IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, - come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, - concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le ragioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo), in data 27 gennaio 1995, n. 8; Vista la nota della prefettura di Palermo in data 7 aprile 1995, n. 59373/95 Div. T.C.; Atteso che con nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, e' stato sollecitato il parere della regione Sicilia peraltro non ancora pervenuto; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 agosto 1995 al 31 agosto 1995 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.