IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del Codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia; Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994; Vista la direttiva del Parlamento europeo del Consiglio n. 95/1/CEE del 2 febbraio 1995 relativa alla velocita' massima per costruzione nonche' alla coppia massima ed alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due e tre ruote; Decreta: Art. 1. Il presente decreto si applica ai metodi di misurazione della velocita' massima per costruzione, alla coppia massima del motore e alla potenza massima netta del motore di tutti i tipi dei veicoli definitivi all'art. 1 del decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE relativa alla omologazione di veicoli a motore a due o a tre ruote.