IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1994, n. 598, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, che all'art. 11, comma 2, prevede che le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate anche per la corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e destinati ad operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario e ad investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale; Visto in particolare, il comma 2-bis dello stesso art. 11, il quale prevede che il contributo agli interessi per le predette operazioni e' pari al 30 per cento del tasso di riferimento, elevabile al 45 per cento nel caso di imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che la misura di tali contributi potra' essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; Considerato che, attualmente, le misure del contributo stabilite dalla legge risultano in taluni casi superiori ai limiti fissati dalla disciplina comunitaria e che, pertanto, si rende necessario procedere alla conseguente rideterminazione delle misure medesime; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo agli interessi sulle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve e' pari: al 45 per cento del tasso di riferimento per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; al 22 per cento del tasso di riferimento per le imprese localizzate nelle restanti regioni del territorio nazionale, per le quali l'ammontare del contributo non potra', in ogni caso, risultare superiore all'importo degli aiuti "de minimis" di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 2. L'agevolazione per le operazioni di cui al precedente comma puo' essere concessa una sola volta per ciascuna impresa e non e' cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo ai sensi di leggi statali o regionali.