IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32; Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993, 13 luglio 1993, 3 agosto 1993, 11 ottobre 1994 e 10 gennaio 1995 con le quali sono stati assegnati fondi e dettate direttive in materia di opere pubbliche; Vista la "nota sulla valutazione del costo massimo ammissibile di insediamento", trasmessa dal comitato tecnico, istituito ai sensi del precitato art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, in data 29 marzo 1995, n. DV/656; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'ammissibilita' all'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il comitato tecnico istituito ai sensi della stessa normativa, nell'esame dei progetti riguardanti interventi di urbanizzazione primaria nelle aree di espansione, o parte di esse, tiene conto, per la valutazione dei costi, di tutti gli oneri sostenuti e da sostenere, relativamente a tutte le categorie di opere nonche' alla situazione morfologica e di stabilita' dei terreni sede delle urbanizzazioni. In tale quadro valuta, per ogni caso in esame, la congruenza del costo, fermo restando che il costo massimo ammissibile non puo' comunque superare 10.000.000 (diecimilioni) di lire ad abitante insediato anche nelle situazioni piu' sfavorevoli per fattori geologici e/o morfologici. Se le urbanizzazioni ricadono in piani di recupero, che non contemplino la ristrutturazione urbanistica come definita dall'art. 31 lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comitato tecnico puo' valutare la congruita' del costo di insediamento ancorche' superi il costo massimo ammissibile in considerazione del fatto che l'incremento sia causato da specifici vincoli connaturati con l'azione di recupero urbanistico e/o edilizio o sia motivato dalla maggiore onerosita' di una scelta alternativa di carattere globale o sia determinato dalla necessita' di tutelare il valore storico del contesto sul quale si attua l'azione di recupero. 2. Nei casi in cui le richieste attengono a progetti di urbanizzazione primaria con costi ritenuti dal comitato tecnico non economicamente congrui o comunque superiori al predetto costo massimo ammissibile per abitante insediato, il comitato stesso richiedera' al comune proponente di procedere alla riprogettazione dell'intervento anche apportando modifiche agli strumenti urbanistici attuativi ovvero operando scelte alternative di localizzazione o di assetti distributivi o di scelte tipologiche che riportino i costi a livelli congrui. 3. Nella ipotesi di cui al punto precedente, qualora nell'area interessata dall'intervento di urbanizzazione risultino gia' realizzati insediamenti abitativi, il comitato tecnico curera', se necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi al fine di valutare la sussistenza di margini di convenienza a concludere comunque l'intervento o nella sua intierezza o per una parte di esso. Tale attivita' si svolgera', ove necessario, mediante specifiche visite in loco tese, tra l'altro, a prospettare agli enti locali soluzioni alternative di natura tipologica o di assetti distributivi anche mediante modifiche parziali agli strumenti urbanistici attuativi. Sulle singole situazioni il comitato tecnico riferira' al CIPE motivando le ipotesi di soluzione individuate. 4. Analogamente il comitato potra' effettuare visite in loco ogni qual volta perplessita' sulla convenienza o sulla congruita' degli interventi proposti di qualunque tipo ne facciano ritenere l'utilita'. 5. Il Ministro del bilancio puo', su richiesta del comitato, ampliare il numero dei componenti in relazione alle esigenze emergenti, o per necessita' derivanti da specifiche competenze per l'acquisizione delle quali puo' anche autorizzare il ricorso all'utilizzo di esperti per limitati periodi. I relativi oneri faranno carico sul capitolo n. 1142 del bilancio del Ministero del bilancio. Per la raccolta, catalogazione, memorizzazione, analisi, studi e quant'altro necessario per un valido e completo supporto ai fini della piu' ampia attivita' da svolgersi a cura degli uffici preposti alla gestione delle leggi 23 gennaio 1992, n. 32, e 4 dicembre 1993, n. 493, nel loro complesso, e connesse deliberazioni CIPE, possono essere predisposti appositi progetti anche unitari tra le Amministrazioni del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici ricorrendo, ove necessario e su richiesta del predetto comitato, a strutture specialistiche particolarmente qualificate nel settore. La relativa spesa trova copertura nelle somme iscritte sul capitolo n. 1161 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. 6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 3 e 4 spetta ai componenti il comitato il rimborso delle spese sostenute cosi' come previsto all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Roma, 10 maggio 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 5 luglio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 134