IL PRESIDENTE
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146:  "Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993", ed  in  particolare
l'art.  18 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
92/49/CEE  del  Consiglio  del  18  giugno  1992,  che  coordina   le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione  diretta  diversa dall'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  con  il  quale
sono  state  emanate le norme di attuazione della direttiva 92/49/CEE
in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione  sulla
vita  ed  in  particolare  l'art.  26  del  predetto decreto il quale
prevede che i criteri per  la  determinazione  della  riserva  per  i
sinistri  avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine
dell'esercizio stesso, siano fissati con provvedimento dell'ISVAP;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   La   determinazione  della  riserva  per  sinistri  denunciati
tardivamente rispetto alla data del 31 dicembre  di  ogni  anno  (per
numero  e  per  importo),  relativa  ai  contratti  facenti parte del
portafoglio italiano, dovra' essere effettuata, per  i  rami  diversi
dall'assicurazione   obbligatoria  della  r.c.a.,  sulla  base  delle
esperienze  acquisite  negli  esercizi  precedenti  -  riguardo  alla
frequenza  e  al  costo medio, come emergenti dal prospetto di cui al
successivo comma 4 - nonche' del costo medio dei sinistri  denunciati
nell'esercizio.
  2.   In   mancanza  di  dati  statistici  sufficienti  o  per  rami
particolari, caratterizzati da una  elevata  variabilita'  del  costo
medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato potra'
discostarsi  da  quello  generale di cui al comma 1. Ove si verifichi
tale circostanza, questa dovra' essere evidenziata,  con  indicazione
dei  motivi  che  l'hanno  determinata,  nella  nota  integrativa  al
bilancio di esercizio. Nella stessa nota dovra' essere fatta comunque
menzione di eventuali  sinistri  tardivi  particolarmente  onerosi  o
aventi  il carattere dell'eccezionalita' tenuto conto della tipologia
dei rischi del ramo.
  3.  In  ogni  caso  le   imprese   dovranno   tener   conto   della
compatibilita'  dei  valori  stimati  con gli elementi di valutazione
desumibili dalle denunce tardive in loro possesso  al  momento  delle
valutazioni della riserva.
  4.  In  allegato  al bilancio di esercizio dovra' essere trasmesso,
debitamente  compilato,  per  ogni  ramo,  sulla  base  di  tutte  le
informazioni   disponibili,   il  prospetto  di  aggiornamento  della
"Situazione  sinistri  tardivi"  redatto  conformemente   all'annesso
modello, corredato delle istruzioni per la sua corretta compilazione.
  5.  Per  il ramo r.c. auto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'art. 70 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano a
partire dal bilancio relativo all'esercizio in  corso  alla  data  di
pubblicazione   del  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 luglio 1995
                                            Il presidente: SANGIORGIO