IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
   Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente  norme  quadro
in materia di aree protette;
   Visto  l'articolo  34, comma 1, lettera b), della legge 6 dicembre
1991, n. 394, che prevede l'istituzione  del  Parco  nazionale  della
Maiella;
   Visti  altresi'  gli  articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre
1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione  degli  enti
parco;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 4 novembre
1993  di  perimetrazione  provvisoria   e   misure   provvisorie   di
salvaguardia del Parco nazionale della Maiella;
   Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 settembre
1994 di istituzione del comitato di gestione  provvisoria  del  Parco
nazionale della Maiella;
   Vista  la nota n. 1748/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro
dell'ambiente con la quale e' stato richiesto alla regione Abruzzo il
parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   Vista la nota n. 745/GAB del 30 marzo 1995 con la quale la regione
Abruzzo esprime il proprio parere in esito  alla  sopra  citata  nota
dell'11 febbraio 1995;
   Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura
del  Ministero  dell'ambiente "Programma d'azione urgente per le aree
protette in Italia", con il quale  sono  state  individuate  le  aree
all'interno  del  territorio  del  parco  nelle  quali  sono presenti
habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle  direttive
92/43/CEE  e  79/409/CEE,  nonche'  habitat  e  specie  di  interesse
nazionale;
   Considerato che la regione Abruzzo ha richiesto  l'esclusione  dal
territorio  del  parco  sia  di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al
decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona  2
di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;
   Ritenuto  di  non  poter accogliere le richieste di esclusione dal
territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiche' tali
zone  comprendono  aree   di   rilevante   interesse   naturalistico,
paesaggistico  e  culturale  con  limitato  o  inesistente  grado  di
antropizzazione;
   Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Abruzzo di
escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti  nelle  zone  di
tipo  2  limitatamente alle aree nelle quali non e' stata evidenziata
la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle
non  necessarie  al  mantenimento  di  una  continuita'  territoriale
essenziale  ai  fini  di  una  adeguata tutela dei siti di importanza
naturalistica comunitaria;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1995;
   Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. E' istituito l'Ente parco nazionale della Maiella.
   2. L'Ente parco nazionale della Maiella ha personalita' di diritto
pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
   3.   All'Ente  parco  nazionale  della  Maiella  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
   4. L'Ente parco nazionale della Maiella e' inserito nella  tabella
IV allegata alla predetta legge.
   5.  Il  territorio del parco nazionale della Maiella e' delimitato
in via definitiva dalla perimetrazione  riportata  nella  cartografia
ufficiale  depositata  in originale presso il Ministero dell'ambiente
ed in copia conforme presso la regione Abruzzo e  la  sede  dell'Ente
parco  nazionale  della Maiella, ed allegata al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro  d'unione
in scala 1:100.000.
   6.   Nel   territorio   del  Parco,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del  piano
del  parco  di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le
misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto
del quale costituisce parte integrante.
   7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
tesoro,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.