IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 29 agosto  1994,  n.  516,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27  ottobre  1994,  n.  598, cosi' come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,  che
all'art.  11, comma 2, prevede che le disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 3 della  legge  28  maggio  1973,  n.  295,  possono  essere
utilizzate  anche per la corresponsione di contributi agli interessi,
a fronte di finanziamenti  concessi  da  banche  a  piccole  e  medie
imprese  con  particolare  riguardo  a  quelle  ubicate nei territori
dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del  Consiglio  del
20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia
di  aiuti  di  Stato,  e  destinati ad operazioni di consolidamento a
medio e lungo termine di passivita' a breve nei confronti del sistema
bancario e ad investimenti per l'innovazione  tecnologica  e  per  la
tutela ambientale;
  Visto in particolare, il comma 2-bis dello stesso art. 11, il quale
prevede  che  il contributo agli interessi per le predette operazioni
e' pari al 30 per cento del tasso di riferimento, elevabile al 45 per
cento nel caso di imprese  localizzate  nei  territori  di  cui  agli
obiettivi  1,  2 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993 e che la misura di tali contributi  potra'  essere
variata  con  decreto  del  Ministro  del tesoro nella misura massima
compatibile con la disciplina comunitaria  in  materia  di  aiuti  di
Stato;
  Considerato  che,  attualmente,  le misure del contributo stabilite
dalla legge risultano in taluni  casi  superiori  ai  limiti  fissati
dalla  disciplina  comunitaria  e  che, pertanto, si rende necessario
procedere alla conseguente rideterminazione delle misure medesime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il contributo agli interessi sulle operazioni di  consolidamento
a medio e lungo termine di passivita' a breve e' pari:
   al   45  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le  imprese
localizzate nelle regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Puglia,
Sardegna e Sicilia;
   al   22  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le  imprese
localizzate nelle restanti regioni del territorio nazionale,  per  le
quali  l'ammontare del contributo non potra', in ogni caso, risultare
superiore all'importo degli aiuti "de minimis" di cui alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
  2. L'agevolazione per le operazioni di cui al precedente comma puo'
essere concessa  una  sola  volta  per  ciascuna  impresa  e  non  e'
cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo ai sensi
di leggi statali o regionali.