IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
recante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art.
32;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, avente ad oggetto  il  regolamento  per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima, ed in particolare l'art. 4;
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
"riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola  e  forestale  ed  istituzione  del  Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  maggio  1992,  e   successive
modifiche,  concernente  la  disciplina  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi;
  Vista la  circolare  n.  6222182  datata  30  novembre  1992  sulle
"autorizzazioni  pesca  molluschi bivalvi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1992, con la quale furono  fissati  i
criteri  per  l'assegnazione  delle autorizzazioni disponibili per la
pesca  dei   molluschi   bivalvi   con   apparecchio   turbosoffiante
nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma;
  Considerato  che  uno degli assegnatari, pur sollecitato in diverse
occasioni, non ha mai esercitato il proprio diritto e,  pertanto,  e'
disponibile un'autorizzazione per il Compartimento marittimo di Roma;
  Sentito   nella  riunione  del  12  aprile  1995  il  sottocomitato
molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione disponibile per la pesca dei molluschi  bivalvi
con   apparecchio   turbosoffiante   nell'ambito   del  Compartimento
marittimo di Roma e' assegnata con i criteri  di  cui  ai  successivi
articoli del presente decreto.