IL RETTORE Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e trasformato successivamente in libera Universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale; Vista la nota ministeriale n. 1205 dell'8 luglio 1995, relativa ai conseguenti adempimenti; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione della libera Universita' Maria SS. Assunta; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Presso la libera Universita' Maria SS. Assunta di Roma e' istituita la facolta' di giurisprudenza. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 11 luglio 1995 Il rettore DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO