IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA Vista la nota del 22 dicembre 1994 con la quale la societa' Italaquae S.p.a. con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700 ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale "Ferrarelle" di Riardo (Caserta) la seguente indicazione: "contribuisce al mantenimento delle scorte di calcio a disposizione dell'organismo" o in alternativa: "contribuisce a soddisfare il fabbisogno quotidiano di calcio", in aggiunta a quelle relative alle qualita' gia' riconosciute; Visto il decreto ministeriale del 1 dicembre 1923 con il quale e' stata autorizzata la vendita della suddetta acqua minerale; Visto il nulla osta n. 2345-140 del 5 settembre 1984, con il quale sono state autorizzate le indicazioni attualmente riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale Ferrarelle in conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale 1 febbraio 1983; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 14 giugno 1995; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. Sulle etichette dell'acqua minerale "Ferrarelle" di Riardo (Caserta) puo' essere aggiunta la seguente indicazione: "il calcio contenuto nell'acqua minerale Ferrarelle e' altamente assimilabile".