IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Trento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica  di  data  23  luglio  1993  relativo  alle
modificazioni  all'ordinamento didattico universitario riguardanti il
corso di diploma universitario  in  metodologie  fisiche,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 di data 23 maggio 1994;
  Vista  la  proposta  di  istituzione  del  diploma universitario in
metodologie   fisiche   approvata   dalle    autorita'    accademiche
dell'Universita' degli studi di Trento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 21 aprile 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti  nelle delibere degli organi accademici e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Trento,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  citati  nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso con l'inserimento di nuovi  articoli  ed  il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
                   DIPLOMA IN METODOLOGIE FISICHE
  Art.  38 (Istituzione e durata del corso di diploma). - Il corso di
diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata  conoscenza  di
metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento
del  livello  formativo  richiesto dall'area professionale di addetto
alla strumentazione ed al  suo  uso  in  laboratori  industriali,  di
servizio e di ricerca.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a:
   uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme
specialistiche, dedicate ed automatizzate;
   utilizzo  con  valutazione  critica  delle  tecnologie   e   della
strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;
   uso  di  metodi  diagnostici,  frutto  di applicazioni strumentali
delle piu' recenti scoperte scientifiche.
  La durata del corso di diploma e' stabilita in anni tre.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo  di  diplomati
in metodologie fisiche.
  Art.  39  (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il numero degli iscritti a  ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal  senato accademico, sentito il consiglio di facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro a secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della  legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Art.  40  (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). -
Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  il   corso   di   diploma
universitario  di  cui all'art. 38 e' riconosciuto affine ai corsi di
laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'   gli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica o professionale per  la  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di  scienze  matematiche,
fisiche   e   naturali  stabilisce,  salvo  colloqui  integrativi  su
contenuti  specifici  e   fermo   restando   l'equivalenza   di   due
semestralita'   ad   una  annualita'  i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro  dei  corsi  ed  indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
  Art.  41  (Articolazione  del  corso  degli  studi).  - L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa e'
comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove  parziali  di  accertamento,  correzione   e   discussione   di
elaborati,  ecc.  In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere
dedicate ad attivita' pratiche di  laboratorio  o  di  tirocinio.  Le
attivita'  corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno
possono essere  svolte  anche  presso  qualificati  enti  pubblici  e
privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  Art.  42  (Ordinamento  didattico).  -  L'ordinamento didattico che
segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come
insiemi  di  discipline  scientificamente  affini   raggruppate   per
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi
si struttura in moduli (di non meno di 50 ore) siano essi relativi ad
insegnamenti  propedeutici  ovvero  di  specialita'  e  di indirizzo.
Nell'affidare un insegnamento la  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche  e naturali puo' deliberare di accorpare 2 moduli in un unico
insegnamento di non meno di 100 ore.
                        La formazione di base
                             (19 moduli)
Area matematica.
  Lo studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  della  analisi
matematica e dell'informatica.
  Tali  contenuti  possono  trovarsi negli insegnamenti di matematica
(A01B, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).
  Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei  seguenti
settori disciplinari:
   A01C Geometria
   A02A Analisi matematica
   A02B Probabilita' e statistica matematica
   A03C Fisica matematica
   A04A Analisi numerica
   K05B Informatica
Area fisica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  generali  della  fisica
generale,  le  tecniche  di  laboratorio,  in  particolare   ottiche,
elettroniche  ed  informatiche  ed  alcune  conoscenze  di base della
fisica moderna. Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno  quattro
di  laboratorio,  da  scegliersi  all'interno  dei  seguenti  settori
disciplinari:
   B01A Fisica generale
   B01B Fisica
   B02A Fisica teorica
   B03X Struttura della materia
   B04X Fisica nucleare e subnucleare
   K01X Elettronica
Area chimica.
  E' obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune  informazioni
di base di:
   C03X Chimica generale ed inorganica.
               Formazione professionale e di indirizzo
  Sulla  base  delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui
almeno due di laboratorio) saranno  scelti  all'interno  dei  settori
disciplinari  inizianti  con A, B, C, D e K, al fine di specializzare
la formazione in uno dei seguenti indirizzi:
   misure e tecniche fisiche di laboratorio
   tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici
   tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica
   tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali
   fisica sanitaria
   problematiche fisiche e tecniche computazionali.
  Per  il  raggiungimento  del  monte  complessivo  di  ore  indicate
all'art.  41,  le  facolta'  possono  attivare  altri  moduli oltre i
venticinque indicati.
  Art. 43 (Esame di diploma). - L'esame di diploma  cui  lo  studente
accede  dopo  aver  svolto le attivita' previste all'art. 41 tende ad
accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso
comprende   la   discussione   di   un   elaborato   dallo   studente
sull'attivita'    da   lui   svolta   nell'ambito   del   laboratorio
specialistico del terzo anno e  dei  corsi  specifici  dell'indirizzo
prescelto.
 Art.  44  (Regolamento  dei  corsi  di  diploma). - I consigli delle
competenti   strutture   didattiche   determinano,    con    apposito
regolamento,  in  conformita'  del  regolamento  didattico di Ateneo,
l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto  previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In  particolare,  nel  regolamento  sara'  riportato il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area disciplinare di cui all'art. 42.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
   i  corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati)
con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori
disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu'  opportune,  quali:
I. II. istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio,
sperimentazioni,  nonche'  tutte  le  altre che giovino a determinare
piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico:
    le propedeuticita' di esame;
    la durata di ciascun corso di insegnamento;
    la  collocazione  degli  insediamenti  nei   successivi   periodi
didattici;
    le prove di valutazione degli studenti;
    i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trento, 7 luglio 1995
                                                   Il rettore: ZUELLI