IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove  norme  per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1992, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
  Visto il decreto ministeriale  14  dicembre  1993  recante:  "Norme
tecniche  e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
  Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era  stato
prorogato  al  1  luglio  1995  il  termine  previsto dal primo comma
dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;
  Rilevata  la  necessita'  di  attendere  che  i  modelli  di  porte
omologati  dal  Ministero  dell'interno,  siano  presenti sul mercato
nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;
                              Decreta:
  Il termine previsto  dal  primo  comma  dell'art.  10  del  decreto
ministeriale  14  dicembre  1993 citato in premessa, e' ulteriormente
prorogato al 1 gennaio 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 giugno 1995
                                            p. Il Ministro: CARAMAZZA