IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' S.I.C.I. - Societa' italiana certificazione industriale a r.l., con sede in Reggio Emilia, via Farini, 5, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestazioni di conformita' dei sistemi di qualita' delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. La societa' S.I.C.I. - Societa' italiana certificazioni industriali a r.l., e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita', ai sensi dell'art. 11, lettera B), della direttiva n. 89/686, per i sistemi di garanzia della qualita' "CE" della produzione, inclusa la sorveglianza, delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale. 2. Le attestazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, dovra' essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero industria, copia delle certificazioni rilasciate.