita' di accettare domande di prepensionamento il cui cedente o rilevatario sia in possesso di superfici di estensione anche inferiore ai limiti citati; in tal caso si ritiene che le situazioni prospettabili possano essere le seguenti: 1) possesso di superfici riconducibili a piu' di una delle quattro categorie colturali riportate al punto 4.2 - ottavo trattino del programma, ma di estensione sempre inferiore ai limiti indicati: in questo caso la pratica di prepensionamento potra' essere approvata se la sommatoria delle superfici possedute, espressa in percentuale rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria colturale, e' maggiore o uguale a 100. Esempio: Azienda con 0,1 ha di colture protette 2,0 ha di seminativi 0,1 ha di colture protette = 50% del limite minimo per la categoria colturale delle colture protette (o,2 ha); 2,0 ha di seminativi = 66% del limite minimo per la categoria colturale dei seminativi (3,0 ha); Totale (sulla %) = 116 azienda ammissibile 2) Possesso di superfici agricole non riconducibili alle categorie indicate al punto 4.2 - ottavo trattino - del programma o di estensione inferiore al limiti indicati, ma ugualmente meritevoli di inserimento in quanto caratterizzate da elevata redditivita': in questo caso, si ritiene che la pratica di prepensionamento possa essere approvata a condizione che, dalla superficie oggetto di analisi, il conduttore dimostri di ricavare un reddito lordo/ULU non inferiore all'80% del reddito di riferimento, fissato a livello regionale secondo le procedure previste per l'erogazione degli aiuti agli investimenti di cui agli articoli da 5 a 9 del reg. (CEE) 2328/91 e riferito, al piu' tardi, all'anno precedente quello di decorrenza dell'aiuto. Le decisioni di rideterminazione dei limiti minimi effettuate sulla base dei criteri indicati al precedente punto 2) dovranno essere trasmesse al MRAAF entro 30 giorni dalla loro adozione, cosi' come previsto dal punto 4.2 - ottavo trattino - e 4.7 del programma di prepensionamento. Le aziende zootecniche, nel rispetto dei limiti previsti al punto 4.2 del programma, possono beneficiare degli aiuti da questo previsti. Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di prepensionamento. Per quanto riguarda le superfici forestali, si evidenzia che queste non potranno concorrere alla quantificazione del premio, ne' alla determinazione dei limiti minimi di superficie riportati al punto 4.2 del programma. Pertanto, nel caso il cedente possegga un'azienda agricola costituita anche da superfici forestali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, il premio a questo da attribuire sara' quantificato sulla base della superficie agricola utilizzata, escludendo la "parte forestale" dell'azienda ceduta. In tale contesto, il cedente - pur obbligandosi a cedere la propria azienda - potra' rimanere in possesso delle sole superfici forestali senza pregiudicare l'esito della pratica di prepensionamento. Per le superfici agricole investite da arboricoltura da legno sara' facolta' del cedente decidere se assimilarle a superfici coltivate o a superfici forestali con le conseguenze sopra evidenziate. 2.2.f Imprenditori associati Ad integrazione di quanto gia' stabilito dal programma, appare opportuno precisare che nei casi di contitolarita' (societa' di fatto, semplici, etc.), potra' beneficiare degli aiuti previsti dal programma di prepensionamento di qualita' di cedente non piu' di un imprenditore per azienda, mentre gli altri contitolari potranno aderire al regime di aiuti come lavoratori dipendenti (massimo due per azienda) fermo restando il rispetto dei requisiti previsti al successivo punto 2.3. Tuttavia, nel caso di societa' cooperative di conduzione terreni, ove i singoli soci siano considerati singoli imprenditori agricoli a titolo principale, in applicazione della normativa comunitaria in vigore, potra' aderire al regime di aiuti in qualita' di "cedente" anche piu' di un socio per cooperativa, fermo restando il rispetto del limite minimo di soci stabilito dalla legislazione in vigore in materia di societa' cooperative e l'obbligo da parte dei soci che non intendono cessare l'attivita' agricola di subentrare automaticamente come rilevatari; in tale contesto, la quota fissa costituente il premio da erogare al cedente verra' ripartita tra i soci che intendono aderire al regime di aiuti nel periodo di applicazione del programma, mentra a ciascuno di essi spettera' la quota variabile calcolata sulla base degli ettari ceduti, cosi' come previsto dal punto 5.1 del programma di prepensionamento. Questa possibilita' potra' essere esercitata solo se vengono rispettate le condizioni previste per gli imprenditori associati nel programma di prepensionamento e se il numero degli attivi che lavorano nell'azienda diminuisce di tante Unita' Lavorative Uomo, quanti sono i cedenti che aderiscono al regime di aiuti ed a condizione che la costituzione della cooperativa sia stata perfezionata anteriormente all'entrata in vigore del reg. (CEE) 2079/92, vale a dire prima del 30 luglio 1992. 2.3 Lavoratori dipendenti (punto 4.3 programma) Potranno beneficiare degli aiuti previsti dal programma non piu' di due lavoratori per azienda, che si trovano nelle condizioni di eta' e di posizione contributiva previsti, che cessano definitivamente ogni attivita' agricola dopo aver dedicato all'agricoltura nei cinque anni precedenti la cessazione almeno la meta' del proprio tempo di lavoro ed aver lavorato nell'azienda del cedente, anche come contitolare, l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi quattro. Quest'ultimo requisito, accertabile attraverso attestazione SCAU, si intende soddisfatto se negli ultimo quattro anni il lavoratore ha prestato la propria opera come salariato agricolo per un periodo di tempo equivalente ad almeno 362 giornate lavorative (181 X 2), di cui almeno 51 effettuate nell'azienda del cedente. 2.4 Rilevatari agricoli (punto 4.4 programma) 2.4.a NORME GENERALI Non puo' essere considerato rilevatario il coniuge del cedente, in quanto non si realizzerebbe l'obiettivo della ricomposizione fondiaria. Il rilevatario, in ogni caso, al momento di entrare in possesso della terra messa a disposizione dal cedente o da un Ente di intermediazione fondiaria, dovra' disporre di una superficie minima cosi' come previsto dal programma. Tale superficie, di cui il rilevatario puo' venire in possesso anche al momento del perfezionamento della pratica di prepensionamento, dovra' essere compresa nell'ambito dei limiti minimi previsti dal cedente punto "2.2.e" e dovra' rispettare le condizioni previste al punto 4.4 del programma. Nel caso il rilevatario, prima di acquisire l'azienda del cedente, possegga o rilevi a sua volta un'azienda in qualita' di affittuario (od altra forma in possesso contrattualmente disciplinata diversa dalla proprieta'), il conseguente contratto dovra' avere una durata minima tale da soddisfare quanto stabilito al precedente punto 2.2.c. 2.4.b CASI PARTICOLARI Sono nel caso in cui la domanda di contributo viene presentata da un cedente che e' in possesso di un'azienda costituita da piu' corpi, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per ogni singolo corpo aziendale, si ritiene di poter accettare la richiesta anche in presenza di piu' di un rilevatario, nel limite massimo di uno per ogni corpo aziendale. Quanto sopra, nel rispetto della legge 203/82 e successive modifiche, in materia di patti agrari ed al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta. Nei casi in cui non sara' possibile individuare alcune rilevatario, verra' richiesto l'intervento dell'Ente di intermediazione fondiaria. Ove l'azienda del cedente fosse costituita da piu' corpi localizzati in Regioni diverse, il cedente dovra' presentare la richiesta di contributo nella Regione in cui e' iscritto ai fini contributivi ed a questa dovranno essere allegate le richieste dei rilevatari, anche se relative a corpi aziendali situati in altre Regioni. Solo in casi particolari, tuttavia, le Regioni e Province Autonome potranno individuare anche piu' di un rilevatario, in presenza di un azienda del cedente costituita da un unico corpo di estensione comunque non inferiore a 50 ettari. 2.4.c DIRITTI E DOVERI DEL RILEVATARIO L'attuazione del programma di prepensionamento prevede l'instaurazione di un rapporto del tutto particolare tra cedente e rilevatario, atteso che il contributo assicurabile al primo risulta in qualche modo legato ad impegni che ricadono anche sul secondo. Pertanto, al di la' delle prescrizioni contrattuali che regolamenteranno il passaggio di possesso dell'azienda tra cedente e rilevatario, comunque necessarie, si ritiene che l'operativita' del programma di prepensionamento sara' strettamente legata alle priorita' che le Amministrazioni regionali e provinciali attribuiranno alle richieste dei rilevatari. Come detto, infatti, l'esperienza di altri Paesi in cui la misura si e' dimostrata particolarmente efficace, l'effetto del "prepensionamento" verrebbe notevolmente incrementato se allo stesso si associassero le altre misure strutturali previste dal reg. (CEE) 2328/91, la cui programmazione e' direttamente affidata alle Regioni e Province Autonome (concessione del premio di primo insediamento in favore dei giovani agricoltori, finanziamento di un piano di miglioramento aziendale, incentivazione della tenuta della contabilita', erogazione dell'indennita' compensativa in favore dei rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla Dir. 75/268. In questo senso, nell'ambito della programmazione delle iniziative comprese nell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93, le Regioni e Province Autonome sono invitate ad attribuire priorita' assoluta alle richieste presentate dai rilevatari agricoli, esplicitando a pieno la propria competenza primaria in materia di attuazione degli interventi territoriali in agricoltura. 2.5. Rilevatari non agricoli (punto 4.5 programma) A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che le modalita' di redazione e presentazione del progetto di destinazione naturalistica, al quale e' subordinata la possibilita' dell'intervento della figura del rilevatario non agricolo, debbano essere stabilite dalle Amministrazioni regionali o provinciali competenti, alle quali e' demandato anche il compito dell'approvazione dello stesso. 3. AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA 3.1 Aiuti a favore dei cedenti Relativamente al punto 5.1.b del programma, si ritiene opportuno precisare quanto segue: i cedenti che alla data della domanda hanno gia' maturato il diritto alla pensione di anzianita' (hanno cioe' versato contributi corrispondenti ad almeno 35 anni di versamenti) possono percepire gli aiuti previsti dal programma di prepensionamento solo nella forma di "indennita' annua". Il contributo in questo modo erogabile dovra' essere calcolato sulla base della differenza tra la pensione di anzianita' corrisposta dall'ente previdenziale e l'indennita' annua calcolata come al punto 5.1.a.2 del programma. In presenza di diritto alla pensione di anzianita' gia' maturato, ma non esercitato in seguito ad un eventuale blocco delle pensioni, potra' essere erogato l'intero ammontare dell'indennita' spettante al cedente, solo per il periodo in cui questa non si cumuli con la pensione gia' maturata ma non ancora erogata. Se, viceversa, la pensione di anzianita', anche se percepita successivamente alla data di presentazione di domanda di prepensionamento, venisse erogata con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, l'indennita' annua dovrebbe essere calcolata cosi' come previsto al punto 5.1.b del programma. Relativamente alle pensioni e assegni di invalidita', si ritiene che debbano operare i medesimi principi sopra enunciati per le pensioni di anzianita' ed a condizione che lo stato di invalidita' sia compatibile con l'esercizio dell'attivita' di imprenditore agricolo a titolo principale. In sostanza, l'indennita' prevista dal programma di prepensionamento potra' essere erogata, sulla base di quanto previsto dal punto 5.1.b del programma, solo nei casi di parziale invalidita', vale a dire nei casi in cui la limitata riduzione della capacita' lavorativa consente comunque l'esercizio della professione di IATP. In caso di morte del cedente, il diritto al percepimento dell'indennita' annua passa agli eredi, cosi' come da istruttoria approvata dai competenti Uffici regionali. 3.2 Aiuti a favore dei servizi per lo svolgimento del programma Gli agenti da utilizzare a tempo pieno per agevolare lo svolgimento del programma (3 per ogni Regione e P.A. e 5 per la CFPC) dovranno essere assunti con contratti a tempo determinato, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore. L'U.E. partecipera' al cofinanziamento di n. 68 agenti, impiegati nel programma per un periodo massimo di 5 anni, senza ammettere a rimborso le spese ordinarie delle varie Amministrazioni coinvolte. Il requisito minimo per l'accesso alla qualifica di agente da impiegare a supporto dell'attuazione del programma di prepensionamento e' rappresentato dal possesso di un diploma di scuola media superiore. 4 Albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari Al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta dei terreni che dovranno essere mobilitati con il programma di prepensionamento predisposto ai sensi del Reg. (CEE) 2079/92, viene istituito l'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari. L'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari dovra' essere costituito su base regionale o provinciale e vi accederanno tramite domanda i cedenti ed i rilevatari che, pur volendo aderire al programma di prepensionamento, non sono riusciti a completare la pratica di prepensionamento a causa della mancanza dell'una o dell'altra figura. A tale proposito, per garantire un'attuazione omogenea del programma su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno affidare alla Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina le funzioni di raccordo tra le Regioni e P.A., nella raccolta e nello scambio dei dati relativi alle domande presentate. Le informazioni necessarie alla compilazione dell'albo territoriale dovranno essere completate dai dati desumibili da tutte le altre domande presentate ed istruite, al fine di consentire al MRAAF di esercitare una concreta azione di monitoraggio, cosi' come previsto dal Reg. (CE) 1404/94. Tali informazioni potranno essere reperite in sede EIMA, per quanto concerne le domande liquidabili (complete di cedente e rilevatario) ed in sede regionale per quelle presentate dal solo cedente o dal solo rilevatario. Per agevolare la raccolta e lo scambio delle informazioni tra Regioni e tra centro e periferia, potra' essere utilizzata la rete informatica SIAN che, sulla base dello schema di domanda predisposto, dovra' essere opportunamente adeguata in modo da prevedere la consultazione dell'albo sia dal centro che dalla periferia e consentire, di conseguenza, un eventuale incontro tra cedente e rilevatario localizzati in Regioni diverse. L'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari dovra' essere aggiornato mensilmente e con la stessa frequenza potra' essere pubblicato su riviste specializzate agricole con tiratura sia locale che nazionale, al fine di estendere al massimo le possibilita' appli- cative del programma in questione. Inoltre, nell'ambito del programma di monitoraggio dei risultati dell'applicazione del programma di prepensionamento ed in relazione all'istituendo "osservatorio sul mercato fondiario", l'INEA stabilira' i necessari collegamenti con la CFPC per l'organizzazione dei flussi informativi. La Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina, cosi' come gli Enti regionali abilitati ad operare nel settore dell'intermediazione fondiaria, nell'ambito dell'attivita' istituzionale da questi svolta, partecipano altresi' all'attuazione del programma favorendo, prioritariamente, domande di accorpamento fondiario presentate da soggetti che intendono aderire al programma di prepensionamento, sia come cedente che come rilevatario, nonche' realizzando, ove ritenuto opportuno, programmi di riordino fondiario cosi' come previsto dall'art. 6, comma 6 del Reg. (CEE) 2079/92. Su specifica richiesta delle Regioni e P.A., la CFPC puo' anche essere coinvolta nella fase istruttoria di analisi delle domande di prepensionamento, possedendo specifica esperienza nell'esecuzione di perizie e di stime sulle aziende da cedere, nonche' nella eventuale elaborazione di progetti agricolo-ambientali a carico dei terreni oggetto di cessione. 5 Rapporto Regioni - EIMA Contrariamente a quanto stabilito per gli altri regolamenti costituenti il pacchetto di misure di accompagnamento, per il reg. (CEE) 2079/92 non si ritiene necessario prevedere un termine per la presentazione delle domande, anche in conseguenza del fatto che l'erogazione del premio previsto dal programma non e' condizionata ad impegni legati all'annata agraria. Tuttavia, al fine di armonizzare la ricezione delle domande e la loro analisi da parte dell'EIMA, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di cui al successivo punto 5.1. 5.1 Presentazione delle domande a) le domande di prepensionamento dovranno essere presentate alle Regioni o Province Autonome (o ad enti da queste delegati) utilizzando il modello appositamente prediposto e distribuito dall'EIMA; b) le Regioni e Province Autonome, entro la fine di ogni mese, trasmettono all'EIMA copia delle domande di prepensionamento ricevute, operando una distinzione tra le domande complete (quelle con cedente e rilevatario), da quelle presentate dal solo cedente o dal solo rilevatario; c) entro la fine del mese successivo a quello di presentazione, l'EIMA esegue i controlli sulle domande ricevute e trasmette alle Regioni e P.A. l'esito dei controlli effettuati utilizzando schede di controllo disponibili anche su base informatica; d) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (solo per le domande complete di cedente e di rilevatario), le Regioni e P.A. completano l'istruttoria, disponendo anche delle schede di controllo trasmesse dall'EIMA e notificano al beneficiario con raccomandata l'esito positivo dell'istruttoria preventiva e la possibilita' di approvare definitivamente la pratica di prepensionamento. e) entro 60 giorni successivi alla notifica di cui al precedente punto d), dovra' essere presentata la documentazione richiesta per il completamento della pratica di prepensionamento, come il contratto di compravendita (affitto, comodato, successione, etc) appositamente registrato, nonche' la documentazione comprovante: il possesso della qualifica di IATP, l'avvenuto versamento dei contributi previsti ed ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione competente al completamento dell'istruttoria; f) le Regioni e P.A. entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione definitiva richiesta, trasmettono l'elenco di liquidazione all'EIMA, sia su base cartacea che su base informatica; g) entro 60 giorni dalla ricezione degli elenchi di liquidazione, l'EIMA eroga le indennita' dovute agli aventi diritto; h) successivamente all'erogazione delle indennita' di cui al precedente punto g), verranno effettuati ulteriori controlli, da parte del Corpo Forestale dello Stato ed, eventualmente, da parte dell'EIMA, attraverso la banca dati dell'anagrafe tributaria. 6 Documentazione da allegare 6.1 Al momento della presentazione della domanda - dichiarazione del cedente relativa alla volonta' di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola, nonche' attestanti il possesso dei terreni da cedere (tante quante sono le figure economiche che vantano diritti sui beni da cedere); dichiarazione del rilevatario attestante la volonta' di subentrare al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio di possesso prescelta; - dichiarazione attestante: il possesso della qualifica di IATP l'avvenuto versamento dei contributi minimi previsti - nel caso la domanda venga presentata dal solo rilevatario, oltre all'allegato "B" relativo alla "DICHIARAZIONE DEL RILEVATARIO", dovra' comunque essere utilizzato anche il modello base "Quadro A - AZIENDA DEL CEDENTE" (barrando le parti che non interessano), in quanto solo su tale modello e' riportato il codice numerico che permette l'identificazione della pratica. 6.2 Entro 60 giorni dalla notifica di cui al precedente punto 5.1.d - tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarari in domanda; - copia del contratto del passaggio di possesso dei terreni oggetto di transazione opportunamente registrato; - ogni documento attestante diritti e doveri da esercitare sui terreni oggetto di transazione (eventuali quote produttive, obblighi derivanti dall'adesione a precedenti regimi di aiuti, etc.); - ogni altro documento richiesto dall'ufficio istruttore. 7 Controlli e sanzioni Oltre ai controlli previsti in fase istruttoria portati a termine dalle Regioni e Province Autonome, o da Enti da queste delegati, verranno effettuati controlli successivamente all'erogazione dei premi, ai fini dell'applicazione della legge 898/86, nonche' di ogni altro dispositivo in materia sanzionatoria successivamente diramato. 8 Norme generali 8.1 Decorrenza aiuto L'aiuto previsto dal programma di prepensionamento verra' erogato solo successivamente al perfezionamento della pratica (cessione azienda) e decorre dalla data in cui il cedente e' in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal programma e, comunque, non anteriormente alla data di presentazione della domanda di prepensionamento; questo anche se la procedura amministrativa che porta all'erogazione del premio si dovesse concludere negli anni successivi a quello in cui e' stata presentata la domanda. 8.1.a Nel caso il premio da erogare fosse previsto nella forma di indennita' annua, per periodi inferiori all'anno, l'indennita' viene calcolata secondo le seguente formula: A x B ------- 12 dove A = Aiuto annuo previsto; B = numero di mesi (o frazione di mese) di possesso dei requisiti previsti. Il criterio appena esposto si applica per calcolare l'indennita' annua da erogare al cedente sia nel primo che nell'ultimo anno di prepensionamento. 8.1.b. Il procedimento descritto al precedente punto 8.1.a, si applica anche per il calcolo degli aiuti in favore dei servizi per lo svolgimento del programma e degli altri aiuti erogati nella forma di "indennita' annua". 8.2 Tassi di conversione dell'ECU Le domande di prepensionamento dovranno essere liquidate applicando il tasso di conversione dell'ECU in vigore il 1 gennaio dell'anno da cui decorre il diritto alla percezione del premio, sulla base di quanto previsto al precedente punto 8.1. Pertanto, il tasso di conversione da utilizzare sara': anno 1993 1 ECU = 2.087 lire anno 1994 1 ECU = 2.264,19 lire anno 1995 1 ECU = 2.383,42 lire Per gli anni successivi, il MRAAF provvedera' a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, il corrispondente tasso di conversione dell'ECU da utilizzare per liquidare le domande di prepensionamento, anche in relazione alle disposizioni che verranno impartite dalla Commissione Europea in seguito all'entrata in vigore del reg. (CE) 150/95. Nel caso in cui il premio previsto dal programma di prepensionamento venga erogato nella forma di indennita' annua, il tasso di conversione da utilizzare per ogni annualita' sara' quello in vigore il 1 gennaio dell'anno in cui l'annualita' si riferisce. I requisiti contributivi e di eta' riportati nel programma di prepensionamento e nella presente circolare sono soggetti a modifiche in seguito alla revisione della legislazione nazionale in materia pensionistica, tutt'ora in corso. Potranno essere ammesse a cofinanziamento tutte le domande presentate alle Regioni e Province Autonome a far data dal 8 novembre 1993, purche' in linea con le disposizioni diramate con la presente circolare. Le domande di prepensionamento potranno essere accettate dalle varie Regioni e Province Autonome sino al 31.12.1997. Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti, il 7 giugno 1995 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 153