IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                                  E
                 IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
                 DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e, in
particolare l'art. 6, comma  4,  di  attuazione  della  direttiva  n.
89/686/CEE  del  Consiglio,  relativa  ai  dispositivi  di protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista l'istanza con  la  quale  la  societa'  S.I.C.I.  -  Societa'
italiana  certificazione  industriale  a  r.l.,  con  sede  in Reggio
Emilia, via Farini, 5, in forza  del  citato  decreto  legislativo  4
dicembre   1992   ha   richiesto   l'autorizzazione  al  rilascio  di
attestazioni di conformita' dei sistemi  di  qualita'  delle  aziende
produttrici di dispositivi di protezione individuale;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto  dall'art. 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22
marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva n. 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.   La   societa'  S.I.C.I.  -  Societa'  italiana  certificazioni
industriali a r.l.,  e'  autorizzata  al  rilascio  di  attestati  di
conformita',  ai  sensi  dell'art. 11, lettera B), della direttiva n.
89/686,  per  i  sistemi  di  garanzia  della  qualita'  "CE"   della
produzione,  inclusa  la  sorveglianza,  delle aziende produttrici di
dispositivi di protezione individuale.
  2. Le attestazioni  devono  essere  effettuate  secondo  le  forme,
modalita'   e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli  della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione  4  dicembre  1992,  n. 475. Con periodicita' trimestrale,
dovra'  essere  inviata,  all'ispettorato   tecnico   del   Ministero
industria, copia delle certificazioni rilasciate.