AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  21  dicembre  1993,  n.
530,  21  febbraio  1994,  n.  122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno
1994, n. 404, 8 agosto 1994, n.   510, 21 ottobre 1994,  n.  588,  22
dicembre  1994,  n.  697,  e  21  febbraio  1995,  n.  40".  I DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  42
del  21 febbraio 1994, n. 94 del 23 aprile 1994, n. 147 del 25 giugno
1994, n. 197 del 24 agosto 1994, n. 249 del 24 ottobre 1994,  n.  299
del  23  dicembre  1994,  n.  43  del 21 febbraio 1995 e n. 94 del 22
aprile 1995).
                               Art. 1.
  1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del  policlinico
Umberto  I,  l'Universita'  "La  Sapienza"  di  Roma e' autorizzata a
rinnovare per due anni (( non prorogabili, )) previa  intesa  con  la
regione  Lazio,  i contratti di lavoro a tempo determinato con medici
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nonche'
i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato relativi al personale
medico in servizio alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge
21  dicembre  1993,  n.  530,  salvo  che la mancata rinnovazione sia
dipesa da inidoneita'. I relativi  oneri  gravano  sul  finanziamento
dell'attivita'     assistenziale     dedotto     nella    convenzione
universita'-regione.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il D.L. n. 530/1993, recante disposizioni urgenti per
          il funzionamento delle universita', non e' stato convertito
          in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il
          relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n.  42 del 21 febbraio  1994).
          Detto decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1,
          comma  2, della legge 21 giugno 1995, n. 236, e' entrato in
          vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299  del  22
          dicembre 1993.