A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione gen. aa.gg. e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  Regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per  il  tramite   del   Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il tramite dei rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle province (per il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio  industria
                                  artigianto  ed  agricoltura (per il
                                  tramite dell'Unioncamere)
                                  Agli   istituti    autonomi    case
                                  popolari     (per     il    tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  All'Anci
                                  All'Upi
                                  All'Uncem
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                  Alla  Conferenza   dei   presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle aziende ed agli  enti  di  cui
                                  all'art.  73,  comma 5, del decreto
                                  legislativo  n.  29/1993   (Asi   -
                                  Unioncamere  -  Enea - Anav - Rai -
                                  Ice  -  Coni  -  Ente  Eur  -  Enti
                                  autonomi lirici e delle istituzioni
                                  concertistiche)
                                  All'Agenzia  per  la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella    pubblica   amministrazione
                                  (AIPA)
                                  Alla Commissione  di  garanzia  per
                                  l'attuazione   della   legge  sullo
                                  sciopero
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  - Segretariato generale -
                                  Ufficio      del      coordinamento
                                  amministrativo - Dipartimento degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Dipartimento   per    gli    affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Ai Ministri senza portafoglio
                                  Alle        confederazioni        e
                                  organizzazioni sindacali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
  Sono pervenuti diversi quesiti in ordine all'argomento  specificato
in  oggetto,  circa  la  asserita  contradditorieta'  di  due diverse
disposizioni recate dalla medesima fonte normativa; ci si riferisce a
quanto previsto, rispettivamente dall'art. 3, comma 32,  e  dall'art.
11,  comma  21,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, recante:
"Interventi correttivi di finanza pubblica".
  La prima delle due citate norme dispone, infatti, che "in  tutti  i
comparti  del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n.
300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale  obbligatoria
conservano  il  diritto  alle  prestazioni previdenziali a carico dei
competenti enti preposti all'erogazione delle stesse".
  La seconda disposizione prevede, invece, che "i dipendenti di  enti
pubblici   iscritti   a  fondi  esclusivi  utilizzati  per  distacchi
sindacali non retribuiti hanno facolta' di mantenere  l'iscrizione  a
detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per
la  parte  di  competenza  dell'ente  qualora  questo sia tenuto alla
contribuzione".
  La mera interpretazione letterale delle citate norme effettivamente
potrebbe ingenerare il  dubbio  che  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  in  aspettativa  sindacale  non retribuita non possa
essere assicurato un regime previdenziale identico a quello  operante
nel  settore  privato, nel quale - in applicazione dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei  lavoratori")  -  gli
oneri  previdenziali per il particolare istituto di tutela e sostegno
delle attivita' sindacali sono posti  a  carico  dell'ente  erogatore
della prestazione previdenziale.
  In  effetti,  l'art.  31  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, nel
prevedere soltanto le aspettative  sindacali  non  retribuite  per  i
"lavoratori  chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali provinciali e
nazionali", stabilisce che i predetti periodi  di  aspettativa  "sono
considerati   utili,   a  richiesta  dell'interessato,  ai  fini  del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura  della
pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al
regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi,  casse  e  gestioni
per  forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero".
  In proposito va anche evidenziato che il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri  27  ottobre  1994,  n.  770,  recante  "Nuova
disciplina  dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
nelle  amministrazioni  pubbliche",   nell'introdurre   nel   settore
pubblico  l'istituto  della  aspettativa  sindacale  non  retribuita,
nell'art. 5, comma 1, collega espressamente tale istituto all'art. 3,
comma 32,  della  citata  legge  n.  537/1993  e  all'art.  31  della
menzionata legge n. 300/1970.
  In  relazione  alla  questione  interpretativa  posta,  quindi,  il
predetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
770/1994  ha, infatti, precisato che per le aspettative sindacali non
retribuite occorre applicare, per tutti i vari aspetti  (cioe'  anche
per quelli di ordine previdenziale), le disposizioni recate dall'art.
3,  comma  32,  della legge n. 537/1993 e dell'art. 31 della legge n.
300/1970.
  A  tale  riguardo  non  va  trascurato  che  potrebbe  anche essere
argomentato  che  il  principio  della  gerarchia  delle  fonti   non
consentirebbe  alla disposizione regolamentare recata dal citato art.
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  770/1994
di  considerare  tale disposizione risolutiva da sola della questione
in esame.
  Si mette, peraltro, in evidenza che - a parere della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro - si perviene, per  coerenza  logica,  allo  stesso  risultato
della   predetta  disposizione  regolamentare  anche  attraverso  una
interpretazione   sistematica   delle   due   norme   in   questione,
evidenziando,  innanzitutto,  la  diversa  sedes  materiae, delle due
predette disposizioni, che certamente non si sono prefisse  lo  scopo
di  creare una disparita' di trattamento tra i lavoratori del settore
pubblico e del  settore  privato  che  usufruiscono  delle  identiche
prerogative  sindacali apprestate dall'ordinamento per lo svolgimento
dell'attivita' sindacale.
  La disposizione favorevole alla copertura previdenziale  anche  nel
settore  pubblico  della  aspettativa  sindacale  non  retribuita  e'
contenuta in un comma (comma 32) dell'art. 3 della  citata  legge  n.
537/1993,  il  quale  ha  per  oggetto  specificatamente il "pubblico
impiego".
  La  disposizione  che  sembrerebbe  dare  soluzione  negativa  alla
questione in esame e' contenuta, invece, in un comma (comma 21) di un
altro  articolo,  e  precisamente  l'art.  11 della medesima legge n.
537/1993,  il  quale  significativamente  s'intitola  "Previdenza   e
assistenza".
  E'  evidente  che  l'individuazione  della  ratio  legis  non  puo'
discendere dalla mera lettura contrapposta dei due commi in esame. Le
disposizioni, infatti, sono inserite, in articoli  di  legge,  che  -
anche  in  dipendenza  del  rilevante  numero  di  commi  di  cui  si
compongono (66 commi nel caso dell'art. 3 e 39 nel caso dell'art. 11)
- hanno tra loro una sostanziale autonomia, in quanto  la  necessita'
del  collegamento si riconduce alla finalita' comune del contenimento
della spesa, da entrambi gli articoli perseguito nell'unico  contesto
normativo.
  E  proprio  questa  autonomia  funzionale  si riflette sull'aspetto
interpretativo, nel quale la ricerca degli elementi di collegamento -
conflittuali, riduttivi, estensivi, confermativi che siano - non puo'
non avvenire che all'interno del medesimo articolo.
  Cio' premesso, occorre che i due commi  in  esame  -  in  apparente
conflitto  se  considerati  autonomamente  -  siano  visti  ognuno in
connessione con il rispettivo articolo ed  ancor  piu'  con  i  commi
"piu'  vicini"  a  ciascuno  di  essi  nell'ambito dei citati diversi
articoli. Ne consegue che il comma 32  dall'art.  3  della  legge  n.
537/1993 e' quello che - unitamente ai commi 31, 33 e 34 del medesimo
articolo - disciplina le aspettative ed i permessi sindacali fruibili
nelle  amministrazioni  pubbliche, prevedendone una riduzione del 50%
rispetto a quelli in atto, nell'ottica, tra l'altro, del contenimento
della spesa. Il predetto complesso normativo sancisce,  peraltro,  la
copertura  previdenziale  dei periodi di aspettativa sindacale, senza
distinzione  tra  aspettative  sindacali  retribuite  e   aspettative
sindacali  non  retribuite, non solo con il rinvio diretto e generale
alla  legge  n.  300/1970,  ma  anche  esplicitando  tale   copertura
previdenziale con apposita espressione normativa.
  Invece,  il  comma 21 dell'art. 11 della medesima legge n. 537/1993
deve essere funzionalmente interpretato con  particolare  riferimento
ai  commi  16,  17,  18,  19 e 20 del medesimo articolo 11; commi che
ridisciplinano, sempre ai  fini  del  contenimento  della  spesa,  il
trattamento   di  quiescenza  e  prevedono  anche  una  normativa  di
carattere transitorio, finalizzata ad "allineare" anche situazioni di
domanda di collocamento in pensione e  di  avvenuto  collocamento  in
pensione.
  Ed  e'  proprio  ed unicamente in funzione del "recupero" di queste
particolari  situazioni  che  il  comma  21  introduce  la  riportata
disposizione  con l'obiettivo, evidentemente, di porsi in alternativa
alla "facolta' di riscattare il periodo scoperto" di cui al comma  19
del medesimo art. 11.
  E'  da  sottolineare, infine, che il predetto comma 21 dell'art. 11
della legge n. 537/1993,  riferendosi  ai  "distacchi  sindacali  non
retribuiti",  non  ha  avuto  modo di essere applicato ne' lo potra',
visto che le "aspettative  sindacali  non  retribuite"  nel  pubblico
impiego,  introdotte  come  tipologia  con l'accordo sindacale dell'8
aprile 1994, sono state formalmente introdotte  per  la  prima  volta
nell'ordinamento  solo  a seguito del provvedimento di recepimento di
tale accordo, ossia con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  80  del  5  aprile  1995,  ed  entrato  in  vigore  per esplicita
previsione dell'art.  8  del  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  "il  giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale",  e  quindi  fuori  dall'arco
temporale di riferimento del comma 21 dell'art. 11 della citata legge
n. 537/1993.
  Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene di poter
offrire   con  la  presente  direttiva  un  contributo  di  chiarezza
interpretativa in modo da superare i dubbi interpretativi da  diverse
parti formulati circa una disparita' di trattamento previdenziale tra
il  settore  pubblico  e  quello  privato  in merito alle aspettative
sindacali non retribuite. Si puo', infatti, concludere nel senso  che
i  dipendenti  pubblici,  che usufruiscono delle predette aspettative
sindacali non  retribuite,  nel  rispetto  delle  modalita'  e  delle
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27  ottobre  1994,  n.  770, e che siano "iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, conservano il diritto  alle
prestazioni  previdenziali  a  carico  dei  competenti  enti preposti
all'erogazione delle stesse".
  I Ministeri, le amministrazioni,  le  associazioni,  le  unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari di Governo ed i prefetti della  Repubblica  sono  pregati,
ciascuno  nel  proprio  ambito  di competenza, di portare la presente
direttiva - che viene diramata d'intesa con il Ministro del lavoro  e
della  previdenza sociale e con il Ministro del tesoro - a conoscenza
degli enti e degli organismi vigilati od associati.
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              FRATTINI
                       Il Ministro del tesoro
                                DINI
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                TREU
Registrata alla Corte dei conti il 24 giugno 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 140