IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235,  che
disciplina l'ordinamento dei consorzi agrari ed in particolare l'art.
35;
  Vista  la  legge  4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  recante   la
disciplina,  tra l'altro, della liquidazione coatta amministrativa ed
in particolare il titolo V;
  Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1993 con  il  quale  sono
stati  determinati  i  criteri  per  definire  la misura del compenso
spettante ai commissari liquidatori dei consorzi agrari  assoggettati
a liquidazione coatta amministrativa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  agosto  1993 che stabilisce il
compenso  minimo  lordo  annuo  spettante  ai  precitati   commissari
liquidatori;
  Considerata  l'importanza  che  l'intero sistema consortile riveste
per l'agricoltura nazionale e  la  connessa  esigenza,  nel  pubblico
interesse,  di  attuare  una  politica  di risanamento e rilancio nei
confronti degli enti in questione;
  Ravvisata l'opportunita' in tale ottica, di fissare  nuovi  e  piu'
adeguati  criteri  e  modalita'  di determinazione del compenso e del
rimborso spese  spettanti  ai  commissari  liquidatori  dei  consorzi
agrari  assoggettati a liquidazione coatta amministrativa, sulla base
della complessita' della procedura stessa, dell'opera  prestata,  dei
risultati  ottenuti  e  della  sollecitudine  con cui la stessa viene
condotta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al commissario liquidatore dei consorzi agrari di cui al decreto
legislativo n. 1235/1948,  citato  in  premessa,  ed  assoggettati  a
liquidazione  coatta amministrativa, spetta un compenso non superiore
a L. 120.000.000 lordi annui, determinato dal Ministro delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  in  base alla complessita' della
procedura,    all'opera    prestata,    all'ammontare     dell'attivo
effettivamente  realizzato,  nonche' alla sollecitudine con cui viene
condotta la procedura stessa. Il compenso in questione, comunque  non
potra' essere inferiore a L. 60.000.000 lordi annui.
  2.  Nel  caso  in  cui  ad  un  unico  soggetto vengano affidate le
funzioni di commissario liquidatore di piu' consorzi agrari posti  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  allo  stesso  spetta,  per  il
secondo incarico conferito, un compenso aggiuntivo non  superiore  al
60%  dell'importo massimo di cui al primo comma del presente articolo
e, non inferiore a L. 36.000.000 e per ogni  ulteriore  incarico,  un
compenso   aggiuntivo  non  superiore  al  40%  della  somma  massima
attribuita a norma dello stesso primo comma  e  non  inferiore  a  L.
24.000.000.