IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura, che  si  propone  il  fine  di
assicurare  continuita'  pluriennale  e  coerenza  programmatica alla
spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare  l'art.  1
che  differisce  le  disposizioni  di cui alla legge n. 752/1986 sino
alla data di entrata  in  vigore  della  legge  sul  nuovo  programma
pluriennale  per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque
non oltre il 1992;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,   n.   491,   concernente   il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, concernente norme
per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura;
  Visto l'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge  n.  727/1994,
convertito,  con modificazioni, nella legge n. 46/1995, che autorizza
per il  1995  la  spesa  di  lire  800  miliardi  per  l'avvio  degli
interventi programmati in agricoltura;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 727/1994,
convertito, con modificazioni,  nella  legge  n.  46/1995,  il  quale
stabilisce  che  la  suddetta somma di lire 800 miliardi e' assegnata
dal CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, d'intesa con il Comitato di cui  all'art.  2,  comma  6,
della legge n. 491/1993;
  Visto  l'art.  2,  comma  10, della succitata legge n. 491/1993 che
prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni  di
competenza   del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  non  possa  essere  superiore  al  limite  del   20%   del
complessivo stanziamento;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38 "Norme urgenti in  materia  di  finanza
locale"  che  all'art.  20,  comma 1, lettera b), ha stabilito che le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto
previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n.
752/1986;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Vista  la  nota n. 50456 del 6 aprile 1995 con la quale il Ministro
delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  ha  trasmesso  la
proposta  di  riparto  di  lire  800  miliardi  tra  le regioni ed il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali  per  l'anno
1995;
  Vista  l'intesa  espressa  dal succitato comitato permanente di cui
alla legge n. 491/1993 nella seduta del 12 aprile 1995, come previsto
ai sensi del citato art. 1, comma 2, del decreto-legge  n.  727/1994,
convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995;
  Udita  la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali;
                              Delibera:
  1. A valere sulla somma complessiva di lire 800  miliardi,  di  cui
all'art.  1,  comma  1, del decreto-legge n. 727/1994 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 46/1995 richiamata nelle  premesse,  e'
assegnato l'importo di lire 640 miliardi per l'anno 1995 alle regioni
per  l'attuazione  degli  interventi  nel  campo agricolo e forestale
cosi' come riportato nell'allegata tabella che  fa  parte  integrante
della presente delibera.
  2.  Il  restante  importo  di  lire  160  miliardi  e' assegnato al
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e   forestali   per
l'attuazione  delle  azioni  di  competenza  indicate  nella  propria
proposta.
   Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 126