IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Visto l'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti parco; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 agosto 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 marzo 1995 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Vista la nota n. 1752/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale e' stato richiesto alla regione Campania il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la nota n. 20218/GAB del 24 marzo 1995 con la quale la regione Campania esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995; Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente "Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia", con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonche' habitat e specie di interesse nazionale; Considerato che la regione Campania ha richiesto l'esclusione dal territorio del parco sia di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona 2 di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993; Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiche' tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione; Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Campania di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non e' stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuita' territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria; Ritenuto inoltre di poter accogliere la proposta di esclusione dal territorio del parco del corso inferiore del fiume Calore Salernitano, in quanto tale area, di rilevante interese naturalistico, ai sensi della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, viene ricompresa nel previsto parco fluviale regionale Foce Sele-Tanagro al fine di ricondurre ad una organica tutela unitaria l'intero sistema idrografico dei fiumi Sele, Tanagro e Calore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 2. L'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il territorio del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Campania e la sede dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000. 6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.