IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, concernente norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura; Visto l'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995, che autorizza per il 1995 la spesa di lire 800 miliardi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura; Visto l'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995, il quale stabilisce che la suddetta somma di lire 800 miliardi e' assegnata dal CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993; Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 "Norme urgenti in materia di finanza locale" che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la nota n. 50456 del 6 aprile 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di riparto di lire 800 miliardi tra le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1995; Vista l'intesa espressa dal succitato comitato permanente di cui alla legge n. 491/1993 nella seduta del 12 aprile 1995, come previsto ai sensi del citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995; Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: 1. A valere sulla somma complessiva di lire 800 miliardi, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 727/1994 convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995 richiamata nelle premesse, e' assegnato l'importo di lire 640 miliardi per l'anno 1995 alle regioni per l'attuazione degli interventi nel campo agricolo e forestale cosi' come riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. 2. Il restante importo di lire 160 miliardi e' assegnato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'attuazione delle azioni di competenza indicate nella propria proposta. Roma, 10 maggio 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 126