Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova
   disciplina  dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei   permessi
   sindacali  nelle  amministrazioni  pubbliche",  di cui all'art. 3,
   comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del
   decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato
   dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
   770  (in  Gazzetta  Ufficiale  n. 80 del 5 aprile 1995), recettivo
   dell'accordo dell'8 aprile 1994.
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
   concernente  la  "determinazione  e  ripartizione,  ai  sensi  del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
   n.  770,  del  contingente  complessivo  dei  distacchi sindacali,
   utilizzabili in tutte le amministrazioni  pubbliche,  per  ciascun
   comparto  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
   ciascuna autonoma separata area di contrattazione  collettiva  per
   il  personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
   e veterinaria".
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
   concernente  la  "determinazione  e  ripartizione,  ai  sensi  del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
   n.   770,  del  monte  ore  complessivo  dei  permessi  sindacali,
   utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun
comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
   ciascuna autonoma separata area di contrattazione  collettiva  per
   il  personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
   e veterinaria".
                                   A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                    generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                    Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                    - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                    dell'economia   e  del  lavoro  -
                                    Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                    regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                    regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                    regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                    regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                    coordinamento nella regione Valle
                                    d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                    provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                    provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                    il    tramite    del    Ministero
                                    dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                    amministrazioni  dello  Stato  ad
                                    ordinamento  autonomo   (per   il
                                    tramite       dei       Ministeri
                                    interessati)
                                    Ai presidenti degli enti pubblici
                                    non economici (per il tramite dei
                                    Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                    e sperimentazione (per il tramite
                                    dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                    delle  istituzioni  universitarie
                                    (per  il  tramite  del  Ministero
                                    dell'universita'  e della ricerca
                                    scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                    regionali    e   delle   province
                                    autonome  (per  il  tramite   dei
                                    rappresentanti  e  dei commissari
                                    di Governo)
                                  Alle province (per il  tramite  dei
                                    prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                    prefetti)
                                  Alle  comunita'  montane  (per   il
                                    tramite dei prefetti)
                                  Alle  unita'  sanitarie locali (per
                                    il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                    a carattere scientifico  (per  il
                                    tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                    sperimentali  (per   il   tramite
                                    delle regioni)
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                    industria,     artigianato     ed
                                    agricoltura   (per   il   tramite
                                    dell'Unioncamere)
                                  Agli   istituti    autonomi    case
                                    popolari    (per    il    tramite
                                    dell'ANIACAP)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'A.N.I.A.C.A.P.
                                  Alla  conferenza   dei   presidenti
                                    delle  regioni  e  delle province
                                    autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                    all'art. 73, comma 5, del decreto
                                    legislativo  n.  29/1993  (ASI  -
                                    Unioncamere - ENEA - ANAV - RAI -
                                    ICE  -  CONI  -  Ente  EUR - Enti
                                    autonomi    lirici    e     delle
                                    istituzioni concertistiche)
                                  All'Agenzia  per  la rappresentanza
                                    negoziale     delle     pubbliche
                                    amministrazioni (ARAN)
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                    pubblica          amministrazione
                                    (S.S.P.A.)
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                    nella  pubblica   amministrazione
                                    (AIPA)
                                  Alla  commissione  di  garanzia per
                                    l'attuazione  della  legge  sullo
                                    sciopero
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                    Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                    amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                    generali
                                     e del personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                    giuridici e legislativi
                                   Ai Ministri senza portafoglio
                                  Alle        confederazioni        e
                                    organizzazioni sindacali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                    Segretariato generale
 1) Quadro normativo.
  L'art.  54  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
470,  ha  recato  una  nuova regolamentazione delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, diretta - secondo
i criteri di cui alla legge delega 23  ottobre  1992,  n.  421  -  al
"contenimento",  alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della
fruizione delle predette misure apprestate  dall'ordinamento  per  il
sostegno   dell'attivita'  sindacale  delle  confederazioni  e  delle
organizzazioni  sindacali  dotate  del  requisito   della   "maggiore
rappresentativita'  sindacale".  A  tali fini, i limiti massimi delle
aspettative e dei permessi sindacali dovevano essere determinati  "in
un  apposito  accordo,  stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  o  un  suo  delegato,  e   le   confederazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale, da recepire con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri",  "previa intesa con le
amministrazioni regionali espressa dalla conferenza permanente per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale".
  L'art.  54  in  questione,  nel  comma 5, ha precisato altresi' che
"contestualmente alla definizione della nuova  normativa  concernente
la  disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che
regolano attualmente la gestione e la fruizione delle  aspettative  e
dei  permessi  sindacali  nelle amministrazioni pubbliche". Lo stesso
comma 5 ha precisato anche che fino alla emanazione del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra
citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative
sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
  A questa normativa, si e' riferito anche il disposto  dell'art.  3,
commi  31,  32,  33  e  34,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537,
concernente "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica",  che  ha
introdotto   ulteriori   disposizioni  di  rilevante  modifica  della
disciplina in materia di aspettative e di  permessi  sindacali  nelle
amministrazioni pubbliche.
  In  sede parlamentare, contestualmente all'approvazione della legge
n. 537/1993, a seguito degli "Ordini del giorno" n.  9/3340/29  della
Camera  dei  deputati  e n. 9/1508-8.10 del Senato della Repubblica -
accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute  del  18  e  del  22
dicembre  1993  -  il Governo si e' impegnato "a dare attuazione alle
disposizioni di cui ai commi 31 e 32 dell'art. 3" della citata  legge
n.  537/1993,  "non  appena  realizzato l'accordo" di cui al comma 34
dello stesso art. 3, che dispone di applicare,  entro  cento  giorni,
quanto  previsto  dall'art.  54  del  decreto legislativo n. 29/1993,
"confermando  fino  a  quel  momento  l'applicazione  delle   vigenti
disposizioni".
  Conseguentemente   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha  diramato  a   tutte   le
amministrazioni  pubbliche  la  circolare  n. 19/1993 del 30 dicembre
1993, con la quale ha chiarito che "fino  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri che
recepisce  il  citato  accordo  di  cui  all'art.  54   del   decreto
legislativo  n.  29/1993  ed  all'art.  3,  comma  34, della legge n.
537/1993, l'intera materia in argomento resta  disciplinata,  in  via
transitoria,  dalle  disposizioni  vigenti  in  ciascun  comparto del
pubblico impiego".
  Nel rispetto del termine di cento giorni, previsto dal citato  art.
3,  comma  34, della legge n. 537/1993 in data 8 aprile 1994 e' stato
sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei  distacchi,  delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche,
con il quale si e' pervenuti all'applicazione, contestualmente, delle
disposizioni  dell'art. 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dell'art. 54 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29.
  Nella  definizione  del  predetto  accordo  sindacale si e' operato
dando  un'applicazione   contestuale   delle   predette   norme,   in
considerazione  che  i  commi  31  e  32  dell'art.  3 della legge n.
537/1993 costituiscono un canone interpretativo ed applicativo per la
definizione dell'accordo sindacale, previsto dall'art. 54 del decreto
legislativo n. 29/1993 ed  esplicitamente  richiamato  nel  comma  34
dello  stesso  art. 3 della legge n. 537/1993 (tale specificazione e'
espressamente  contenuta   nelle   "Premesse"   stesse   dell'accordo
sottoscritto l'8 aprile 1994).
  A  seguito della sottoscrizione dell'accordo dell'8 aprile 1994, il
Consiglio dei Ministri nella seduta tenuta nella medesima data dell'8
aprile 1994 "ha autorizzato il Ministro per la funzione  pubblica  ad
emanare   una  circolare  per  dare  indirizzi  alle  amministrazioni
pubbliche  allo  scopo  di  predisporre  l'adempimento  del  predetto
accordo  nelle more del suo recepimento in decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri".
  Con circolare n. 9/1994 dell'8  aprile  1994  sono  state,  quindi,
fornite  alle amministrazioni pubbliche le necessarie indicazioni "in
attesa che  il  predetto  accordo  venga  recepito  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
  Tale circolare ha invitato le amministrazioni pubbliche "a prendere
nota   dell'inizio   della  operativita'  delle  riduzioni  stabilite
dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 8, dell'accordo" (e  cioe'
che  le riduzioni dei distacchi e dei permessi sindacali diventeranno
operative alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri di recepimento dell'accordo per il primo
25 per cento ed al 15 dicembre 1994, per il  secondo  25  per  cento,
ferma restando per il comparto "Scuola" la riduzione del 50 per cento
dei  distacchi sindacali al 1 settembre 1994) ed ha precisato che "in
coerenza con  l'art.  8  del  predetto  accordo,  per  consentire  il
compimento  delle  procedure  di  recepimento,  la presente circolare
trova applicazione, salvo proroga, fino al decorso di  quarantacinque
giorni dalla nomina del nuovo Governo".
  Nell'avviare  la procedura di recepimento in decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994,
con circolare n. 13/1994 del 23 giugno 1994 si e' proceduto quindi  a
"prorogare"  le  indicazioni  ed  i termini indicati nelle precedenti
circolari n. 19/1993 del 30 dicembre 1993 e n. 9/1994  dell'8  aprile
1994  fino  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo in questione e
dei decreti del Ministro per la funzione pubblica, con i quali si sta
provvedendo  alla  ripartizione  del  contingente   complessivo   dei
distacchi   sindacali  e  del  monte  ore  complessivo  dei  permessi
sindacali.
  La procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del citato accordo dell'8 aprile 1994  ha  comportato  i
seguenti  numerosi  e  complessi adempimenti: intesa della Conferenza
permanente Stato-regioni del 2 agosto 1994;  preventiva  approvazione
dello  schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
parte del Consiglio dei Ministri nella  seduta  del  5  agosto  1994;
parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994; approvazione del decreto del  Presidente
del  Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella
seduta del 27 ottobre 1994 e  contestuale  emanazione  del  medesimo;
trasmissione  in  data 28 ottobre 1994 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministero di  grazia  e  giustizia  per  il
visto  del  Guardasigilli  e per il successivo inoltro alla Corte dei
conti; osservazioni da parte dell'organo di controllo sull'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; risposte da  parte
del  Dipartimento  della funzione pubblica alle predette osservazioni
della Corte dei conti; riunione del 2 febbraio 1995 della sezione  di
controllo,  I collegio, della Corte dei conti; deposito in segreteria
in  data  24  marzo  1995 della deliberazione n. 41/95 del 2 febbraio
1995 della Corte dei  conti  -  Sezione  di  controllo,  I  collegio,
dichiarativa  di  "non  luogo  a deliberare" in merito al regolamento
recato dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
ottobre  1994,  divenuto  pertanto  efficace  ed  esecutivo, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  come
sostituto  dall'art.  2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 718; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.  80  del  5  aprile
1995 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770.
  A  seguito  della  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  770/1994,  come
si e' gia' detto, il Ministro per la funzione pubblica - nei previsti
trenta   giorni   e   dopo   aver  sentite  le  confederazioni  e  le
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano nazionale - ha dato attuazione ai  conseguenti  adempimenti  ai
fini   della   concreta  operativita'  della  "Nuova  disciplina  dei
distacchi,  delle  aspettative  e  dei   permessi   sindacali   nelle
amministrazioni pubbliche":
   decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi  del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,
del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili  in
tutte   le   amministrazioni   pubbliche,  per  ciascun  comparto  di
contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  per   ciascuna
autonoma  separata area di contrattazione collettiva per il personale
con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria";
   decreto del Ministro per la funzione pubblica del  5  maggio  1995
concernente  la  "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre  1994,  n.  770,
del  monte  ore  complessivo  dei permessi sindacali, utilizzabili in
tutte  le  amministrazioni  pubbliche,  per   ciascun   comparto   di
contrattazione   collettiva  del  pubblico  impiego  e  per  ciascuna
autonoma separata area di contrattazione collettiva per il  personale
con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".
2)  Istituti  oggetto  della  nuova  disciplina: soggetti che possono
usufruirne,  strutture  sindacali  legittimate  a  farne   richiesta,
procedura per l'autorizzazione, trattamento giuridico ed economico.
  Nella  normativa  vigente  in materia prima della entrata in vigore
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  ottobre
1994,  n.  770,  pur  nella  sua  eterogeneita'  di  fonti, nella sua
stratificazione nel tempo e nella sua diversita' di  regolamentazione
nei  diversi  comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico
impiego,  erano  previsti  e  disciplinati  soltanto   gli   istituti
dell'aspettativa   sindacale  retribuita  e  dei  permessi  sindacali
retribuiti.
  Gli istituti previsti dalla nuova disciplina  recata  dal  predetto
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che
realizzano le misure  apprestate  dall'ordinamento  per  il  sostegno
delle   attivita'   sindacali,   sono  ora:  a)  distacchi  sindacali
retribuiti;  b)  permessi  sindacali   retribuiti;   c)   aspettative
sindacali non retribuite; d) permessi sindacali non retribuiti.
   A)  Con  riferimento ai "distacchi sindacali retribuiti", la nuova
normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni  pubbliche  e'
contenuta,  in  particolare,  negli articoli 2, 5 e 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.
  In base al citato art. 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 770/1994:
   il   preesistente   contingente   complessivo   delle  aspettative
sindacali e dei permessi sindacali annuali e dei  permessi  sindacali
cumulati   per  oltre  duecentoventuno  giorni  lavorativi  all'anno,
fruibili  -  "in  base  alla  normativa  di   fonte   legislativa   e
regolamentare  vigente  al  momento  della stipulazione" dell'accordo
dell'8 aprile 1994 - in tutte le amministrazioni  pubbliche  (pari  a
5.187  distacchi  sindacali)  e' stato ridotto del 50% (una ulteriore
riduzione del 5% dei distacchi sindacali e' prevista a partire dal 31
dicembre 1997);
   e'  stato  determinato  il  nuovo  contingente   complessivo   dei
distacchi   sindacali   autorizzabili  in  tutte  le  amministrazioni
pubbliche nel numero di 2.584 (la ulteriore riduzione del 5% decorre,
come si e' detto, dal 31 dicembre 1997).
  Con il citato decreto  del  5  maggio  1995,  il  Ministro  per  la
funzione pubblica ha provveduto:
   alla  determinazione  e ripartizione dei 2.584 distacchi sindacali
per  ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico
impiego  e  per  ciascuna  autonoma  separata  area di contrattazione
collettiva per il personale  con  qualifica  dirigenziale  e  per  la
dirigenza  medica  e  veterinaria,  sulla  base  dei criteri indicati
nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993  (diversa  dimensione
ed   articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni  pubbliche,
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del  personale
sindacalizzato);
   alla   ripartizione   dei  predetti  distacchi  sindacali  tra  le
confederazioni   e   le   organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  in  rapporto al loro grado di
rappresentativita' accertata ai sensi  della  normativa  vigente  nel
pubblico  impiego  alla  data  della  ripartizione,  attribuendo,  in
ciascuno dei richiamati comparti  ed  aree,  il  90  per  cento  alle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale ed il restante 10 per  cento  (nei  limiti  della  relativa
capienza   numerica)   alle   confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale ed alla confederazione  sindacale
maggiormente  rappresentativa  delle minoranze linguistiche tedesca e
ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
8  gennaio 1978, n. 58. (Per la separata area di contrattazione della
dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali  devono  essere
attribuiti   soltanto   alle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale).
  Rappresentato quanto sopra si ritiene utile  chiarire  il  concetto
dell'istituto  del  distacco  sindacale retribuito, come disciplinato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
  Si premette che sostanzialmente i  distacchi  sindacali  retribuiti
coincidono  con  le  aspettative  sindacali  previste dalla normativa
precedente. La nuova denominazione in effetti ha  inteso  evidenziare
che,  nel  disciplinare  la nuova normativa in materia di prerogative
sindacali, si e' pervenuti alla riduzione  del  50  per  cento  delle
aspettative sindacali fruite complessivamente in base alla previgente
normativa,  computando, oltre alle aspettative sindacali propriamente
dette (che comportano lo svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo
pieno)  anche  altri  analoghi  istituti  presenti   nella   medesima
previgente  normativa  (quali  i  permessi  sindacali  annuali  ed  i
permessi  sindacali  cumulati  per   oltre   duecentoventuno   giorni
lavorativi all'anno), che nella loro reale utilizzazione consentivano
di  pervenire  nei  fatti  alla stessa operativita' delle aspettative
sindacali.
  I  distacchi  sindacali   retribuiti,   pertanto,   comportano   lo
svolgimento    dell'attivita'    sindacale    a    tempo   pieno   e,
conseguentemente,  la  sospensione  dell'attivita'   lavorativa   per
l'intera durata del distacco stesso, che esaurisce i propri effetti -
come si ridira' anche nel seguito - al verificarsi della sua scadenza
in  base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e
al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione
o della organizzazione sindacale avente titolo, che a  suo  tempo  ne
aveva richiesta l'autorizzazione.
  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994,  i  distacchi  sindacali  possono
essere   autorizzati  soltanto  nei  confronti  di  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 29/1993, che "ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi  delle  proprie  confederazioni ed organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
  Si sottolinea, a tale ultimo riguardo, che lo stesso  comma  7  del
predetto  art.  2  prevede  la possibilita' che i distacchi sindacali
spettanti alle confederazioni sindacali (e pertanto non anche  quelli
spettanti  alle  organizzazioni sindacali) "possono essere utilizzati
da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono  cariche  sindacali
provinciali,  regionali  e/o nazionali, anche in altre organizzazioni
sindacali di categoria aderenti  alle  confederazioni"  medesime.  In
questa  specifica  fattispecie,  quindi,  ai  fini  dell'utilizzo del
distacco sindacale, non e' obbligatorio  che  il  dipendente  di  una
amministrazione  pubblica  -  che  sia  dirigente sindacale e che sia
posto  in  distacco  sindacale  nella  quota   di   spettanza   della
confederazione    sindacale    -    svolga    l'attivita'   sindacale
esclusivamente  nell'ambito   della   organizzazione   sindacale   di
categoria  dell'amministrazione  e  del  comparto di appartenenza, ma
puo' essere  incaricato  -  fermo  restando  i  requisiti  soggettivi
richiesti   -  anche  in  attivita'  sindacali  di  competenza  della
confederazione sindacale richiedente, ovvero - come si e' detto -  in
altre organizzazioni sindacali di categorie diverse, ma aderenti alla
stessa confederazione sindacale.
  In  mancanza  di  una  simile  previsione normativa per i distacchi
sindacali nella quota di spettanza delle organizzazioni sindacali, e'
di tutta evidenza che per tali distacchi sindacali  non  sussiste  la
indicata  possibilita'  di  utilizzazione  del dirigente sindacale in
distacco sindacale in attivita' sindacali che non rientrino in quelle
della  propria  organizzazione  sindacale  di  categoria,  e  quindi,
dell'amministrazione e del comparto di appartenenza.
  Per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla richiesta
dei   distacchi  sindacali,  l'art.  2,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  770/1994  prevede  che  le
relative  richieste  devono essere presentate alle amministrazioni di
appartenenza  dei  dipendenti  pubblici  -  dirigenti sindacali dalle
confederazioni    ed    organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  "aventi  titolo".  Con questa
ultima espressione ci si riferisce ai soggetti sindacali ai quali, in
applicazione dei commi 4 e 5  del  citato  art.  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994,  i distacchi
sindacali sono attribuiti - per ciascun  comparto  di  contrattazione
collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area
di   contrattazione   collettiva   per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria -  dall'indicato
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
  In  merito  poi,  alla  procedura  di  autorizzazione dei distacchi
sindacali, tale procedura e' disciplinata nel dettaglio dallo  stesso
comma  6  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994. Le amministrazioni pubbliche, a  seguito  della
richiesta  di  distacco  sindacale  di  cui  si e' detto, "curano gli
adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di
distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta".
  Si  sottolinea  al  riguardo  che  il  "preventivo  assenso"  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e' finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
soggettivi  di  legittimazione  al  distacco  sindacale dei dirigenti
sindacali interessati, nonche' alla verifica dei contingenti numerici
e dei relativi riparti definiti dal citato decreto del  Ministro  per
la  funzione  pubblica  tra  i  comparti  ed  aree  di contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego,  e  tra  le   confederazioni   ed
organizzazioni  sindacali  aventi  titolo. Il "preventivo assenso" in
parola  "e'  considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  non  provvede entro venti giorni dalla data della
ricezione della richiesta".
  In merito alla procedura di autorizzazione dei distacchi  sindacali
retribuiti,  al fine di renderla il piu' veloce ed efficace possibile
ed evitare che possa verificarsi una limitazione dei diritti e  delle
conseguenti  attivita'  sindacali,  si  invitano  le  amministrazioni
pubbliche in indirizzo ad inoltrare via telefax, al massimo  nei  tre
giorni  successivi  alla richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  la  richiesta  di
distacco  sindacale  avanzata  dalla confederazione od organizzazione
sindacale avente titolo, in modo che il Dipartimento  medesimo  possa
provvedere,   con  il  tempo  utile  necessario,  alle  verifiche  di
competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso",  sulla  cui
base  le stesse amministrazioni pubbliche interessate adotteranno nei
termini prescritti i provvedimenti di  autorizzazione  dei  distacchi
sindacali retribuiti.
  Si evidenzia, ancora, che ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2
del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994,
"entro il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  le  confederazioni  e  le
organizzazioni  sindacali  comunicano la conferma di ciascun distacco
sindacale in atto" mentre "possono avanzare richiesta  di  revoca  in
ogni  momento";  la  conferma annuale e la richiesta di revoca devono
essere comunicate all'amministrazione interessata ed alla  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tale  norma,  mentre  non  prevede  alcun  particolare  e  necessario
provvedimento nel caso della conferma, dispone invece che le predette
amministrazioni  "adottano  i  conseguenziali  provvedimenti nel solo
caso di revoca".
  Sempre con riferimento  agli  aspetti  procedurali  concernenti  le
autorizzazioni   dei  distacchi  sindacali  retribuiti,  si  richiama
l'attenzione su alcune specificita' che riguardano in particolare  il
comparto "Scuola" ed il comparto "Regioni-autonomie locali".
  Per quanto riguarda il comparto "Scuola", l'art. 2, comma 6, ultima
parte,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
770/1994 prevede che "le richieste di distacco e di revoca, anche nel
caso  in  cui  contengano  la  contestuale  sostituzione  con   altro
dirigente  sindacale,  nonche'  le  conferme  annuali,  devono essere
presentate trenta giorni prima  della  data  della  formazione  delle
classi per ciascun anno scolastico".
  Per  quanto  riguarda, poi, il comparto "Regioni-autonomie locali",
l'art. 2, comma 9, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  770/1994 prevede che "ai distacchi sindacali utilizzati
nel  comparto  "Regioni-autonomie  locali"  si  applica  il  comma  2
dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993,  n.  68"  e  che  "per
consentire i relativi  adempimenti  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  trasmette  copia dei preventivi assensi . . all'ANCI per il
personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI  per
il  personale  dipendente  dalle province; all'UNCEM per il personale
dipendente  dalle  comunita'  montane;  all'Unioncamere  per   quanto
riguarda   il   personale   delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura;  alla  conferenza  dei  presidenti  delle
regioni  per  quanto  riguarda il personale dipendente dalle regioni,
dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti
autonomi per le case popolari".
  Si ricorda che la citata norma del decreto-legge n. 8/1993 e  della
legge  n.  68/1993  prevede  un "fondo annuale di solidarieta' per la
ridistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli  oneri
finanziari  corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per
il personale cui e' concessa l'aspettativa per motivi sindacali" (ora
da intendersi "distacco sindacale" a seguito della nuova normativa in
esame).
  Relativamente, al trattamento giuridico ed economico dei  distacchi
sindacali,  si  sottolinea  che  l'art.  2,  comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  770/1994  dispone  che  "i
periodi  di  distacco  per  motivi sindacali sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'amministrazione,  salvo  che  ai
fini  del  compimento  del  periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario". L'art. 5, comma 1, dello stesso  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994  dispone,  inoltre, che i
distacchi sindacali "sono retribuiti, con esclusione dei  compensi  e
delle  indennita'  per  il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni".
  Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la funzione pubblica  del  5  maggio  1995  di  determinazione  e
ripartizione  del  contingente  complessivo  dei  distacchi sindacali
autorizzabili in ciascun comparto di  contrattazione  collettiva  del
pubblico   impiego   ed   in   ciascuna  autonoma  separata  area  di
contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale
e per la dirigenza medica e veterinaria, cessano di  operare  -  come
previsto  dall'art.  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994  -  le  aspettative  sindacali
retribuite autorizzate in base alla normativa precedentemente vigente
in ciascuno dei predetti comparti ed aree.
  Con  la  concreta operativita' della nuova disciplina in materia di
distacchi sindacali fruibili in tutte le  amministrazioni  pubbliche,
le  confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  potrebbero - in
relazione  alla  indicata  nuova  attivazione  della   procedura   di
autorizzazione dei distacchi sindacali - non avere l'agibilita' piena
dei  predetti  distacchi  nella  fase di prima attuazione della nuova
normativa (e cioe' nei primi trenta giorni).
  Al  fine  di  evitare  che  in  tale  fase  possa  verificarsi  una
limitazione  dei  diritti e delle conseguenti attivita' sindacali, il
citato decreto del Ministro per la funzione  pubblica  del  5  maggio
1995   ha   disposto   che,   esclusivamente  per  la  indicata  fase
transitoria,  operi  un  meccanismo   che   consenta   la   immediata
operativita' dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e
dalle  organizzazioni  sindacali aventi titolo in favore di dirigenti
sindacali,   da   comprovare,   nella   richiesta,    con    apposita
autocertificazione   circa   il  possesso  dei  requisiti  soggettivi
richiesti e circa il rispetto del contingente  numerico  assegnato  a
ciascuna  delle  predette  confederazioni ed organizzazioni sindacali
aventi titolo, fermo  restando  le  verifiche  di  competenza  ed  il
relativo     provvedimento     di    autorizzazione    da    adottare
dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal  comma
6  dell'art.  2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che,  nel  caso  di  specie  e
limitatamente  ai  primi  trenta  giorni  di  attuazione  della nuova
normativa, una volta intervenuto spiega i suoi  effetti  a  far  data
dalla  presentazione della richiesta, come in precedenza specificata,
del sindacato avente titolo.
   B) Con riferimento ai "permessi sindacali  retribuiti",  la  nuova
normativa  relativa  ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e'
contenuta in particolare negli articoli 3, 5  e  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.
  In  base  al citato art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 770/1994:
   il preesistente monte ore complessivo dei permessi  sindacali,  al
netto  dei  permessi  sindacali  annuali  e  dei  permessi  sindacali
cumulati  per  oltre  duecentoventuno  giorni  lavorativi   all'anno,
fruibili   -   "in   base  alla  normativa  di  fonte  legislativa  e
regolamentare vigente al momento della  sottoscrizione"  dell'accordo
dell'8  aprile  1994  - in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a
3.942.294 ore di permessi sindacali) e' stato ridotto del 50%;
   e' stato determinato il nuovo monte ore complessivo  dei  permessi
sindacali  autorizzabili  in  tutte  le amministrazioni pubbliche nel
numero 1.971.497 ore.
  Con il citato decreto  del  5  maggio  1995,  il  Ministro  per  la
funzione pubblica ha provveduto:
   alla  determinazione  e  ripartizione del monte ore complessivo di
1.971.497 ore, per ciascun comparto di contrattazione collettiva  del
pubblico   impiego   e   per   ciascuna  autonoma  separata  area  di
contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale
e per la dirigenza medica e veterinaria, "in relazione al numero  dei
dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato";
   alla  definizione, per ciascuno dei predetti comparti ed aree, del
rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali  "sulla  base  del
numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato".
  A  seguito  della  definizione  del  predetto  rapporto percentuale
operato  dal   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   ciascuna
amministrazione   pubblica  e,  per  il  comparto  "Scuola",  ciascun
istituto, scuola e istituzione scolastica, entro  trenta  giorni  dal
provvedimento emanato dal Ministro per la funzione pubblica di cui si
e'  detto, individua il proprio monte ore dei permessi sindacali e lo
ripartisce "sentite le organizzazioni sindacali aventi  titolo",  tra
le  stesse  organizzazioni  sindacali  aventi titolo con le modalita'
indicate nel comma 10 dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
  Quest'ultima    ripartizione    va    effettuata    dalle   singole
amministrazioni (nel comparto "Scuola" da ciascun istituto, scuola  e
istituzione scolastica) attribuendo il 10% in parti uguali a tutte le
organizzazioni    sindacali    maggiormente   rappresentative   nella
amministrazione  ed  il  restante  90   per   cento   alle   predette
organizzazioni    sindacali    in    proporzione    al    grado    di
rappresentativita'  accertato  in  base  al  numero   delle   deleghe
sindacali   risultante   al  31  gennaio  di  ogni  anno,  sino  alla
definizione di nuovi criteri di rappresentativita' anche elettiva.
  Rappresentato quanto sopra, si ritiene utile chiarire  il  concetto
dell'istituto  del  permesso  sindacale retribuito, come disciplinato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
  I permessi sindacali retribuiti,  giornalieri  od  orari,  sono  di
volta  in  volta  autorizzati  "salvo  che  non  ostino eccezionali e
motivate esigenze di servizio", dall'amministrazione di  appartenenza
del  dirigente  sindacale  interessato,  per  lo  svolgimento  di una
attivita' sindacale limitata  ad  un  preciso  arco  temporale.  Tali
permessi   sindacali  possono  essere  fruiti  da  ciascun  dirigente
sindacale legittimato nel limite del monte ore complessivo  spettante
a  ciascuna  organizzazione sindacale avente titolo, e con il duplice
limite soggettivo mensile di non piu' di "quattro giorni  lavorativi"
e,  in  ogni  caso,  di non piu' di "24 ore lavorative". Nel comparto
"Scuola", "per assicurare la continuita' didattica,  evitare  aumento
di  spesa  e  garantire  una  equa  distribuzione  del  lavoro tra il
personale in servizio", i limiti soggettivi  dei  permessi  sindacali
retribuiti  sono  stabiliti  in  misura  diversa:  tali permessi "non
possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in  ogni  caso,
dodici giorni in ciascun anno scolastico".
  I  commi  1,  2  e  3  dell'art.  3  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 individuano i dipendenti  pubblici
che  hanno  titolo  a  fruire  dei  permessi  sindacali retribuiti: i
rappresentanti  delle  strutture   sindacali   aventi   titolo   alla
contrattazione  decentrata  ed i dirigenti sindacali non collocati in
distacco sindacale (avendone i requisiti soggettivi richiesti).  Tali
permessi  sindacali  devono essere utilizzati "per l'espletamento del
loro mandato" e "anche per la partecipazione a trattative  sindacali,
a convegni e congressi di natura sindacale".
  E'  da  evidenziare  che  i  soggetti  sindacali  legittimati  alla
richiesta dei permessi sindacali retribuiti sono le stesse  strutture
sindacali  cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad
usufruirne.
 Per quanto riguarda, la procedura  di  autorizzazione  dei  permessi
sindacali  retribuiti,  tale  procedura e' disciplinata nel dettaglio
dall'art. 3, comma 5, ultima parte, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994:  "i  dirigenti  sindacali che
intendano  fruire  di  permessi   sindacali   .   ..   devono   darne
comunicazione  scritta  almeno tre giorni prima e in casi eccezionali
almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale  di  appartenenza
avente  titolo.  L'amministrazione  autorizza  il  permesso sindacale
salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio".
  Si evidenzia, altresi', che il successivo comma 6 del medesimo art.
3,  dispone  che  "e'  vietata  ogni  forma  di  cumulo  di  permessi
sindacali,   giornalieri   od   orari,   in   tutti   i  comparti  di
contrattazione collettiva  del  pubblico  impiego  e  nelle  autonome
separate   aree   di   contrattazione  collettiva  per  il  personale
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".
  In merito alla utilizzazione dei permessi  sindacali,  si  richiama
l'attenzione  sulla  specifica  disposizione del comma 11 dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in
base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali . .
deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di
appartenenza del dipendente in  permesso  sindacale  da  parte  della
organizzazione  sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del  personale
dell'amministrazione".
  Sempre  sotto  il  profilo  procedurale,  si richiama nuovamente la
particolare attenzione delle amministrazioni in indirizzo  sul  fatto
che,  in applicazione del citato decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 5 maggio 1995, ciascuna amministrazione, sulla base  del
rapporto  percentuale dipendenti-permessi sindacali definito da detto
provvedimento, deve individuare entro i successivi trenta giorni  "il
monte  ore  dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni
sindacali  aventi  titolo.  La  ripartizione  e  la  definizione  del
rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del
numero  dei  dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato,
risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente  al  provvedimento  di
riparto".   In  proposito  si  e'  gia'  detto  in  precedenza  degli
adempimenti procedurali previsti dal comma 10 dell'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
  Relativamente, infine, al trattamento giuridico  ed  economico  dei
permessi  sindacali  retribuiti, si sottolinea che l'art. 3, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994
dispone che "i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al  servizio  prestato  nell'amministrazione". L'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone inoltre che
i permessi sindacali in argomento "sono  retribuiti,  con  esclusione
dei  compensi  e  delle  indennita'  per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni".
   C)  Con riferimento alle "aspettative sindacali non retribuite" la
nuova  normativa  relativa  ai   dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche  e'  contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770.
  Con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n.   770/1994  e'  stato  esteso  al  settore  del  pubblico  impiego
l'istituto delle "aspettative sindacali non retribuite", disciplinato
finora nel solo settore privato dall'art. 31 della legge n.  300/1970
(c.d.  "Statuto  dei  lavoratori").  Il  comma  1  del  citato art. 4
dispone, infatti, che "i dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche
che  ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni  e  organizzazioni   sindacali   possono   fruire   di
aspettative  sindacali  ai  sensi  dell'art. 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300".
  Il  concetto  dell'istituto   delle   aspettative   sindacali   non
retribuite,  come  si  e'  anticipato,  e'  lo  stesso di quello gia'
illustrato per i distacchi sindacali retribuiti. Anche le aspettative
sindacali  non  retribuite,  cosi'  come   i   distacchi   sindacali,
comportano  lo  svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno e,
conseguentemente,  la  sospensione  dell'attivita'   lavorativa   per
l'intera  durata  dell'aspettativa  sindacale stessa, che esaurisce i
propri effetti - come si dira' anche nel  seguito  -  al  verificarsi
della   sua   scadenza   in   base  ad  apposita  comunicazione  alle
amministrazioni interessate ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  da  parte della
confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che  a
suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione.
  Ai  sensi  del  riportato  comma  1  dell'art.  4  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  770/1994,  le  "aspettative
sindacali  non  retribuite"  possono  essere autorizzate soltanto nei
confronti di  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  dei  decreto  legislativo  n.  29/1993  "che
ricoprono cariche in seno  agli  organismi  direttivi  delle  proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali".
  A  differenza dei "distacchi sindacali retribuiti" - per i quali il
comma 7 dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 770/1994 dispone che possono essere distaccati soltanto i
dipendenti  pubblici  "che  ricoprono  cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale",  in quanto, ai
sensi dello stesso art. 2, soltanto tali sindacati  partecipano  alla
ripartizione  dei distacchi sindacali in parola - per le "aspettative
sindacali non retribuite" l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n. 770/1994 richiede che per fruire di tali
aspettative sindacali i dipendenti  pubblici  debbono  ricoprire  una
carica "in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni
e organizzazioni sindacali", senza alcuna specificazione che si debba
trattare  di  sindacati  nei  cui  confronti  sia  stato accertato il
possesso del requisito della maggiore  rappresentativita'  sul  piano
nazionale.
  Si  evidenzia,  inoltre,  che  il  citato  art.  4  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 non  dispone  alcun
limite  numerico  per le "aspettative sindacali non retribuite", ne',
conseguentemente,  alcun  provvedimento  di   determinazione   e   di
ripartizione  da operarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  i  diversi
comparti  ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego e
per i diversi sindacati operanti  nell'ambito  delle  amministrazioni
pubbliche.
  In  merito  poi alla procedura di autorizzazione delle "aspettative
sindacali  non  retribuite"  tale  procedura  e'   disciplinata   nel
dettaglio  dal  comma  2  dell'art.  4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994: le amministrazioni  pubbliche,  a
seguito  della  richiesta  di aspettativa sindacale non retribuita di
cui si e' detto, "curano gli adempimenti istruttori - acquisendo  per
ciascuna  richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  -
ed  emanano  il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo
di trenta giorni dalla richiesta".
  Si  sottolinea  al  riguardo  che  il  "preventivo  assenso"  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e' finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
soggettivi di legittimazione all'aspettativa sindacale non retribuita
dei dirigenti sindacali interessati (e non anche, per i  motivi  gia'
detti,  dei  contingenti  numerici,  come  e'  invece  previsto per i
"distacchi  sindacali  retribuiti")  ed  "e'  considerato   acquisito
qualora  il  Dipartimento  della funzione pubblica non provvede entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta".
  Anche in merito alla procedura di autorizzazione delle  aspettative
sindacali   non   retribuite  si  sottolinea  la  necessita'  che  le
amministrazioni pubbliche in  indirizzo  inoltrino  via  telefax,  al
massimo  nei  tre  giorni  successivi alla richiesta, al Dipartimento
della funzione pubblica, la richiesta di  aspettativa  sindacale  non
retribuita  avanzata  dalla  confederazione  o  dalla  organizzazione
sindacale avente titolo, in modo che il dipartimento  medesimo  possa
provvedere,   con   il  tempo  utile  necessario,  alla  verifica  di
competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso",  sulla  cui
base   le  amministrazioni  pubbliche  interessate  adotteranno,  nei
termini  prescritti,  i   provvedimenti   di   autorizzazione   delle
aspettative sindacali non retribuite.
  Come per i distacchi sindacali retribuiti, anche per le aspettative
sindacali  non retribuite e' poi previsto che "entro il 31 gennaio di
ciascun  anno,  le  confederazioni  e  le  organizzazioni   sindacali
comunicano  la  conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto" e
che "possono avanzare  richiesta  di  revoca  in  ogni  momento".  La
conferma   annuale   e   la   richiesta  di  revoca  sono  comunicate
all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, "che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca".
  Sempre con riferimento  agli  aspetti  procedurali  concernenti  le
autorizzazioni   delle   aspettative  sindacali  non  retribuite,  si
richiama la particolare disposizione dell'art.  4,  comma  2,  ultima
parte,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
770/1994 riguardante il comparto "Scuola", in ordine al quale -  come
gia'  ricordato  anche  per  i  distacchi  sindacali  retribuiti - e'
previsto che "le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso
in cui contengano la contestuale  sostituzione  con  altro  dirigente
sindacale,  nonche'  le  conferme  annuali,  devono essere presentate
almeno trenta giorni prima della data della formazione  delle  classi
per ciascun anno scolastico".
  Si  richiama,  infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994,
che espressamente  dispone  che  "le  aspettative  sindacali  di  cui
all'art.  4  ..  non  sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita'  all'art.  31
della  legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione tali aspettative
sindacali - e per la durata delle  stesse  -  non  comportano  alcuna
forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.
   D)  Con  riferimento  ai  "permessi  sindacali non retribuiti", la
nuova  normativa  relativa  ai   dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche  e'  contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770.
  Come gia' si e' detto per le aspettative sindacali non  retribuite,
con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
770/1994  e'  stato  esteso  al  settore  del  pubblico impiego anche
l'istituto dei  "permessi  sindacali  non  retribuiti",  disciplinato
finora  nel solo settore privato dall'art. 24 della legge n. 300/1970
(c.d. "Statuto dei  lavoratori").  Il  comma  3  del  citato  art.  4
dispone,  infatti,  che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 3, comma 1 (n.d.r. "i rappresentanti delle  strutture
sindacali  aventi  titolo  alla  contrattazione  decentrata") possono
fruire - con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art.
3 - di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio
1970, n.  300,  per  la  partecipazione  a  trattative  sindacali,  a
congressi  e  convegni  di  natura  sindacale,  oltre  il  monte  ore
determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3".
  Il concetto dell'istituto dei "permessi sindacali  non  retribuiti"
e',  in  effetti,  lo stesso gia' illustrato per i permessi sindacali
retribuiti, con la precisazione che  quelli  non  retribuiti  possono
essere  autorizzati e fruiti "oltre il monte ore determinato ai sensi
dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3" (di cui si e'  gia'  detto  in
precedenza),   ma   soltanto  "per  la  partecipazione  a  trattative
sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale".
  Il riportato comma 3 dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n. 770/1994 precisa inoltre che "i permessi
sindacali non retribuiti" possono essere fruiti "con le modalita'  di
cui  ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3" del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  In base a tale precisazione, quindi anche i permessi sindacali  non
retribuiti   -   fermo   restando   quanto  gia'  chiarito  circa  la
finalizzazione degli stessi ("partecipazione a trattative  sindacali,
a  congressi  e  convegni di natura sindacale") ed il superamento del
monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti  -  possono
essere  giornalieri  o  orari e devono essere autorizzati di volta in
volta, "salvo che non  ostino  eccezionali  e  motivate  esigenze  di
servizio",   dall'amministrazione   di   appartenenza  del  dirigente
sindacale interessato. Tali permessi sindacali possono inoltre essere
fruiti da ciascun dirigente  sindacale  legittimato  con  il  duplice
limite  soggettivo mensile di non piu' di "quattro giorni lavorativi"
e, in ogni caso, di non piu' di "24  ore  lavorative".  Nel  comparto
"Scuola",  come  si  e' gia' detto a proposito dei permessi sindacali
retribuiti,  i  limiti  soggettivi  -  al  fine  di  "assicurare   la
continuita'  didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa
distribuzione del  lavoro  tra  il  personale  in  servizio"  -  sono
stabiliti  in  misura  diversa: "non possono superare mensilmente tre
giorni lavorativi e, in ogni caso,  dodici  giorni  in  ciascun  anno
scolastico".
  E'  da  evidenziare  che  i  soggetti  sindacali  legittimati  alla
richiesta dei  permessi  sindacali  non  retribuiti  sono  le  stesse
strutture  sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno
titolo ad  usufruirne  e  cioe'  "i  rappresentanti  delle  strutture
sindacali   aventi   titolo  alla  contrattazione  decentrata".  Cio'
significa che non tutti i sindacati presenti in  una  amministrazione
pubblica  possono  richiedere i permessi sindacali non retribuiti, ma
soltanto quelli che - ai sensi della normativa  vigente  per  ciascun
comparto  ed  autonoma separata area di contrattazione collettiva del
pubblico impiego - hanno "titolo alla contrattazione decentrata".
  Come per i permessi sindacali  retribuiti,  anche  per  i  permessi
sindacali  non  retribuiti  occorre  osservare le stesse procedure di
autorizzazione:  i  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire   di
permessi  sindacali non retribuiti devono darne comunicazione scritta
almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno  24  ore  prima,
tramite   le  strutture  sindacali  di  appartenenza  avente  titolo.
L'amministrazione  autorizza  salvo  che  non  ostino  eccezionali  e
motivate esigenze di servizio.
  In  merito alla utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti
trova applicazione la stessa disposizione di cui si e' gia' detto per
i permessi sindacali retribuiti prevista dall'art. 3, comma  11,  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in
base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali . .
deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di
appartenenza del dipendente in  permesso  sindacale  da  parte  della
organizzazione  sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del  personale
dell'amministrazione".
  Anche  per i permessi sindacali non retribuiti si evidenzia che, ai
sensi del  comma  6  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri n. 770/1994, "e' vietata ogni forma di cumulo
di permessi sindacali, giornalieri e orari, in tutti  i  comparti  di
contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  nelle autonome
separate  aree  di  contrattazione  collettiva   per   il   personale
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".
  Si  richiama,  infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994,
che  espressamente  dispone  che  "i  permessi   sindacali   previsti
dall'art.  4  ..  non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita'  all'art.  24
della  legge  20  maggio 1970, n. 300". In conclusione, tali permessi
sindacali - e per la durata degli  stessi  -  non  comportano  alcuna
forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.
3. Adempimenti delle amministrazioni. Responsabilita'.
  L'art.  6  (norma  finale) del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  27  ottobre  1994,  n.  770,  ha  diverse   finalita',
prevedendo  in  particolare  una  serie di adempimenti da parte delle
amministrazioni pubbliche e specifiche  responsabilita'  in  caso  di
inadempimento.
  Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  n.  770/1994  dispone  l'estensione  della
disciplina di riduzione  dei  contingenti  delle  aspettative  e  dei
permessi  sindacali  in  atto  -  nelle  stesse  decorrenze  e misure
realizzate con il medesimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  -  alle  aziende  ed  enti di cui all'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo  n.  29/1993  e  successive  modificazioni  (Enti
lirici  ed  istituzioni concertistiche, ASI, Unioncamere, ENEA, ANAV,
RAI, ICE, CONI, Ente EUR), precisando che dette aziende ed enti  sono
tenute  a  comunicare  i  relativi  provvedimenti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  Nel richiamare gli specifici aspetti di responsabilita', di cui  si
dira'   anche   in   seguito,  si  resta  in  attesa  di  ricevere  i
provvedimenti  con  i  quali  le  predette  aziende  ed  enti   hanno
provveduto ad ottemperare alla indicata disposizione normativa.
  Il  citato  art.  6  prevede,  poi,  a carico delle amministrazioni
pubbliche una serie di adempimenti documentali, anche per  consentire
al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei dati sui
distacchi,   aspettative  e  permessi  sindacali,  in  allegato  alla
relazione  annuale  al  Parlamento   sullo   stato   della   pubblica
amministrazione.
 Per  i  dati  riferiti all'anno 1994 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha emanato la direttiva-circolare n.  2/95  del  13  gennaio
1995,  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995),
integrata dalla  direttiva-circolare  n.  10/95  del  25  marzo  1995
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1995). Si e'
in  attesa che le amministrazioni pubbliche inviino i richiesti dati,
con le modalita' indicate in detta direttiva-circolare,  evidenziando
anche  che  "nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo
stato della pubblica amministrazione, sara'  particolare  cura  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  segnalare  -  per tutte le
conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione
generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco
delle  amministrazioni  pubbliche  inadempienti  e  di   quelle   che
forniscono dati incompleti".
  Al riguardo si evidenzia che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, nel caso
di mancato adempimento da parte delle amministrazioni  pubbliche,  la
possibilita'  di  disporre  ispezioni da parte del Dipartimento della
funzione  pubblica  e  una   serie   di   interventi   di   carattere
sanzionatorio  (la  non  autorizzazione  alla  modifica  delle piante
organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non
trasferimento di personale per mobilita', il non rilascio di  assensi
preventivi  per  distacchi  sindacali  retribuiti  e  per aspettative
sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilita' del
funzionario  responsabile  del  procedimento  appositamente  nominato
dall'amministrazione  competente  ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
  Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/94 disciplina, inoltre, la procedura da osservare per
la revisione, a domanda della parte pubblica o di  quella  sindacale,
della  normativa  sulla materia oggetto dell'accordo sottoscritto l'8
aprile  1994  e  recepita  nello  stesso  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 (richiesta almeno sei  mesi  prima
della  data  di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della
nuova normativa e, successivamente, almeno sei  mesi  prima  di  ogni
quadriennio).
  Nel  sottolineare,  infine,  le  disposizioni sulla responsabilita'
dirigenziale di cui agli articoli 20 e 59 del decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si
mette in evidenza la specifica disposizione  contenuta  in  proposito
nel  comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.  770/1994:  "i  dirigenti  che  dispongono  o  consentono
l'utilizzazione  di  distacchi,  aspettative  e permessi sindacali in
violazione della normativa vigente sono  responsabili  personalmente.
Le  eventuali  violazioni  -  conseguenti  a  dolo  o  colpa  grave -
concretano  una  violazione   penale,   oltre   che   responsabilita'
disciplinare, e amministrativa-contabile.".
  Anche  l'art.  7 (norme transitorie) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,  prevede  particolari
adempimenti, di carattere transitorio, da parte delle amministrazioni
pubbliche.  Tali  adempimenti  riguardano,  in  sostanza, particolari
misure di  temporanea  tutela  dei  dipendenti,  gia'  usufruenti  di
aspettative  sindacali,  che riprendono a prestare servizio a seguito
della riduzione del numero delle  aspettative  medesime,  intervenuta
proprio  per  effetto  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.  770/1994.
  Innanzitutto il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  770/1994 prevede che "il dipendente che
riprende  servizio  a  seguito  della  riduzione  del  numero   delle
aspettative  retribuite .. puo' essere, a richiesta, trasferito - con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto  disponibile  di
altra  sede  della  propria  o  di altra amministrazione dello stesso
comparto, quando dimostri di aver svolto  attivita'  sindacale  e  di
aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta".
  Tale  trasferimento,  per  esplicita  previsione  del  comma  2 del
medesimo art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 770/1994 "non puo' avere luogo in uffici o amministrazioni che non
abbiano proceduto alla ridefinizione  delle  dotazioni  organiche  ai
sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
  Inoltre,  secondo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  3, "il
dipendente trasferito .. e' collocato nel ruolo  dell'amministrazione
ricevente   nell'ordine   spettantegli   in  base  all'anzianita'  di
qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il  trattamento  economico
in  godimento  all'atto  di  trasferimento  mediante attribuzione "ad
personam" della differenza con il trattamento economico previsto  per
la  qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento
a seguito dei futuri miglioramenti economici".
  Si mette, infine, in particolare evidenza la disposizione del comma
4 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n. 770/1994, in base alla quale "il dipendente trasferito .. non puo'
essere  discriminato  per  l'attivita'  in  precedenza  svolta  quale
dirigente sindacale. Esso non puo' essere assegnato ad attivita'  che
facciano  sorgere  conflitti  di  interesse con l'attivita' sindacale
svolta".
  I  Ministeri,  le  amministrazioni,  le  associazioni, le unioni, i
presidenti delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome,  i
commissari  di  Governo  ed i prefetti della Repubblica sono pregati,
ciascuno nel proprio ambito di competenza,  di  portare  la  presente
direttiva  a  conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati od
associati, con la tempestivita' che il caso richiede e di sollecitare
la piu' rapida attuazione della normativa in argomento.
                                                Il Ministro: FRATTINI
Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 245