DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
                                  Alle  regioni  a statuto speciale e
                                  ordinario - assessorati
                                                          agricoltura
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano - assessorati
                                  agricoltura
                                  All'E.I.M.A.
                                  Al   Servizio  contributi  agricoli
                                  unificati - Direzione
                                  Alla Cassa per la formazione  della
                                  proprieta' contadina
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  dell'agricoltura
                                  Alla   Confederazione    produttori
                                  agricoli
                                  Alla    Commissione    europea    -
                                  Direzione generale agricoltura -
                                  VI Unita' F II 1
1.  PREMESSA
   Il regolamento (CEE) 2079/92 fa  parte  del  pacchetto  di  misure
cosiddette  "di  accompagnamento"  della  Politica  agricola  comune,
adottate dal Consiglio dell'Unione europea al fine di  attenuare  gli
effetti  negativi  sui  redditi dei produttori agricoli comunitari in
seguito alla riforma della Politica agricola comune.
   Al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dal  suddetto
regolamento,  d'intesa  con le regioni e le province autonome, questo
Ministero  ha  predisposto  un  programma  nazionale  di   aiuti   al
prepensionamento approvato dalla Commissione Europea con decisione n.
C(94)1280  del 7 settembre 1994, dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 2 agosto 1994 ed, in fine, dal CIPE  in  data  11  ottobre
1994.
   Tuttavia,  per  agevolare  l'attuazione del programma di aiuti, si
ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni,  anche  al  fine  di
uniformare  i  criteri  generali di applicazione delle misure in esso
previste.
1.1  Il prepensionamento come strumento di politica agraria.
   Prima di esaminare i problemi specifici relativi  all'applicazione
del    programma,    e'    indispensabile    sottolineare   come   il
prepensionamento possa costituire un'importante  misura  di  politica
agricola,  strettamente  legata alla politica strutturale; non a caso
il regolamento  (CEE)  2079/92  riprende  la  strada  gia'  tracciata
dall'allora  Comunita'  Economica  Europea  con  le  direttive  socio
strutturali del 1972 (in particolare con la Dir. 72/160/CEE).
   Senza andare a ricordare i motivi della scarsa applicazione  delle
direttive  socio  strutturali  citate, preme in questa sede prevedere
uno schema organizzativo del programma di prepensionamento che, senza
compiere gli errori del passato, assicuri la  massima  accessibilita'
alle  misure  previste  e,  quindi, la massima efficacia al programma
citato.
   Da questo punto  di  vista,  occorre  rivolgere  lo  sguardo  alla
politica  agricola  diretta  al  ricambio  generazionale,  come ad un
insostituibile  strumento  di  ricomposizione   fondiaria,   la   cui
efficacia  non  puo'  prescindere  dall'applicazione  di una serie di
iniziative complementari  e  tra  di  loro  coordinate,  al  fine  di
coinvolgere  le  tre componenti chiave di tale politica: i lavoratori
anziani, i giovani imprenditori, il trasferimento ed il  rinnovamento
del capitale fondiario.
   L'applicazione  congiunta  delle misure strutturali a disposizione
delle Regioni  e  Province  Autonome,  pertanto,  appare  ancor  piu'
necessaria   nelle   attuali  condizioni  di  finanza  pubblica,  che
impongono un'ottimizzazione delle risorse assegnate al settore.
   L'esperienza  ventennale  di  altri  Paesi  comunitari   (Francia,
Germania  e Belgio), ha evidenziato che il livello di efficacia della
misura "prepensionamento" viene  notevolmente  incrementato  se  allo
stesso  si  associano  le  altre misure strutturali previste dal reg.
(CEE) 2328/91, la cui programmazione e'  direttamente  affidata  alle
Regioni e Province Autonome, quali:
      1)   concessione del premio di primo insediamento in favore dei
          giovani agricoltori;
      2)  finanziamento di un piano di miglioramento aziendale;
      3)  incentivazione della tenuta della contabilita';
      4)   erogazione  dell'indennita'  compensativa  in  favore  dei
          rilevatari  che  operano  in  zone svantaggiate di cui alla
          Dir. 75/68;
   La necessita' di programmare  nel  complesso  le  misure  comprese
nell'ambito  dell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93 dovrebbe favorire una
migliore visione d'insieme delle misure attuabili  e  dei  contributi
concedibili,  permettendo  ad  ogni  Regione  e Provincia Autonoma di
esplicare pienamente la propria  competenza  primaria  di  attuazione
degli interventi territoriali in agricoltura, evitando la dispersione
dei finanziamenti pubblici, che spesso rappresenta uno dei punti piu'
deboli della politica agricola nazionale.
   A  cio'  si  deve  aggiungere che la Cassa per la Formazione della
Proprieta' Contadina, al di la' del ruolo  specificatamente  previsto
nell'attuazione  del  programma  di  aiuti  per  il prepensionamento,
nell'ambito   dell'attivita'   istituzionale   da   questa    svolta,
attribuira'   carattere  prioritario  alle  richieste  di  intervento
avanzate dai giovani rilevatari aderenti al programma stesso.
   In definitiva, l'obiettivo che si vuol raggiungere attraverso  uno
stretto  coordinamento ed una fattiva collaborazione tra il Ministero
delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (di seguito indicato in
sigla  MRAAF),  le  Regioni  e  Province  Autonome,  l'Ente  per  gli
Interventi  sul  Mercato  Agricolo  (in  sigla EIMA), la Cassa per la
Formazione della Proprieta' Contadina (in sigla CFPC) ed il  Servizio
per  i Contributi Agricoli Unificati (in sigla SCAU), deve consentire
di attivare un'operazione di politica agraria veramente significativa
a livello della struttura produttiva agricola nazionale.
2.  IL CEDENTE
2.1  Definizione
   Com'e'  noto,  il  reg.  (CEE)  2079/92  definisce il cedente come
l'imprenditore agricolo  che  cessa  definitivamente  ogni  attivita'
agricola ai fini commerciali in virtu' del regime di aiuti.
   In  concreto,  si  tratta  di  ricondurre  le figure professionali
operanti in  Italia  alla  definizione  comunitaria  di  Imprenditore
Agricolo  a  Titolo  Principale  (di seguito indicato in sigla IATP),
dove per attivita' agricola a titolo  principale  si  deve  intendere
quella  svolta  ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) 2328/91: "... gli
stati  membri  possono  istituire  un  regime  di  aiuti   ...   agli
imprenditori  agricoli  che,  pur  non  essendo  agricoltori a titolo
principale, ricavino almeno il  50%  alle  aziende  il  cui  titolare
eserciti attivita' agricola a titolo principale.  Tuttavia, gli Stati
membri possono applicare il regime d'aiuto .....  del proprio reddito
totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali,
oppure  da  attivita'  di  conservazione  dello  spazio  naturale che
usufruiscono di sovvenzioni pubbliche,  svolte  nella  loro  azienda,
purche'  il  reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola
nell'azienda  non  sia  inferiore   al   25%   del   reddito   totale
dell'imprenditore  e  il  tempo  di  lavoro  dedicato  alle attivita'
esterne all'azienda non superi la meta' del tempo  di  lavoro  totale
dell'imprenditore".
2.2  Requisiti del cedente (punto 4.2 programma)
   2.2.a    Al fine di facilitare l'accesso alla misura e l'immediata
identificazione dei  beneficiari,  appare  opportuno  specificare  le
modalita' di accertamento della qualifica di IATP, requisito che deve
essere posseduto nei dieci anni precedenti alla domanda.
   A  tale  proposito,  si ritiene che al momento della presentazione
della domanda di contributo sia sufficiente che  il  cedente  alleghi
una  dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa nei modi di legge,
dalla quale risulti il  possesso  della  qualifica  di  IATP  per  un
periodo  non  inferiore  a  10 anni consecutivi antecedenti l'anno di
presentazione la domanda di prepensionamento.
   La documentazione comprovante il possesso e la qualifica di  IATP,
semplicemente   dichiarata  all'atto  della  domanda,  potra'  essere
presentata  anche  in   un   secondo   momento   e   comunque   prima
dell'approvazione   della   pratica   di  prepensionamento  da  parte
dell'Amministrazione  regionale/provinciale  o  dall'Ente  da  questa
appositamente delegato.
   Ai  fini  dell'accertamento  della  qualifica  di  IATP,  le varie
Regioni e Province Autonome potranno  adottare  la  stessa  procedura
seguita  per  l'identificazione  dei  beneficiari del regime di aiuti
agli investimenti  erogati  alle  aziende  agricole  ai  sensi  degli
articoli  da  5  a  9 del regolamento (CEE) 2328/91, anche attraverso
Enti da queste appositamente delegati; a tal fine, per l'accertamento
del requisito relativo al reddito potra' essere utilizzata l'apposita
attestazione SCAU, al quale viene richiesta la  collaborazione  anche
nelle  sue strutture periferiche, e/o copia dei modelli 740 e/o copia
del bilancio aziendale anche se redatto sulla base dei redditi  lordi
standard;   successive   ed   ulteriori   verifiche  potranno  essere
effettuate da parte dell'EIMA presso il  Ministero  delle  Finanze  -
Anagrafe  Tributaria,  al  fine  di  comparare  i dati dichiarati con
quelli desumibili dalla dichiarazione dei redditi  (limitatamente  al
reddito globale dell'imprenditore).
   Per  l'attestazione  del  requisito  temporale  (tempo  di  lavoro
dedicato alle attivita' esterne all'aziende che non deve superare  la
meta'  del  tempo  di  lavoro  dell'imprenditore),  sara' sufficiente
un'autocertificazione resa nei modi di legge.
   Ai fini del soddisfacimento dei requisiti contributivi (punto  4.2
- terzo trattino del programma), e' necessario aver versato un numero
di  contributi  che, al compimento dell'eta' pensionabile, consentano
il  raggiungimento  del  requisito  richiesto  dalle  vigenti   norme
nazionali.
   Si  precisa,  inoltre,  che  la  contribuzione  utile  ai fini del
calcolo dei versamenti e' quella relativa a qualsiasi gestione, anche
se  non  direttamente  riferibile  al   settore   agricolo,   purche'
obbligatoria.
2.2.b    Nel  caso il cedente sia succeduto come imprenditore dopo la
morte del conduttore, dovra' dimostrare di aver versato i  contributi
previdenziali  agricoli  per gli anni in cui ha lavorato nell'azienda
del  conduttore  e  di  aver  regolarizzato  la   propria   posizione
previdenziale  una  volta  divenuto  imprenditore;  la  somma dei due
periodi non potra' essere inferiore a 10 anni.
   A  tal  fine,  risulta  opportuno  specificare  che  i  contributi
previdenziali  agricoli, nel periodo in cui il cedente abbia prestato
la  propria  opera  come  salariato  agricolo  a  tempo  determinato,
dovranno  essere  stati  versati almeno 101 giornate lavorative annue
(come  media  del  periodo),  anche  da  datori  di  lavoro   diversi
dall'azienda del conduttore, purche' riferiti all'attivita' agricola.
   Nel   caso   la   domanda   di   prepensionamento  sia  presentata
dall'affittuario o dal  comodatario,  si  ritiene  che  questa  possa
essere  accolta,  fermo  restando  il  rispetto  di  tutti  gli altri
requisiti previsti per il cedente, previo consenso del proprietario e
solo se il contratto di affitto o di comodato e'  stato  stipulato  e
registrato prima del 30 luglio 1992.
  In  tale  contesto,  il  proprietario potra' fungere da rilevatario
solo se in possesso di tutti i requisiti previsti per tale figura.
2.2.c  Relativamente all'impegno del trasferimento del possesso delle
terre e dei fabbricati inerenti la produzione, si ritiene che i  casi
prospettabili   possano  essere  i  seguenti:  1)  COMPRAVENDITA,  2)
DONAZIONE, 3) COMODATO, 4) AFFITTO.
1)  COMPRAVENDITA: nel caso si scelga questa forma  di  trasferimento
    del   possesso,   alla   domanda  dovranno  essere  allegate  due
    dichiarazioni di intenti, una del cedente ed una del rilevatario,
    nelle quali dovranno essere  dettagliatamente  descritti  i  beni
    oggetto   della   transazione  (loro  identificazione  a  livello
    particellare), il  titolo  di  possesso,  il  valore  attribuito,
    nonche'  il  rispetto  della  normativa  in  vigore in materia di
    diritto di prelazione. Nel caso  di  beni  cointestati,  dovranno
    essere  allegate  tante  dichiarazioni  quante sono le figure che
    possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione; tutte
    le dichiarazioni dovranno essere riportate con firme autenticate.
2)  DONAZIONE E COMODATO: Come precedente punto 1).
3)   AFFITTO: Nel caso si scelga  l'affitto,  alla  domanda  dovranno
    essere   allegate   due   dichiarazioni   di   intenti,  una  del
    proprietario e una dell'affittuario, nelle quali dovranno  essere
    dettagliatamente    descritti   i   beni   in   questione   (loro
    identificazione  a  livello  particellare),  il  rispetto   della
    normativa  in vigore in materia di diritto di prelazione, nonche'
    la  volonta'  di  stipulare un contratto di durata almeno pari al
    numero di anni necessari al cedente al raggiungimento dei 65 anni
    di eta' se uomo e 60 anni se donna; in ogni caso  la  durata  del
    contratto  non  potra'  essere  inferiore ai 5 anni. Le Regioni e
    Province autonome potranno attribuire carattere prioritario nella
    scelta dei beneficiari nel caso di presentazioni di contratti  di
    durata superiore ai valori minimi appena riportati.
   A prescindere dalla forma di trasferimento del possesso prescelta,
nell'atto  conseguente  dovra'  essere  specificatamente prevista una
clausola che imponga al rilevatario un vincolo di indivisibilita'  ed
inalienabilita'  per  un  periodo  non  inferiore  al  numero di anni
necessari al cedente per raggiungere i 65 anni di eta' se uomo  e  60
anni  se donna e comunque non inferiore a 5 anni; tale vincolo dovra'
interessare tutta la superficie rilevata, nonche' la porzione  minima
di  superficie  gia'  posseduta dal rilevatario e che ha consentito a
questo di venire in possesso della terra del cedente.
   In ogni caso, la decorrenza degli atti relativi  al  trasferimento
del  possesso  dei  beni  oggetto  di  transazione  non potra' essere
posteriore a 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica  di  cui  al
successivo punto 5.1.d).
   Una    volta    ufficializzata    la   transazione,   che   dovra'
necessariamente comprendere  anche  le  strutture  di  produzione  di
pertinenza  dell'azienda,  fatto salvo quanto stabilito al successivo
punto "2.2.e", il cedente non potra' piu' esercitare alcuna attivita'
agricola, se non quella consentita dal punto 4.2 (primo trattino) del
programma e quella strettamente connessa alla  consegna  dell'azienda
nelle condizioni pattuite con il rilevatario.
   Ove non esplicitamente vietato, e' tuttavia consentito al cedente,
anche   dopo   il  perfezionamento  della  transazione  sopra  detta,
espletare le procedure  connesse  al  recupero  di  tutti  i  diritti
vantati in relazione al possesso del bene ceduto.
2.2.d    Per  ordinamento  aziendale  (punto  4.2  programma, settimo
trattino), nei casi in cui non  e'  accettabile  la  riduzione  della
superficie  nella  misura del 25% e lo smembramento in piu' fondi, se
non avvenuti prima del  1.01.92,  si  intende  quello  relativo  alla
coltura   maggiormente   praticata,  come  desumibile  dalle  tabelle
colturali SCAU e dai redditi lordi standard.
   Il vincolo predetto, ovviamente, non si applica nei casi di  forza
maggiore (esproprio, successione, calamita' naturale, etc.).
2.2.e    I  limiti  riportati  al  punto  4.2.  - ottavo trattino del
programma, sono riferiti alla superficie effettivamente  praticata  e
non  ai  dati  catastali;  gli  stessi sono da intendersi come limiti
minimi per l'accesso  alle  provvidenze  previste  dal  programma  di
prepensionamento;  in tale contesto e' sufficiente il rispetto di uno
solo di detti  limiti  per  consentire  al  cedente  di  accedere  ai
contributi previsti dal programma.
   Tuttavia,  ove la situazione strutturale aziendale lo giustifichi,
si ritiene le  Regioni  e  Province  Autonome  possano  ulteriormente
rideterminare  tali  limiti,  fino  a  prevedere  la  possibilita' di
accettare domande di prepensionamento il cui  cedente  o  rilevatario
sia  in possesso di superfici di estensione anche inferiore ai limiti
citati; in tal  caso  si  ritiene  che  le  situazioni  prospettabili
possano essere le seguenti:
1)  possesso  di  superfici riconducibili a piu' di una delle quattro
   categorie colturali riportate al punto 4.2 - ottavo  trattino  del
   programma,  ma  di estensione sempre inferiore ai limiti indicati:
   in questo  caso  la  pratica  di  prepensionamento  potra'  essere
   approvata  se la sommatoria delle superfici possedute, espressa in
   percentuale  rispetto  al  limite  minimo  riferito   a   ciascuna
   categoria colturale, e' maggiore o uguale a 100.
   Esempio:  Azienda con               0,1 ha di colture protette
                                       2,0 ha di seminativi
   0,1 ha di colture protette = 50%    del limite minimo per la
                                       categoria colturale delle
                                       colture protette (o,2 ha);
   2,0 ha di seminativi       = 66%    del limite minimo per la
                                       categoria colturale dei
                                       seminativi (3,0 ha);
   Totale (sulla %)           = 116    azienda ammissibile
2)  Possesso  di  superfici agricole non riconducibili alle categorie
   indicate al punto 4.2 - ottavo  trattino  -  del  programma  o  di
   estensione  inferiore al limiti indicati, ma ugualmente meritevoli
   di inserimento in quanto caratterizzate da  elevata  redditivita':
   in  questo  caso,  si  ritiene  che la pratica di prepensionamento
   possa essere approvata a condizione che, dalla superficie  oggetto
   di   analisi,  il  conduttore  dimostri  di  ricavare  un  reddito
   lordo/ULU  non  inferiore  all'80%  del  reddito  di  riferimento,
   fissato  a  livello  regionale  secondo  le procedure previste per
   l'erogazione degli aiuti agli investimenti di cui agli articoli da
   5 a 9 del reg. (CEE) 2328/91 e riferito, al piu'  tardi,  all'anno
   precedente quello di decorrenza dell'aiuto.
   Le  decisioni  di  rideterminazione  dei  limiti minimi effettuate
sulla base dei criteri  indicati  al  precedente  punto  2)  dovranno
essere  trasmesse al MRAAF entro 30 giorni dalla loro adozione, cosi'
come previsto dal punto 4.2 - ottavo trattino - e 4.7  del  programma
di prepensionamento.
   Le  aziende zootecniche, nel rispetto dei limiti previsti al punto
4.2  del  programma,  possono  beneficiare  degli  aiuti  da   questo
previsti.
   Gli   allevamenti   senza   terra   sono  esclusi  dal  regime  di
prepensionamento.
   Per quanto riguarda  le  superfici  forestali,  si  evidenzia  che
queste  non  potranno concorrere alla quantificazione del premio, ne'
alla determinazione dei limiti  minimi  di  superficie  riportati  al
punto 4.2 del programma.
   Pertanto,   nel  caso  il  cedente  possegga  un'azienda  agricola
costituita anche da superfici forestali, fermo restando  il  possesso
dei  requisiti  previsti,  il  premio  a  questo  da attribuire sara'
quantificato  sulla  base  della  superficie   agricola   utilizzata,
escludendo la "parte forestale" dell'azienda ceduta.
   In  tale  contesto,  il  cedente  -  pur  obbligandosi a cedere la
propria azienda - potra' rimanere in possesso  delle  sole  superfici
forestali    senza    pregiudicare    l'esito    della   pratica   di
prepensionamento.
   Per le superfici agricole  investite  da  arboricoltura  da  legno
sara'  facolta'  del  cedente  decidere  se  assimilarle  a superfici
coltivate  o  a  superfici  forestali  con   le   conseguenze   sopra
evidenziate.
2.2.f  Imprenditori associati
   Ad  integrazione  di  quanto  gia' stabilito dal programma, appare
opportuno precisare che  nei  casi  di  contitolarita'  (societa'  di
fatto,  semplici,  etc.), potra' beneficiare degli aiuti previsti dal
programma di prepensionamento di qualita' di cedente non piu'  di  un
imprenditore  per  azienda,  mentre  gli  altri  contitolari potranno
aderire al regime di aiuti come lavoratori  dipendenti  (massimo  due
per  azienda)  fermo  restando  il rispetto dei requisiti previsti al
successivo punto 2.3.
   Tuttavia, nel caso di societa' cooperative di conduzione  terreni,
ove  i singoli soci siano considerati singoli imprenditori agricoli a
titolo principale, in applicazione  della  normativa  comunitaria  in
vigore,  potra'  aderire  al regime di aiuti in qualita' di "cedente"
anche piu' di un socio per cooperativa, fermo  restando  il  rispetto
del  limite  minimo di soci stabilito dalla legislazione in vigore in
materia di societa' cooperative e l'obbligo da parte dei soci che non
intendono cessare l'attivita' agricola di subentrare  automaticamente
come  rilevatari;  in  tale  contesto,  la quota fissa costituente il
premio da  erogare  al  cedente  verra'  ripartita  tra  i  soci  che
intendono  aderire al regime di aiuti nel periodo di applicazione del
programma, mentra a ciascuno di essi  spettera'  la  quota  variabile
calcolata  sulla  base  degli  ettari ceduti, cosi' come previsto dal
punto 5.1 del programma di prepensionamento.
   Questa possibilita'  potra'  essere  esercitata  solo  se  vengono
rispettate  le condizioni previste per gli imprenditori associati nel
programma di  prepensionamento  e  se  il  numero  degli  attivi  che
lavorano  nell'azienda  diminuisce  di  tante Unita' Lavorative Uomo,
quanti sono i  cedenti  che  aderiscono  al  regime  di  aiuti  ed  a
condizione   che   la   costituzione   della  cooperativa  sia  stata
perfezionata anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  reg.  (CEE)
2079/92, vale a dire prima del 30 luglio 1992.
2.3  Lavoratori dipendenti (punto 4.3 programma)
   Potranno  beneficiare  degli aiuti previsti dal programma non piu'
di due lavoratori per azienda, che si  trovano  nelle  condizioni  di
eta'    e   di   posizione   contributiva   previsti,   che   cessano
definitivamente  ogni   attivita'   agricola   dopo   aver   dedicato
all'agricoltura  nei  cinque  anni precedenti la cessazione almeno la
meta' del proprio tempo di lavoro ed aver lavorato  nell'azienda  del
cedente,  anche  come  contitolare, l'equivalente di due anni a tempo
pieno negli ultimi quattro.
   Quest'ultimo requisito, accertabile attraverso attestazione  SCAU,
si  intende soddisfatto se negli ultimo quattro anni il lavoratore ha
prestato la propria opera come salariato agricolo per un  periodo  di
tempo equivalente ad almeno 362 giornate lavorative (181 X 2), di cui
almeno 51 effettuate nell'azienda del cedente.
2.4  Rilevatari agricoli (punto 4.4 programma)
2.4.a  NORME GENERALI
   Non puo' essere considerato rilevatario il coniuge del cedente, in
quanto   non   si   realizzerebbe  l'obiettivo  della  ricomposizione
fondiaria.
   Il rilevatario, in ogni caso, al momento di  entrare  in  possesso
della  terra  messa  a  disposizione  dal  cedente  o  da  un Ente di
intermediazione fondiaria, dovra' disporre di una  superficie  minima
cosi' come previsto dal programma.
   Tale  superficie,  di  cui  il rilevatario puo' venire in possesso
anche   al   momento   del   perfezionamento   della    pratica    di
prepensionamento,  dovra'  essere  compresa  nell'ambito  dei  limiti
minimi previsti dal cedente punto  "2.2.e"  e  dovra'  rispettare  le
condizioni previste al punto 4.4 del programma.
   Nel caso il rilevatario, prima di acquisire l'azienda del cedente,
possegga  o  rilevi a sua volta un'azienda in qualita' di affittuario
(od altra forma in possesso contrattualmente  disciplinata    diversa
dalla  proprieta'),  il conseguente contratto dovra' avere una durata
minima tale da soddisfare quanto stabilito al precedente punto 2.2.c.
2.4.b  CASI PARTICOLARI
   Sono  nel caso in cui la domanda di contributo viene presentata da
un cedente che e' in possesso di un'azienda costituita da piu' corpi,
fermo restando il rispetto di tutti i  requisiti  previsti  per  ogni
singolo  corpo  aziendale, si ritiene di poter accettare la richiesta
anche in presenza di piu' di un rilevatario, nel  limite  massimo  di
uno per ogni corpo aziendale.
   Quanto  sopra,  nel  rispetto  della  legge  203/82  e  successive
modifiche, in materia di  patti  agrari  ed  al  fine  di  facilitare
l'incontro tra domanda ed offerta.
   Nei   casi   in   cui   non  sara'  possibile  individuare  alcune
rilevatario,   verra'    richiesto    l'intervento    dell'Ente    di
intermediazione fondiaria.
   Ove   l'azienda   del  cedente  fosse  costituita  da  piu'  corpi
localizzati in Regioni  diverse,  il  cedente  dovra'  presentare  la
richiesta  di  contributo  nella  Regione  in cui e' iscritto ai fini
contributivi ed a questa dovranno essere allegate  le  richieste  dei
rilevatari,  anche  se  relative  a  corpi aziendali situati in altre
Regioni.
   Solo in casi particolari, tuttavia, le Regioni e Province Autonome
potranno individuare anche piu' di un rilevatario, in presenza di  un
azienda  del  cedente  costituita  da  un  unico  corpo di estensione
comunque non inferiore a 50 ettari.
2.4.c  DIRITTI E DOVERI DEL RILEVATARIO
   L'attuazione   del   programma   di    prepensionamento    prevede
l'instaurazione  di  un  rapporto del tutto particolare tra cedente e
rilevatario, atteso che il contributo assicurabile al  primo  risulta
in qualche modo legato ad impegni che ricadono anche sul secondo.
   Pertanto,   al   di   la'   delle  prescrizioni  contrattuali  che
regolamenteranno il passaggio di possesso dell'azienda tra cedente  e
rilevatario,  comunque  necessarie, si ritiene che l'operativita' del
programma  di  prepensionamento  sara'   strettamente   legata   alle
priorita'    che   le   Amministrazioni   regionali   e   provinciali
attribuiranno alle richieste dei rilevatari.
   Come detto, infatti, l'esperienza di altri Paesi in cui la  misura
si    e'   dimostrata   particolarmente   efficace,   l'effetto   del
"prepensionamento" verrebbe notevolmente incrementato se allo  stesso
si  associassero  le altre misure strutturali previste dal reg. (CEE)
2328/91, la cui programmazione e' direttamente affidata alle  Regioni
e  Province Autonome (concessione del premio di primo insediamento in
favore  dei  giovani  agricoltori,  finanziamento  di  un  piano   di
miglioramento    aziendale,   incentivazione   della   tenuta   della
contabilita', erogazione dell'indennita' compensativa in  favore  dei
rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla Dir. 75/268.
   In questo senso, nell'ambito della programmazione delle iniziative
comprese  nell'Obiettivo  5a  del reg. 2081/93, le Regioni e Province
Autonome  sono  invitate  ad  attribuire  priorita'   assoluta   alle
richieste presentate dai rilevatari agricoli, esplicitando a pieno la
propria competenza primaria in materia di attuazione degli interventi
territoriali in agricoltura.
2.5.  Rilevatari non agricoli (punto 4.5 programma)
   A  tale proposito, si ritiene opportuno precisare che le modalita'
di  redazione  e   presentazione   del   progetto   di   destinazione
naturalistica,    al    quale    e'   subordinata   la   possibilita'
dell'intervento della figura del rilevatario  non  agricolo,  debbano
essere   stabilite  dalle  Amministrazioni  regionali  o  provinciali
competenti,   alle   quali   e'   demandato    anche    il    compito
dell'approvazione dello stesso.
3.  AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
3.1  Aiuti a favore dei cedenti
   Relativamente  al  punto 5.1.b del programma, si ritiene opportuno
   precisare quanto segue:
   i cedenti che alla data  della  domanda  hanno  gia'  maturato  il
   diritto   alla   pensione   di  anzianita'  (hanno  cioe'  versato
   contributi corrispondenti ad almeno 35 anni di versamenti) possono
   percepire gli aiuti previsti  dal  programma  di  prepensionamento
   solo nella forma di "indennita' annua".
   Il  contributo  in  questo  modo erogabile dovra' essere calcolato
   sulla  base  della  differenza  tra  la  pensione  di   anzianita'
   corrisposta dall'ente previdenziale e l'indennita' annua calcolata
   come al punto 5.1.a.2 del programma.
   In  presenza di diritto alla pensione di anzianita' gia' maturato,
   ma  non  esercitato  in  seguito  ad  un  eventuale  blocco  delle
   pensioni, potra' essere erogato l'intero ammontare dell'indennita'
   spettante  al  cedente,  solo  per il periodo in cui questa non si
   cumuli con la pensione gia' maturata ma non ancora erogata.
   Se, viceversa, la  pensione  di  anzianita',  anche  se  percepita
   successivamente   alla   data   di  presentazione  di  domanda  di
   prepensionamento, venisse erogata con  decorrenza  dalla  data  di
   maturazione   del  diritto,  l'indennita'  annua  dovrebbe  essere
   calcolata cosi' come previsto al punto 5.1.b del programma.
   Relativamente alle pensioni e assegni di invalidita',  si  ritiene
che  debbano  operare  i  medesimi  principi  sopra  enunciati per le
pensioni di anzianita' ed a condizione che lo  stato  di  invalidita'
sia   compatibile  con  l'esercizio  dell'attivita'  di  imprenditore
agricolo a titolo principale. In sostanza, l'indennita' prevista  dal
programma  di  prepensionamento  potra' essere erogata, sulla base di
quanto previsto dal punto 5.1.b  del  programma,  solo  nei  casi  di
parziale  invalidita',  vale  a  dire  nei  casi  in  cui la limitata
riduzione della capacita' lavorativa  consente  comunque  l'esercizio
della professione di IATP.
   In   caso  di  morte  del  cedente,  il  diritto  al  percepimento
dell'indennita' annua passa agli eredi,  cosi'  come  da  istruttoria
approvata dai competenti Uffici regionali.
3.2  Aiuti a favore dei servizi per lo svolgimento del programma
   Gli   agenti   da  utilizzare  a  tempo  pieno  per  agevolare  lo
svolgimento del programma (3 per ogni Regione e P.A. e 5 per la CFPC)
dovranno essere  assunti  con  contratti  a  tempo  determinato,  nel
rispetto della legislazione nazionale in vigore.
   L'U.E.  partecipera' al cofinanziamento di n. 68 agenti, impiegati
nel programma per un periodo massimo di 5  anni,  senza  ammettere  a
rimborso le spese ordinarie delle varie Amministrazioni coinvolte.
   Il  requisito  minimo  per  l'accesso  alla qualifica di agente da
impiegare   a   supporto    dell'attuazione    del    programma    di
prepensionamento  e'  rappresentato  dal  possesso  di  un diploma di
scuola media superiore.
4  Albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari
   Al  fine  di  agevolare  l'incontro tra la domanda e l'offerta dei
terreni  che  dovranno  essere  mobilitati  con   il   programma   di
prepensionamento  predisposto  ai sensi del Reg. (CEE) 2079/92, viene
istituito l'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari.
   L'albo territoriale dei cedenti e  dei  rilevatari  dovra'  essere
costituito  su  base regionale o provinciale e vi accederanno tramite
domanda i cedenti  ed  i  rilevatari  che,  pur  volendo  aderire  al
programma  di  prepensionamento,  non  sono  riusciti a completare la
pratica  di  prepensionamento  a  causa  della  mancanza  dell'una  o
dell'altra figura.
   A   tale  proposito,  per  garantire  un'attuazione  omogenea  del
programma su tutto il  territorio  nazionale,  si  ritiene  opportuno
affidare  alla  Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina le
funzioni di raccordo tra le Regioni e P.A., nella  raccolta  e  nello
scambio dei dati relativi alle domande presentate.
   Le    informazioni    necessarie   alla   compilazione   dell'albo
territoriale dovranno essere completate dai dati desumibili da  tutte
le  altre  domande  presentate  ed istruite, al fine di consentire al
MRAAF di esercitare una concreta azione di monitoraggio,  cosi'  come
previsto dal Reg. (CE) 1404/94.
   Tali  informazioni  potranno  essere  reperite  in  sede EIMA, per
quanto  concerne  le  domande  liquidabili  (complete  di  cedente  e
rilevatario)  ed  in  sede  regionale  per quelle presentate dal solo
cedente o dal solo rilevatario.
   Per agevolare la raccolta e  lo  scambio  delle  informazioni  tra
Regioni  e  tra  centro e periferia, potra' essere utilizzata la rete
informatica SIAN che, sulla base dello schema di domanda predisposto,
dovra'  essere  opportunamente  adeguata  in  modo  da  prevedere  la
consultazione   dell'albo  sia  dal  centro  che  dalla  periferia  e
consentire, di conseguenza,  un  eventuale  incontro  tra  cedente  e
rilevatario localizzati in Regioni diverse.
   L'albo  territoriale  dei  cedenti  e dei rilevatari dovra' essere
aggiornato mensilmente  e  con  la  stessa  frequenza  potra'  essere
pubblicato  su riviste specializzate agricole con tiratura sia locale
che nazionale, al fine di estendere al massimo le possibilita' appli-
cative del programma in questione.
   Inoltre, nell'ambito del programma di monitoraggio  dei  risultati
dell'applicazione  del  programma di prepensionamento ed in relazione
all'istituendo   "osservatorio   sul   mercato   fondiario",   l'INEA
stabilira'  i necessari collegamenti con la CFPC per l'organizzazione
dei flussi informativi.
   La Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina, cosi'  come
gli    Enti    regionali    abilitati    ad   operare   nel   settore
dell'intermediazione    fondiaria,     nell'ambito     dell'attivita'
istituzionale  da  questi svolta, partecipano altresi' all'attuazione
del programma favorendo, prioritariamente,  domande  di  accorpamento
fondiario  presentate  da soggetti che intendono aderire al programma
di prepensionamento, sia come cedente che come  rilevatario,  nonche'
realizzando,  ove ritenuto opportuno, programmi di riordino fondiario
cosi' come previsto dall'art. 6, comma 6 del Reg. (CEE) 2079/92.
   Su  specifica  richiesta  delle Regioni e P.A., la CFPC puo' anche
essere coinvolta nella fase istruttoria di analisi delle  domande  di
prepensionamento,  possedendo specifica esperienza nell'esecuzione di
perizie e di stime sulle aziende da cedere, nonche'  nella  eventuale
elaborazione  di  progetti  agricolo-ambientali  a carico dei terreni
oggetto di cessione.
5  Rapporto Regioni - EIMA
   Contrariamente  a  quanto  stabilito  per  gli  altri  regolamenti
costituenti  il  pacchetto  di misure di accompagnamento, per il reg.
(CEE) 2079/92 non si ritiene necessario prevedere un termine  per  la
presentazione  delle  domande,  anche  in  conseguenza  del fatto che
l'erogazione del premio previsto dal programma non e' condizionata ad
impegni legati all'annata agraria.
   Tuttavia, al fine di armonizzare la ricezione delle domande  e  la
loro  analisi  da  parte  dell'EIMA,  si ritiene opportuno fornire le
indicazioni di cui al successivo punto 5.1.
5.1  Presentazione delle domande
a) le domande di prepensionamento  dovranno  essere  presentate  alle
   Regioni  o  Province  Autonome  (o  ad  enti  da  queste delegati)
   utilizzando il  modello  appositamente  prediposto  e  distribuito
   dall'EIMA;
b)  le  Regioni  e  Province  Autonome,  entro  la fine di ogni mese,
   trasmettono  all'EIMA  copia  delle  domande  di  prepensionamento
   ricevute, operando una distinzione tra le domande complete (quelle
   con  cedente e rilevatario), da quelle presentate dal solo cedente
   o dal solo rilevatario;
c) entro la fine del  mese  successivo  a  quello  di  presentazione,
   l'EIMA  esegue i controlli sulle domande ricevute e trasmette alle
   Regioni e P.A. l'esito dei controlli effettuati utilizzando schede
   di controllo disponibili anche su base informatica;
d) entro 90 giorni dalla presentazione della  domanda  (solo  per  le
   domande  complete  di cedente e di rilevatario), le Regioni e P.A.
   completano  l'istruttoria,  disponendo  anche  delle   schede   di
   controllo  trasmesse  dall'EIMA  e  notificano al beneficiario con
   raccomandata l'esito positivo  dell'istruttoria  preventiva  e  la
   possibilita'   di   approvare   definitivamente   la   pratica  di
   prepensionamento.
e) entro 60 giorni successivi alla  notifica  di  cui  al  precedente
   punto d), dovra' essere presentata la documentazione richiesta per
   il  completamento  della  pratica  di  prepensionamento,  come  il
   contratto di compravendita (affitto, comodato,  successione,  etc)
   appositamente  registrato,  nonche' la documentazione comprovante:
   il possesso della qualifica di  IATP,  l'avvenuto  versamento  dei
   contributi   previsti   ed  ogni  altra  documentazione  richiesta
   dall'Amministrazione competente al completamento dell'istruttoria;
f)  le  Regioni  e  P.A.  entro  30  giorni  dalla  ricezione   della
   documentazione   definitiva  richiesta,  trasmettono  l'elenco  di
   liquidazione  all'EIMA,  sia  su  base  cartacea   che   su   base
   informatica;
g)  entro  60  giorni  dalla ricezione degli elenchi di liquidazione,
   l'EIMA eroga le indennita' dovute agli aventi diritto;
h)  successivamente  all'erogazione  delle  indennita'  di   cui   al
   precedente  punto  g), verranno effettuati ulteriori controlli, da
   parte del Corpo Forestale dello Stato ed, eventualmente, da  parte
   dell'EIMA, attraverso la banca dati dell'anagrafe tributaria.
6  Documentazione da allegare
6.1  Al momento della presentazione della domanda
-    dichiarazione del cedente relativa alla volonta' di cedere tutte
   le superfici costituenti l'azienda agricola, nonche' attestanti il
   possesso dei terreni  da  cedere  (tante  quante  sono  le  figure
   economiche che vantano diritti sui beni da cedere);
   dichiarazione del rilevatario attestante la volonta' di subentrare
   al  cedente  alle  condizioni  pattuite e la forma di passaggio di
   possesso prescelta;
-  dichiarazione attestante: il possesso della qualifica di IATP
                             l'avvenuto versamento dei contributi
                             minimi previsti
-  nel caso la domanda venga presentata dal solo  rilevatario,  oltre
   all'allegato  "B"  relativo  alla "DICHIARAZIONE DEL RILEVATARIO",
   dovra' comunque essere utilizzato anche il modello base "Quadro  A
   - AZIENDA DEL CEDENTE" (barrando le parti che non interessano), in
   quanto  solo  su  tale modello e' riportato il codice numerico che
   permette l'identificazione della pratica.
6.2  Entro 60 giorni dalla notifica di cui al precedente punto 5.1.d
-   tutta la documentazione comprovante  il  possesso  dei  requisiti
   dichiarari in domanda;
-   copia del contratto del passaggio di possesso dei terreni oggetto
   di transazione opportunamente registrato;
-   ogni documento attestante diritti  e  doveri  da  esercitare  sui
   terreni   oggetto  di  transazione  (eventuali  quote  produttive,
   obblighi derivanti dall'adesione a  precedenti  regimi  di  aiuti,
   etc.);
-  ogni altro documento richiesto dall'ufficio istruttore.
7  Controlli e sanzioni
   Oltre  ai controlli previsti in fase istruttoria portati a termine
dalle Regioni e Province Autonome, o  da  Enti  da  queste  delegati,
verranno  effettuati  controlli  successivamente  all'erogazione  dei
premi, ai fini dell'applicazione della legge 898/86, nonche' di  ogni
altro dispositivo in materia sanzionatoria successivamente diramato.
8  Norme generali
8.1  Decorrenza aiuto
   L'aiuto  previsto dal programma di prepensionamento verra' erogato
   solo successivamente al perfezionamento  della  pratica  (cessione
   azienda)  e  decorre  dalla  data in cui il cedente e' in grado di
   dimostrare il possesso dei requisiti richiesti  dal  programma  e,
   comunque,  non  anteriormente  alla  data  di  presentazione della
   domanda  di  prepensionamento;  questo  anche  se   la   procedura
   amministrativa  che  porta  all'erogazione  del  premio si dovesse
   concludere  negli  anni  successivi  a  quello  in  cui  e'  stata
   presentata la domanda.
8.1.a    Nel  caso il premio da erogare fosse previsto nella forma di
       indennita' annua, per periodi inferiori all'anno, l'indennita'
       viene calcolata secondo le seguente formula:
                      A x B
                     -------
                       12
dove A = Aiuto annuo previsto; B = numero di mesi (o frazione di
mese) di possesso dei requisiti previsti.
   Il  criterio  appena esposto si applica per calcolare l'indennita'
   annua da erogare al cedente sia nel primo che nell'ultimo anno  di
   prepensionamento.
8.1.b.    Il  procedimento  descritto  al  precedente punto 8.1.a, si
        applica anche per  il  calcolo  degli  aiuti  in  favore  dei
        servizi  per lo svolgimento del programma e degli altri aiuti
        erogati nella forma di "indennita' annua".
8.2  Tassi di conversione dell'ECU
     Le  domande  di  prepensionamento  dovranno   essere   liquidate
applicando  il  tasso  di conversione dell'ECU in vigore il 1 gennaio
dell'anno da cui decorre il diritto alla percezione del premio, sulla
base di quanto previsto al precedente punto 8.1.
   Pertanto, il tasso di conversione da utilizzare sara':
   anno 1993       1 ECU = 2.087        lire
   anno 1994       1 ECU = 2.264,19     lire
   anno 1995       1 ECU = 2.383,42     lire
   Per gli anni successivi, il MRAAF provvedera' a  comunicare  entro
il  31  gennaio  di ogni anno, il corrispondente tasso di conversione
dell'ECU da utilizzare per liquidare le domande di  prepensionamento,
anche  in  relazione  alle  disposizioni che verranno impartite dalla
Commissione Europea in seguito all'entrata in vigore  del  reg.  (CE)
150/95.
   Nel   caso   in   cui   il   premio   previsto  dal  programma  di
prepensionamento venga erogato nella forma di  indennita'  annua,  il
tasso  di  conversione da utilizzare per ogni annualita' sara' quello
in vigore il 1 gennaio dell'anno in cui l'annualita' si riferisce.
   I requisiti contributivi e di  eta'  riportati  nel  programma  di
prepensionamento e nella presente circolare sono soggetti a modifiche
in  seguito  alla  revisione  della legislazione nazionale in materia
pensionistica, tutt'ora in corso.
   Potranno  essere  ammesse  a  cofinanziamento  tutte  le   domande
presentate alle Regioni e Province Autonome a far data dal 8 novembre
1993,  purche'  in linea con le disposizioni diramate con la presente
circolare.
   Le domande di prepensionamento  potranno  essere  accettate  dalle
varie Regioni e Province Autonome sino al 31.12.1997.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti, il 7 giugno 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 153