IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                                  E
                 IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
                 DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e, in
particolare l'art. 6, comma  4,  di  attuazione  della  direttiva  n.
89/686/CEE  del  Consiglio,  relativa  ai  dispositivi  di protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza con la quale la societa'  Modulo  uno  S.r.l.,  con
sede  in  Torino,  via  Cuorgne',  21,  in  forza  del citato decreto
legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio
di certificazione per taluni dispositivi di protezione individuale di
cui alla direttiva n. 89/686 e per sistemi di qualita' delle  aziende
che li producono;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dagli  articoli  2  e  3,  punti  da  1) ad 8) del decreto
ministeriale 22 marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  la
societa'  Modulo  uno S.r.l. ha dimostrato di soddisfare ai requisiti
minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;
  Considerato che la societa' Modulo uno ha ottenuto l'accreditamento
da parte del Sinal (numero 0085) relativamente  alle  prove  previste
dalla direttiva sopra citata;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  Modulo  uno S.r.l., e' autorizzata al rilascio di
certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della  direttiva  n.  89/686
per i prodotti di seguito elencati:
  Cat. 2:
   cuffie antirumore (anche montate su elmetti);
   inserti auricolari.
  2.  La  societa'  Modulo  uno  S.r.l.,  e'  altresi' autorizzata ad
attestare la  conformita'  del  sistema  di  qualita'  delle  aziende
produttrici  dei  dispositivi  di  protezione  elencati al precedente
punto 1, ai sensi dell'art. 11,  lettere  A)  e  B)  della  direttiva
citata.
  3.  Le  certificazioni  devono  essere effettuate secondo le forme,
modalita'  e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli   della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione 4 dicembre 1992, n.  475.  Con  periodicita'  trimestrale,
copia   delle   certificazioni   rilasciate   dovra'  essere  inviata
all'ispettorato  tecnico  del  Ministero   industria,   commercio   e
artigianato.