LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visti  gli  articoli  3 e 4 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248;
  Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per
l'attuazione  degli  articoli  2  e 4 della legge n. 241 del 1990, in
materia  di procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei
conti;
  Sentiti   il   consiglio   di   presidenza   ed   il  consiglio  di
amministrazione;
                              DELIBERA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi   di   competenza  della  Corte  dei  conti,  sia  che
conseguano  a  iniziativa  di  parte, sia che debbano essere promossi
d'ufficio.
  2.  I  procedimenti  di  competenza  della  Corte  dei conti devono
concludersi  con  un provvedimento emanato nel termine stabilito, per
ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono, altresi',
l'indicazione   dell'organo  od  ufficio  competente  e  della  fonte
normativa.  In  caso  di  mancata  inclusione  del procedimento nelle
tabelle  allegate,  lo  stesso si concludera' nel termine previsto da
altra  fonte  legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Il  presente  regolamento  e'  diretto,  altresi',  per  quanto
riguarda  il  diritto di informazione degli interessati, alle sezioni
di  controllo,  agli uffici di controllo, alle delegazioni regionali,
alle  segreterie  delle  sezioni  giurisdizionali  e delle procure. I
direttori  dei  predetti  uffici cureranno, entro trenta giorni dalla
richiesta,  la  comunicazione  agli  interessati  delle notizie sullo
stato delle procedure relative.