IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che all'art. 5, comma 4, lettere d) e g), ha disposto che alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); Visto il regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del 1993 (*), approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati il 26 luglio 1994; Vista la delibera con cui l'Ufficio di Presidenza in data 10 luglio 1995 ha esteso l'applicazione del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al contributo dello Stato ai partiti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: E' resa esecutiva la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui e' parte integrante. Roma, 11 luglio 1995 Il Presidente: PIVETTI Il Segretario generale: ZAMPINI ------------ (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994.