A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione gen. aa.gg. e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella Regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio industria artigianto ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'ANIACAP) All'Anci All'Upi All'Uncem All'Unioncamere All'Aniacap Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (Asi - Unioncamere - Enea - Anav - Rai - Ice - Coni - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ai Ministri senza portafoglio Alle confederazioni e organizzazioni sindacali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Sono pervenuti diversi quesiti in ordine all'argomento specificato in oggetto, circa la asserita contradditorieta' di due diverse disposizioni recate dalla medesima fonte normativa; ci si riferisce a quanto previsto, rispettivamente dall'art. 3, comma 32, e dall'art. 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica". La prima delle due citate norme dispone, infatti, che "in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse". La seconda disposizione prevede, invece, che "i dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione". La mera interpretazione letterale delle citate norme effettivamente potrebbe ingenerare il dubbio che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in aspettativa sindacale non retribuita non possa essere assicurato un regime previdenziale identico a quello operante nel settore privato, nel quale - in applicazione dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") - gli oneri previdenziali per il particolare istituto di tutela e sostegno delle attivita' sindacali sono posti a carico dell'ente erogatore della prestazione previdenziale. In effetti, l'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel prevedere soltanto le aspettative sindacali non retribuite per i "lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali", stabilisce che i predetti periodi di aspettativa "sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero". In proposito va anche evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recante "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche", nell'introdurre nel settore pubblico l'istituto della aspettativa sindacale non retribuita, nell'art. 5, comma 1, collega espressamente tale istituto all'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537/1993 e all'art. 31 della menzionata legge n. 300/1970. In relazione alla questione interpretativa posta, quindi, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 ha, infatti, precisato che per le aspettative sindacali non retribuite occorre applicare, per tutti i vari aspetti (cioe' anche per quelli di ordine previdenziale), le disposizioni recate dall'art. 3, comma 32, della legge n. 537/1993 e dell'art. 31 della legge n. 300/1970. A tale riguardo non va trascurato che potrebbe anche essere argomentato che il principio della gerarchia delle fonti non consentirebbe alla disposizione regolamentare recata dal citato art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 di considerare tale disposizione risolutiva da sola della questione in esame. Si mette, peraltro, in evidenza che - a parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - si perviene, per coerenza logica, allo stesso risultato della predetta disposizione regolamentare anche attraverso una interpretazione sistematica delle due norme in questione, evidenziando, innanzitutto, la diversa sedes materiae, delle due predette disposizioni, che certamente non si sono prefisse lo scopo di creare una disparita' di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e del settore privato che usufruiscono delle identiche prerogative sindacali apprestate dall'ordinamento per lo svolgimento dell'attivita' sindacale. La disposizione favorevole alla copertura previdenziale anche nel settore pubblico della aspettativa sindacale non retribuita e' contenuta in un comma (comma 32) dell'art. 3 della citata legge n. 537/1993, il quale ha per oggetto specificatamente il "pubblico impiego". La disposizione che sembrerebbe dare soluzione negativa alla questione in esame e' contenuta, invece, in un comma (comma 21) di un altro articolo, e precisamente l'art. 11 della medesima legge n. 537/1993, il quale significativamente s'intitola "Previdenza e assistenza". E' evidente che l'individuazione della ratio legis non puo' discendere dalla mera lettura contrapposta dei due commi in esame. Le disposizioni, infatti, sono inserite, in articoli di legge, che - anche in dipendenza del rilevante numero di commi di cui si compongono (66 commi nel caso dell'art. 3 e 39 nel caso dell'art. 11) - hanno tra loro una sostanziale autonomia, in quanto la necessita' del collegamento si riconduce alla finalita' comune del contenimento della spesa, da entrambi gli articoli perseguito nell'unico contesto normativo. E proprio questa autonomia funzionale si riflette sull'aspetto interpretativo, nel quale la ricerca degli elementi di collegamento - conflittuali, riduttivi, estensivi, confermativi che siano - non puo' non avvenire che all'interno del medesimo articolo. Cio' premesso, occorre che i due commi in esame - in apparente conflitto se considerati autonomamente - siano visti ognuno in connessione con il rispettivo articolo ed ancor piu' con i commi "piu' vicini" a ciascuno di essi nell'ambito dei citati diversi articoli. Ne consegue che il comma 32 dall'art. 3 della legge n. 537/1993 e' quello che - unitamente ai commi 31, 33 e 34 del medesimo articolo - disciplina le aspettative ed i permessi sindacali fruibili nelle amministrazioni pubbliche, prevedendone una riduzione del 50% rispetto a quelli in atto, nell'ottica, tra l'altro, del contenimento della spesa. Il predetto complesso normativo sancisce, peraltro, la copertura previdenziale dei periodi di aspettativa sindacale, senza distinzione tra aspettative sindacali retribuite e aspettative sindacali non retribuite, non solo con il rinvio diretto e generale alla legge n. 300/1970, ma anche esplicitando tale copertura previdenziale con apposita espressione normativa. Invece, il comma 21 dell'art. 11 della medesima legge n. 537/1993 deve essere funzionalmente interpretato con particolare riferimento ai commi 16, 17, 18, 19 e 20 del medesimo articolo 11; commi che ridisciplinano, sempre ai fini del contenimento della spesa, il trattamento di quiescenza e prevedono anche una normativa di carattere transitorio, finalizzata ad "allineare" anche situazioni di domanda di collocamento in pensione e di avvenuto collocamento in pensione. Ed e' proprio ed unicamente in funzione del "recupero" di queste particolari situazioni che il comma 21 introduce la riportata disposizione con l'obiettivo, evidentemente, di porsi in alternativa alla "facolta' di riscattare il periodo scoperto" di cui al comma 19 del medesimo art. 11. E' da sottolineare, infine, che il predetto comma 21 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, riferendosi ai "distacchi sindacali non retribuiti", non ha avuto modo di essere applicato ne' lo potra', visto che le "aspettative sindacali non retribuite" nel pubblico impiego, introdotte come tipologia con l'accordo sindacale dell'8 aprile 1994, sono state formalmente introdotte per la prima volta nell'ordinamento solo a seguito del provvedimento di recepimento di tale accordo, ossia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995, ed entrato in vigore per esplicita previsione dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", e quindi fuori dall'arco temporale di riferimento del comma 21 dell'art. 11 della citata legge n. 537/1993. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene di poter offrire con la presente direttiva un contributo di chiarezza interpretativa in modo da superare i dubbi interpretativi da diverse parti formulati circa una disparita' di trattamento previdenziale tra il settore pubblico e quello privato in merito alle aspettative sindacali non retribuite. Si puo', infatti, concludere nel senso che i dipendenti pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non retribuite, nel rispetto delle modalita' e delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e che siano "iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse". I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente direttiva - che viene diramata d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro - a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati. Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Registrata alla Corte dei conti il 24 giugno 1995 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 140