IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' Modulo uno S.r.l., con sede in Torino, via Cuorgne', 21, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva n. 89/686 e per sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata la societa' Modulo uno S.r.l. ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Considerato che la societa' Modulo uno ha ottenuto l'accreditamento da parte del Sinal (numero 0085) relativamente alle prove previste dalla direttiva sopra citata; Decretano: Art. 1. 1. La societa' Modulo uno S.r.l., e' autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati: Cat. 2: cuffie antirumore (anche montate su elmetti); inserti auricolari. 2. La societa' Modulo uno S.r.l., e' altresi' autorizzata ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.