IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Vista  la  legge  9  novembre  1988,  n.  475,  di  conversione del
decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,  recante:  "Disposizioni
urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali";
 Visto l'art. 9-quinquies della citata legge 9 novembre 1988, n. 475,
che  istituisce  il  consorzio  obbligatorio  per  la  raccolta  e lo
smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;
  Considerato che il comma 8 del citato art.  9-quinquies  stabilisce
che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
determinati  il  sovrapprezzo  e la percentuale dei costi da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
  Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la  raccolta  e  lo
smaltimento  delle  batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato
con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;
  Visto  il  decreto  del  23 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 30 gennaio  1991,  come
modificato  dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  261  del  7  novembre  1991,
relativo  alla  "Determinazione  del  sovrapprezzo  unitario  per  le
batterie al piombo per l'anno 1991";
  Visto il decreto del  9  aprile  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  97  del  27  aprile 1992,
relativo  alla  "Determinazione  del  sovrapprezzo  unitario  per  le
batterie al piombo per l'anno 1992";
  Visto  il  decreto  12  novembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  271  del  18  novembre  1993,
relativo  alla  "Determinazione  del  sovrapprezzo per le batterie al
piombo";
  Visto che l'assemblea del consorzio obbligatorio per la raccolta  e
lo  smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data
10 novembre 1994, sulla base delle favorevoli condizioni del  mercato
del  piombo,  ha deliberato la riduzione del sovrapprezzo attualmente
applicato;
  Considerato che nella citata deliberazione del gettito derivante da
sovrapprezzo e' stato previsto sulla base dei  fabbisogni  finanziari
del  consorzio,  del  prezzo internazionale del piombo sul mercato di
Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle  batterie
al piombo esauste nella misura stimata di 150.000 tonnellate/anno;
  Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  percentuale  dei  costi  per lo svolgimento dei compiti del
consorzio delle batterie al piombo esauste e  dei  rifiuti  piombosi,
cosi'  come  indicato  in  premessa,  da coprirsi con il sovrapprezzo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 luglio 1995,  nella  misura
del  74%  dei  costi  annui prevedibili, pari a lire 19,9 miliardi al
netto dei costi di riscossione.