LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248; Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti; Sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione; DELIBERA il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che conseguano a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il presente regolamento e' diretto, altresi', per quanto riguarda il diritto di informazione degli interessati, alle sezioni di controllo, agli uffici di controllo, alle delegazioni regionali, alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e delle procure. I direttori dei predetti uffici cureranno, entro trenta giorni dalla richiesta, la comunicazione agli interessati delle notizie sullo stato delle procedure relative.