IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32;
  Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu'  volte  reiterato  fino  al
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  6,  della  citata  legge  n.
493/1993  che  fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del  bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Viste  le  delibere  CIPE  7  giugno 1993, 13 luglio 1993, 3 agosto
1993, 11 ottobre 1994 e 10 gennaio  1995  con  le  quali  sono  stati
assegnati fondi e dettate direttive in materia di opere pubbliche;
  Vista  la  "nota sulla valutazione del costo massimo ammissibile di
insediamento", trasmessa dal comitato tecnico, istituito ai sensi del
precitato art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, in data 29  marzo
1995, n. DV/656;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini dell'ammissibilita' all'autorizzazione di cui all'art.
2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il comitato  tecnico
istituito  ai  sensi  della stessa normativa, nell'esame dei progetti
riguardanti interventi  di  urbanizzazione  primaria  nelle  aree  di
espansione,  o  parte  di  esse,  tiene conto, per la valutazione dei
costi, di tutti gli oneri sostenuti e da sostenere,  relativamente  a
tutte  le categorie di opere nonche' alla situazione morfologica e di
stabilita' dei terreni sede  delle  urbanizzazioni.  In  tale  quadro
valuta,  per  ogni  caso  in  esame,  la  congruenza del costo, fermo
restando che il costo massimo ammissibile non puo' comunque  superare
10.000.000  (diecimilioni)  di lire ad abitante insediato anche nelle
situazioni piu' sfavorevoli per fattori geologici e/o morfologici. Se
le urbanizzazioni ricadono in piani di recupero, che non  contemplino
la ristrutturazione urbanistica come definita dall'art. 31 lettera e)
della  legge 5 agosto 1978, n. 457, il comitato tecnico puo' valutare
la congruita' del costo di insediamento  ancorche'  superi  il  costo
massimo  ammissibile in considerazione del fatto che l'incremento sia
causato da specifici vincoli connaturati  con  l'azione  di  recupero
urbanistico  e/o edilizio o sia motivato dalla maggiore onerosita' di
una scelta alternativa di carattere globale o sia  determinato  dalla
necessita'  di  tutelare  il valore storico del contesto sul quale si
attua l'azione di recupero.
  2.  Nei  casi  in  cui  le  richieste  attengono  a   progetti   di
urbanizzazione  primaria  con costi ritenuti dal comitato tecnico non
economicamente congrui o comunque superiori al predetto costo massimo
ammissibile per abitante insediato, il comitato stesso richiedera' al
comune proponente di procedere alla  riprogettazione  dell'intervento
anche  apportando  modifiche  agli  strumenti  urbanistici  attuativi
ovvero operando scelte alternative di  localizzazione  o  di  assetti
distributivi  o di scelte tipologiche che riportino i costi a livelli
congrui.
  3.  Nella  ipotesi  di  cui  al punto precedente, qualora nell'area
interessata  dall'intervento   di   urbanizzazione   risultino   gia'
realizzati  insediamenti  abitativi,  il comitato tecnico curera', se
necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi al fine di  valutare
la  sussistenza  di  margini  di  convenienza  a  concludere comunque
l'intervento o nella sua intierezza o per una  parte  di  esso.  Tale
attivita' si svolgera', ove necessario, mediante specifiche visite in
loco  tese,  tra  l'altro,  a  prospettare agli enti locali soluzioni
alternative di natura tipologica  o  di  assetti  distributivi  anche
mediante modifiche parziali agli strumenti urbanistici attuativi.
  Sulle  singole  situazioni  il  comitato  tecnico riferira' al CIPE
motivando le ipotesi di soluzione individuate.
  4. Analogamente il comitato potra' effettuare visite in  loco  ogni
qual  volta  perplessita'  sulla convenienza o sulla congruita' degli
interventi  proposti  di  qualunque   tipo   ne   facciano   ritenere
l'utilita'.
  5.  Il  Ministro  del  bilancio  puo',  su  richiesta del comitato,
ampliare  il  numero  dei  componenti  in  relazione  alle   esigenze
emergenti,  o  per  necessita' derivanti da specifiche competenze per
l'acquisizione  delle  quali  puo'  anche  autorizzare   il   ricorso
all'utilizzo  di  esperti  per  limitati  periodi.  I  relativi oneri
faranno carico sul capitolo n. 1142 del bilancio  del  Ministero  del
bilancio.  Per  la  raccolta, catalogazione, memorizzazione, analisi,
studi e quant'altro necessario per un valido e completo  supporto  ai
fini  della  piu'  ampia  attivita'  da svolgersi a cura degli uffici
preposti alla gestione delle leggi  23  gennaio  1992,  n.  32,  e  4
dicembre  1993,  n. 493, nel loro complesso, e connesse deliberazioni
CIPE, possono essere predisposti appositi progetti anche unitari  tra
le  Amministrazioni  del  bilancio e della programmazione economica e
dei lavori pubblici ricorrendo, ove necessario  e  su  richiesta  del
predetto   comitato,   a   strutture  specialistiche  particolarmente
qualificate nel settore. La  relativa  spesa  trova  copertura  nelle
somme  iscritte  sul  capitolo n. 1161 del bilancio del Ministero dei
lavori pubblici.
  6. Nelle ipotesi di cui  ai  precedenti  punti  3  e  4  spetta  ai
componenti  il  comitato il rimborso delle spese sostenute cosi' come
previsto all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.
   Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 134