IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
   Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente  norme  quadro
in materia di aree protette;
   Visto  l'articolo  34, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre
1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del  Gran
Sasso e Monti della Laga;
   Visti  altresi'  gli  articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre
1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione  degli  Enti
parco;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 4 novembre
1993  di  perimetrazione  provvisoria   e   misure   provvisorie   di
salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
   Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 settembre
1994 di istituzione del comitato di gestione  provvisoria  del  Parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
   Vista  la nota n. 1765/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro
dell'ambiente con la quale e' stato richiesto alla  regioni  Abruzzo,
Lazio e Marche il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  pervenuta  alla regione Abruzzo il 21 febbraio 1995,
protocollo  n.  1063,  alla  regione  Lazio  il  21  febbraio   1995,
protocollo  n.  104467  del 2 marzo 1995 ed alla regione Marche il 21
febbraio 1995, protocollo n. 424;
   Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma  7  della  legge  n.
394/91,  tale  parere  doveva  essere  espresso  entro quarantacinque
giorni dalla ricezione della predetta nota, e che  la  regione  Lazio
non ha inoltrato il suddetto parere;
    Visto l'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 241/90;
   Viste  le note n. 745/GAB del 30 marzo 1995 e n. 6205 del 2 maggio
1995 con le quali la regione Abruzzo e la  regione  Marche  esprimono
rispettivamente  il  proprio  parere  in esito alla sopra citata nota
dell'11 febbraio 1995;
   Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura
del Ministero dell'ambiente "Programma d'azione urgente per  le  aree
protette  in  Italia",  con  il  quale sono state individuate le aree
all'interno del  territorio  del  parco  nelle  quali  sono  presenti
habitat  e specie d'interesse comunitario individuate dalle direttive
92/43/CEE  e  79/409/CEE,  nonche'  habitat  e  specie  di  interesse
nazionale;
   Considerato  che  la regione Abruzzo ha richiesto l'esclusione dal
territorio del parco sia di aree ricadenti nelle zone  1  di  cui  al
decreto  ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona 2
di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;
   Ritenuto di non poter accogliere le richieste  di  esclusione  dal
territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiche' tali
zone   comprendono   aree   di   rilevante  interesse  naturalistico,
paesaggistico  e  culturale  con  limitato  o  inesistente  grado  di
antropizzazione;
   Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Abruzzo di
escludere  dal  territorio  del Parco le aree ricadenti nelle zone di
tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non e'  stata  evidenziata
la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle
non  necessarie  al  mantenimento  di  una  continuita'  territoriale
essenziale  ai  fini  di  una  adeguata tutela dei siti di importanza
naturalistica comunitaria;
   Ritenuto altresi' di poter accogliere la richiesta  della  regione
Abruzzo  di non escludere dal territorio del Parco zone ricadenti nel
comune di Capitignano in aree finalizzate alla costituzione  di  aree
contigue ai sensi del citato decreto ministeriale 4 novembre 1993;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 maggio 1995;
   Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. E' istituito l'Ente parco nazionale  del  Gran  Sasso  e  Monti
della Laga.
   2.  L'Ente  parco  nazionale  del Gran Sasso e Monti della Laga ha
personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza  del
ministero dell'ambiente.
   3.  All'Ente  parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
   4. L'Ente parco nazionale del Gran Sasso e  Monti  della  Laga  e'
inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
   5.  Il territorio del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga e' delimitato in via definitiva dalla  perimetrazione  riportata
nella   cartografia  ufficiale  depositata  in  originale  presso  il
Ministero dell'ambiente  ed  in  copia  conforme  presso  le  regioni
Abruzzo,  Lazio e Marche e la sede dell'Ente parco nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, ed allegata al presente decreto, del  quale
costituisce  parte  integrante,  limitatamente  al quadro d'unione in
scala 1:100.000.
   6.  Nel  territorio  del  Parco,  a  decorrere   dalla   data   di
pubblicazione  del presente decreto e fino all'approvazione del piano
del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si  applicano  le
misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto
del quale costituisce parte integrante.
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di concerto con il
tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.