Con decreto ministeriale n. 559/C.2664 XV J (719) datato 16 maggio
1995,  il  dispositivo  di sicurezza denominato: "Modulo air bag lato
guida n. 713841000" nonche' il componente denominato: "Generatore  di
gas   n.  97900510"  che  la  societa'  Breed  Italia,  con  sede  in
Villastellone  (Torino),  intende  importare  dalla  societa'   Breed
Technologies  inc. U.S.A. sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella  V
categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
   Come  tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento,
maneggio  (montaggio/smontaggio  dagli  autoveicoli)  devono   essere
osservate  scrupolosamente  le  norme di sicurezza dell'allegato B al
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.
   Quando  il  dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore
dell'automezzo in un punto  in  cui  non  e'  raggiungibile,  se  non
volutamente,   e   sia  peraltro  opportunamente  contrassegnato,  e'
assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota B  del  decreto
ministeriale  4  aprile 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio
1973).
   Con decreto ministeriale n.  559/C.21686  XV  J  (685)  datato  17
maggio    1995,    il    dispositivo    di    sicurezza   denominato:
"Airbag-Gasgenerator UT 12563" nella versione lato passeggero, che la
societa' Opel Italia S.p.a., con  sede  in  Roma,  intende  importare
dalla societa' Morton International Inc. - Automotive Safety Products
-  U.S.A. e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria,  gruppo
A,  dell'allegato  A  al  regolamento  di esecuzione del citato testo
unico.
   Come tale, in tutte le operazioni di trasporto,  immagazzinamento,
maneggio   (montaggio/smontaggio  dagli  autoveicoli)  devono  essere
osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dell'allegato
B al regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza  riferentesi  ai  manufatti  esplodenti  della  V
categoria.
  Quando il dispositivo di sicurezza viene montato  nel  vano  motore
dell'automezzo  in  un  punto  in  cui  non  e' raggiungibile, se non
volutamente, e' assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota
B del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (Gazzetta Ufficiale  n.  120
del 10 maggio 1973).
   Si  prescrive,  inoltre,  che  la societa' provveda a riportare su
apposito documento  le  istruzioni  concernenti  la  sicurezza  e  le
procedure di manutenzione e distruzione del manufatto e curare che le
stesse siano riportate o allegate nel manuale di uso della vettura.
   Con  decreto  ministeriale  n. 559/C.21857.XVJ (606) del 27 maggio
1995, il dispositivo di sicurezza air bag denominato: "NK8",  che  la
ditta  Honda  automobili  Italia S.p.a. intende importare dalla ditta
Nippon Koki Co. Ltd. (Giappone), e' riconosciuto ai  sensi  dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato
nella V categoria,  gruppo  A,  dell'allegato  A  al  regolamento  di
esecuzione del citato testo unico.
   Come  tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento,
maneggio  (montaggio/smontaggio  dagli  autoveicoli)  devono   essere
osservate  scrupolosamente  le  norme di sicurezza dell'allegato B al
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.
   Quando  il  dispositivo di sicurezza viene montato nell'automezzo,
in un punto in cui non e' raggiungibile, se non  volutamente,  e  sia
peraltro  opportunamente  contrassegnato, e' assimilato agli artifici
pirotecnici di cui alla nota B del decreto ministeriale 4 aprile 1973
(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973).
   Si prescrive, inoltre, che la societa' provveda a  riportare,  nel
libretto uso e manutenzione del veicolo, le istruzioni concernenti la
sicurezza e le procedure di manutenzione e distruzione del manufatto.