IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  8  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, -
come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,  -
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le ragioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  del consiglio comunale di Ustica (Palermo), in
data 27 gennaio 1995, n. 8;
  Vista la nota della prefettura di Palermo in data 7 aprile 1995, n.
59373/95 Div. T.C.;
  Atteso che con nota in data 27  gennaio  1995,  n.  360,  e'  stato
sollecitato  il  parere  della  regione  Sicilia  peraltro non ancora
pervenuto;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1  agosto  1995  al  31  agosto  1995  e'  vietato  l'afflusso
sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a  persone  non
stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di
cui agli articoli successivi.