IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che disciplina l'ordinamento dei consorzi agrari ed in particolare l'art. 35; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina, tra l'altro, della liquidazione coatta amministrativa ed in particolare il titolo V; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1993 con il quale sono stati determinati i criteri per definire la misura del compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati a liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993 che stabilisce il compenso minimo lordo annuo spettante ai precitati commissari liquidatori; Considerata l'importanza che l'intero sistema consortile riveste per l'agricoltura nazionale e la connessa esigenza, nel pubblico interesse, di attuare una politica di risanamento e rilancio nei confronti degli enti in questione; Ravvisata l'opportunita' in tale ottica, di fissare nuovi e piu' adeguati criteri e modalita' di determinazione del compenso e del rimborso spese spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati a liquidazione coatta amministrativa, sulla base della complessita' della procedura stessa, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui la stessa viene condotta; Decreta: Art. 1. 1. Al commissario liquidatore dei consorzi agrari di cui al decreto legislativo n. 1235/1948, citato in premessa, ed assoggettati a liquidazione coatta amministrativa, spetta un compenso non superiore a L. 120.000.000 lordi annui, determinato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in base alla complessita' della procedura, all'opera prestata, all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, nonche' alla sollecitudine con cui viene condotta la procedura stessa. Il compenso in questione, comunque non potra' essere inferiore a L. 60.000.000 lordi annui. 2. Nel caso in cui ad un unico soggetto vengano affidate le funzioni di commissario liquidatore di piu' consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa, allo stesso spetta, per il secondo incarico conferito, un compenso aggiuntivo non superiore al 60% dell'importo massimo di cui al primo comma del presente articolo e, non inferiore a L. 36.000.000 e per ogni ulteriore incarico, un compenso aggiuntivo non superiore al 40% della somma massima attribuita a norma dello stesso primo comma e non inferiore a L. 24.000.000.