IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, avente ad oggetto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il "riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Vista la circolare n. 6222182 datata 30 novembre 1992 sulle "autorizzazioni pesca molluschi bivalvi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1992, con la quale furono fissati i criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma; Considerato che uno degli assegnatari, pur sollecitato in diverse occasioni, non ha mai esercitato il proprio diritto e, pertanto, e' disponibile un'autorizzazione per il Compartimento marittimo di Roma; Sentito nella riunione del 12 aprile 1995 il sottocomitato molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992; Decreta: Art. 1. 1. L'autorizzazione disponibile per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma e' assegnata con i criteri di cui ai successivi articoli del presente decreto.