IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale la Valle d'Aosta le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dal predetto decreto legislativo n. 502/1992 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; Considerato che, avendo il Ministero della sanita' acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1993, occorre assegnare alle regioni interessate le quote di rispettiva spettanza; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 26 aprile 1995; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 4 aprile 1995; Delibera: Per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e familiari a carico e' assegnata alle regioni interessate la somma di L. 4.306.181.126 a valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1993. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 10 maggio 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 10 giugno 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 118