IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale (CIP) e dei comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, contenente ulteriori disposizioni per la disciplina dei prezzi; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive ai fini della determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali il CIP esercitava le attribuzioni di sua competenza; Vista la propria delibera del 26 giugno 1974 in base alla quale le tariffe di fornitura dell'acqua per usi domestici, industriali ed agricoli dovevano essere stabilite dai comitati provinciali dei prezzi (CPP) su direttive del CIP; Viste le deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 ottobre 1974, e n. 26 dell'11 agosto 1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, che ha demandato al CIP l'emanazione di direttive per il contenimento delle tariffe e dei prezzi amministrati; Viste le disposizioni intervenute in materia di finanza locale ed in particolare l'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, tra il cui il Comitato interministeriale dei prezzi; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche", che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza al settore considerato, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, tra l'altro, all'art. 5 trasferisce a questo Comitato i poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe spettanti al CIP e che dispone la soppressione dei Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 347/1944 e l'attribuzione delle funzioni residue agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto l994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994; Ritenuto di adottare direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della richiamata legge n. 36/1994; Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 386469 del 4 aprile 1995; Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1995; Rilevata l'opportunita', proprio in relazione alla evidenziata transitorieta' della disciplina prevista dalla presente delibera, di non modificare l'articolazione tariffaria individuata nelle menzionate deliberazioni del CIP e di non prendere in considerazione altri aspetti che potranno trovare piu' adeguata valutazione in sede di attuazione della legge n. 36/1994; Udite le relazioni svolte in seduta dal Ministro dei lavori pubblici e dal Sottosegretario di Stato all'industria, commercio ed artigianato; Delibera: Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonche' gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera. 1. Determinazione delle tariffe. 1.1. Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffario-territoriali esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP numeri 45/1974, 46/1974, 26/1975, e successive modifiche ed integrazioni. 1.2. I costi da considerare per il calcolo della tariffa base sono quelli relativi all'esercizio finanziario cui si riferiscono le tariffe, detratti i ricavi diversi da tariffa relativi al medesimo esercizio, quali allacciamenti, contributi vari, interessi attivi, quote mensili di utenza di cui al punto 6 del provvedimento CIP n. 45/74. I costi unitari sono ricavati tenendo conto del quantitativo di acqua che si prevede di vendere. 1.3. Ai fini della individuazione dei costi di cui al punto precedente, per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento si tiene conto dei costi annui, al netto di eventuali deficit pregressi, desumibili dai bilanci consuntivi degli esercizi precedenti e degli incrementi di costi risultanti dal preventivo. 1.4. I costi di cui al punto 1.2 riguardano sia la gestione che l'attivita' di investimento, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario. I valori di investimento da considerare sono quelli strettamente necessari per mantenere la qualita' del servizio e garantire la normale efficienza degli impianti: la remunerazione del "capitale proprio" investito e' calcolata secondo le prevalenti condizioni di mercato della regione in cui sono localizzati gli investimenti e comunque in misura non superiore al 10% lordo. 2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari. 2.1. Per l'anno 1995 gli incrementi tariffari non debbono superare il tasso di inflazione programmato fissato in 2,5 punti percentuali. Puo' essere previsto un incremento maggiore nell'eventualita' che debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/4 del fatturato previsto per il medesimo anno 1995. 2.2. Possono derogare ai limiti di cui al punto 2.1 gli enti e le imprese che, con l'incremento tariffario cosi' calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio stabilito dalle leggi annuali per la finanza locale e comunque percentuali di copertura di tali costi compresi fra l'80 e il 100 per cento del totale. A tal fine si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare 20 dicembre 1994, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni. 3. Proposte di adeguamento tariffario per gli anni antecedenti al 1995. Nel caso di proposte di adeguamento tariffario deliberate, per gli anni antecedenti al 1995, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni normative e non ancora definite alla data di pubblicazione della presente delibera si applicano le disposizioni di cui al punto 4. 4. Procedure. 4.1. Gli enti locali e loro consorzi o, se abilitati per legge o dagli atti convenzionali, gli enti gestori calcolano, sotto la propria responsabilita' e nel rispetto delle relative procedure, le nuove tariffe sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti. Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul F.A.L. o sul B.U.R. Le tariffe decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 4.2. L'atto di determinazione delle nuove tariffe ed i valori numerici per il calcolo delle stesse, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, sono trasmessi dai soggetti interessati all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) competente per territorio, contestualmente all'invio in pubblicazione dei nuovi valori tariffari. Per gli acquedotti interprovinciali o interregionali e' competente l'UPICA nella cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede legale del gestore. 4.3. L'UPICA verifica, anche a campione, in misura comunque non inferiore al 10% dei provvedimenti pervenuti relativamente al 1995, il calcolo della tariffa base e la conseguente articolazione tariffaria. La verifica e' comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio ricorra alla deroga dell'incremento massimo prevista al punto 2.2 e per le proposte di adeguamento di cui al punto 3. 4.4. Ai fini di cui al precedente punto 4.3 l'UPICA puo' richiedere la documentazione e le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, nonche' formulare osservazioni fissando il termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove rilevi la non conformita' delle tariffe determinate e pubblicate, l'UPICA diffida l'ente o l'impresa che gestisce il servizio interessato a provvedere, entro i trenta giorni successivi, ai necessari adempimenti di rettifica e di conguaglio con la medesima decorrenza del provvedimento da rettificare. 4.5. Nel caso di comuni serviti da piu' acquedotti, ove gia' siano costituite casse conguaglio prezzi al fine di assicurare a tutti gli utenti del comune parita' di trattamento tariffario, le casse conguaglio prezzi continuano ad operare presso l'UPICA competente per territorio. Nella citata fattispecie le domande di adeguamento tariffario sono presentate al suddetto UPICA, che, valutatane la congruita', procede alla definizione della tariffa base unificata e della conseguente articolazione tariffaria unificata valida per l'intero territorio del comune servito, operando le opportune compensazioni tra i diversi acquedotti mediante la utilizzazione della cassa conguaglio. Alla pubblicazione delle nuove tariffe unificate provvede l'UPICA. Roma, 10 maggio 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 132