IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 13 aprile 1988,  n.  117,  art.  15,  comma  1,  che
prevede  la gratuita' dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il  patrocinio  a  spese
dello Stato per i meno abbienti;
  Vista  la  legge  13  aprile  1988,  n.  117, art. 15, comma 3, che
prescrive l'aggiornamento del limite di reddito imponibile fissato al
comma 1 per l'ammissione al beneficio;
  Visto il decreto ministeriale in  data  14  febbraio  1994  che  ha
aggiornato  in  L.  13.590.000 l'importo di cui all'art. 15, comma 1,
della legge 13 aprile 1988, n. 117, con riferimento  al  31  dicembre
1993;
  Rilevato che dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica
risulta  una  variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati per  il  periodo  31  dicembre
1993-31 dicembre 1994 del 4,1%;
  Ritenuto  che  in  pari  misura debba essere effettuato il suddetto
aggiornamento;
                              Decreta:
  L'importo di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15,  primo
comma,   deve  intendersi  aggiornato  al  31  dicembre  1994  in  L.
14.147.190.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 12 maggio 1995
                                                 Il Ministro: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1995
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 347