IL PRESIDENTE
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
  Vista  la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che all'art. 5, comma
4, lettere d) e g),  ha  disposto  che  alle  elezioni  dei  consigli
regionali   delle   regioni  a  statuto  ordinario  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle  campagne  elettorali  per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);
  Visto il regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del
1993  (*),  approvato  dall'Ufficio  di  Presidenza  della Camera dei
deputati il 26 luglio 1994;
  Vista la delibera con cui l'Ufficio di Presidenza in data 10 luglio
1995 ha esteso l'applicazione del  regolamento  di  attuazione  della
legge  10 dicembre 1993, n. 515, al contributo dello Stato ai partiti
politici  per  il  rimborso  delle  spese  elettorali  sostenute  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
  Visti  gli  articoli  2  e  6  del  regolamento  dei  servizi e del
personale;
                              Decreta:
  E' resa esecutiva la  delibera  dell'Ufficio  di  Presidenza  della
Camera  dei  deputati  indicata  in  premessa  e allegata al presente
decreto, di cui e' parte integrante.
   Roma, 11 luglio 1995
                                               Il Presidente: PIVETTI
Il Segretario generale: ZAMPINI
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   (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994.