IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Istituto  universitario  pareggiato  di
magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26
ottobre  1939,  n.  1760  e  trasformato  successivamente  in  libera
Universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul
piano triennale di sviluppo dell'Universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;
  Vista la nota ministeriale n. 1205 dell'8 luglio 1995, relativa  ai
conseguenti adempimenti;
  Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione della libera Universita' Maria SS. Assunta;
  Riconosciuta la particolare  necessita'  della  presente  modifica,
proposta  in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Presso la libera Universita' Maria SS. Assunta di Roma
e' istituita la facolta' di giurisprudenza.
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione.
   Roma, 11 luglio 1995
                             Il rettore
   DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO