IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1992, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 1 luglio 1995 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993; Rilevata la necessita' di attendere che i modelli di porte omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso; Decreta: Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, e' ulteriormente prorogato al 1 gennaio 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 1995 p. Il Ministro: CARAMAZZA