IL PRESIDENTE Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993", ed in particolare l'art. 18 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 26 del predetto decreto il quale prevede che i criteri per la determinazione della riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso, siano fissati con provvedimento dell'ISVAP; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Dispone: Art. 1. 1. La determinazione della riserva per sinistri denunciati tardivamente rispetto alla data del 31 dicembre di ogni anno (per numero e per importo), relativa ai contratti facenti parte del portafoglio italiano, dovra' essere effettuata, per i rami diversi dall'assicurazione obbligatoria della r.c.a., sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti - riguardo alla frequenza e al costo medio, come emergenti dal prospetto di cui al successivo comma 4 - nonche' del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio. 2. In mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari, caratterizzati da una elevata variabilita' del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato potra' discostarsi da quello generale di cui al comma 1. Ove si verifichi tale circostanza, questa dovra' essere evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nella stessa nota dovra' essere fatta comunque menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalita' tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo. 3. In ogni caso le imprese dovranno tener conto della compatibilita' dei valori stimati con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva. 4. In allegato al bilancio di esercizio dovra' essere trasmesso, debitamente compilato, per ogni ramo, sulla base di tutte le informazioni disponibili, il prospetto di aggiornamento della "Situazione sinistri tardivi" redatto conformemente all'annesso modello, corredato delle istruzioni per la sua corretta compilazione. 5. Per il ramo r.c. auto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 1995 Il presidente: SANGIORGIO