IL DIRETTORE GENERALE
                     DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA
  Vista la nota del  22  dicembre  1994  con  la  quale  la  societa'
Italaquae  S.p.a. con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700 ha chiesto
di poter riportare sulle etichette dell'acqua  minerale  "Ferrarelle"
di   Riardo  (Caserta)  la  seguente  indicazione:  "contribuisce  al
mantenimento delle scorte di calcio a disposizione dell'organismo"  o
in  alternativa:  "contribuisce a soddisfare il fabbisogno quotidiano
di  calcio",  in  aggiunta  a  quelle  relative  alle  qualita'  gia'
riconosciute;
  Visto  il  decreto ministeriale del 1 dicembre 1923 con il quale e'
stata autorizzata la vendita della suddetta acqua minerale;
  Visto il nulla osta n. 2345-140 del 5 settembre 1984, con il  quale
sono  state  autorizzate  le  indicazioni attualmente riportate sulle
etichette dell'acqua minerale naturale Ferrarelle in conformita' alle
norme contenute nel decreto ministeriale 1 febbraio 1983;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il parere  della  III  sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sulle   etichette   dell'acqua   minerale  "Ferrarelle"  di  Riardo
(Caserta) puo' essere aggiunta la seguente  indicazione:  "il  calcio
contenuto nell'acqua minerale Ferrarelle e' altamente assimilabile".