IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente;
   Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro
in materia di aree protette;
   Visto l'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge  6  dicembre
1991,  n.  394,  che  prevede  l'istituzione  del Parco nazionale del
Cilento e Vallo di Diano;
   Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della citata  legge  6  dicembre
1991,  n.  394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti
parco;
   Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 agosto  1993
di  perimetrazione  provvisoria  e misure provvisorie di salvaguardia
del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
   Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 marzo  1995
di  istituzione  del  comitato  di  gestione  provvisoria  del  Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
   Vista la nota n. 1752/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del  Ministro
dell'ambiente  con  la quale e' stato richiesto alla regione Campania
il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   Vista la nota n. 20218/GAB del 24  marzo  1995  con  la  quale  la
regione Campania esprime il proprio parere in esito alla sopra citata
nota dell'11 febbraio 1995;
   Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura
del  Ministero  dell'ambiente "Programma d'azione urgente per le aree
protette in Italia", con il quale  sono  state  individuate  le  aree
all'interno  del  territorio  del  parco  nelle  quali  sono presenti
habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle  direttive
92/43/CEE  e  79/409/CEE,  nonche'  habitat  e  specie  di  interesse
nazionale;
   Considerato che la regione Campania ha richiesto l'esclusione  dal
territorio  del  parco  sia  di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al
decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona  2
di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;
   Ritenuto  di  non  poter accogliere le richieste di esclusione dal
territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiche' tali
zone  comprendono  aree   di   rilevante   interesse   naturalistico,
paesaggistico  e  culturale  con  limitato  o  inesistente  grado  di
antropizzazione;
   Ritenuto di poter accogliere le richieste della  regione  Campania
di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di
tipo  2  limitatamente alle aree nelle quali non e' stata evidenziata
la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle
non  necessarie  al  mantenimento  di  una  continuita'  territoriale
essenziale  ai  fini  di  una  adeguata tutela dei siti di importanza
naturalistica comunitaria;
   Ritenuto inoltre di poter accogliere la proposta di esclusione dal
territorio  del  parco  del  corso   inferiore   del   fiume   Calore
Salernitano,   in   quanto   tale   area,   di   rilevante   interese
naturalistico, ai sensi della legge regionale n. 33 del 1›  settembre
1993,  viene  ricompresa  nel  previsto parco fluviale regionale Foce
Sele-Tanagro al fine di ricondurre ad una  organica  tutela  unitaria
l'intero sistema idrografico dei fiumi Sele, Tanagro e Calore;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 maggio 1995;
   Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. E' istituito l'Ente parco nazionale  del  Cilento  e  Vallo  di
Diano.
   2.  L'Ente  parco  nazionale  del  Cilento  e  Vallo  di  Diano ha
personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza  del
Ministero dell'ambiente.
   3.  All'Ente  parco  nazionale  del  Cilento  e  Vallo di Diano si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
   4. L'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e' inserito
nella tabella IV allegata alla predetta legge.
   5. Il territorio del parco nazionale del Cilento e Vallo di  Diano
e'  delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella
cartografia ufficiale depositata in  originale  presso  il  Ministero
dell'ambiente  ed  in  copia conforme presso la regione Campania e la
sede dell'Ente parco nazionale del  Cilento  e  Vallo  di  Diano,  ed
allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante,
limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.
  6.   Nel   territorio   del   Parco,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del  piano
del  parco  di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le
misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto
del quale costituisce parte integrante.
   7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
tesoro,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.