IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'art.  n.  229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite  le  direttive  comunitarie  afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del Codice al
recepimento delle direttive  comunitarie  disciplinanti  materie  del
regolamento;
   Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al   diritto
comunitario;
   Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e
10 stabilisce la competenza  a  decretare  in  materia  di  norme  di
omologazione  e  di  contrassegno  di  conformita' dei dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  ispirandosi
al diritto comunitario;
   Visto  l'art.  77 del nuovo codice della strada che dettando norme
sul controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a  motore,
dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare
in materia;
   Visto  il  proprio  decreto  5  aprile  1994  di recepimento della
direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  n.  92/61  del  30
giugno  1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre  ruote,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
   Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  del  Consiglio  n.
95/1/CEE del 2 febbraio 1995  relativa  alla  velocita'  massima  per
costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta
dei motori dei veicoli a due e tre ruote;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Il  presente  decreto  si  applica  ai metodi di misurazione della
velocita' massima per costruzione, alla coppia massima del  motore  e
alla  potenza  massima  netta  del motore di tutti i tipi dei veicoli
definitivi all'art. 1 del decreto 5 aprile 1994 di recepimento  della
direttiva  92/61/CEE relativa alla omologazione di veicoli a motore a
due o a tre ruote.