Agli assessorati agricoltura delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale e alle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  AIMA
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Agli    ispettorati     provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Direzione generale igiene, alimenti
                                  e nutrizione
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Direzione generale - A.R.S.
                                  Alle prefetture
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  coltivatori
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                  agricoli
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole         e
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla    Direzione   delle   risorse
                                  forestali, montane e idriche
  La  Commissione  CE  ha  fissato,  con  regolamento  in  corso   di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, gli
importi di riferimento regionali previsionali della compensazione  al
reddito   per   i   semi   oleosi  applicabili  per  la  campagna  di
commercializzazione 1995/96.
  I predetti  importi,  riportati  nell'allegato  II  della  presente
circolare,    sono   pienamente   correlati   al   nuovo   piano   di
regionalizzazione proposto da questo Ministero alla Commissione CE  e
che comporta rilevanti vantaggi per lo specifico settore merceologico
conseguenti  all'ampliamento  del numero delle regioni agrarie vocate
alle   predette   coltivazioni   e   all'aumento    della    relativa
compensazione.
  Il   piano   in   questione   consente,  altresi',  un  sostanziale
riequilibrio delle rese di riferimento di talune  importanti  regioni
agrarie individuate sulla base di criteri oggettivi.
  L'AIMA  avra'  cura di provvedere al pagamento degli anticipi della
compensazione di cui trattasi, in misura pari  al  50%  dei  predetti
importi,  ai produttori di semi oleosi aventi diritto per la campagna
di commercializzazione 1995-96, nel piu'  breve  tempo  possibile,  e
comunque non oltre il 30 settembre 1995.
  Inoltre, attesa la rilevanza delle modifiche adottate in termini di
aumento  degli importi della compensazione per talune regioni agrarie
del territorio nazionale, si ritiene di dover sottoporre le  predette
regioni  ad  una procedura di controllo piu' accurata, che escluda la
possibilita' di coltivazioni speculative effettuata al solo  fine  di
percepire la compensazione.
  Pertanto,  l'AIMA  adottera' le misure necessarie ad assicurare che
in dette zone la percentuale minima da assoggettare  a  controllo  in
loco, controllo che deve essere espletato nella fase vegetativa della
fioritura,  sia  opportunamente  aumentata  in funzione proporzionale
allo  sviluppo  degli  investimenti  risultante  dalle  dichiarazioni
presentate ai fini della compensazione.
  I  criteri  e  le  modalita'  attuative della predetta procedura di
controllo saranno stabiliti dall'AIMA.
  Si coglie l'occasione per provvedere alla parziale  modifica  della
circolare  ministeriale n. D/512 del 12 maggio 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 2 giugno 1995, con  la
quale   sono  state  emanate  le  disposizioni  di  applicazione  del
regolamento della  Commissione  CE  n.  868/95  del  20  aprile  1995
relativo  alle condizioni di ammissibilita' al regime di sostegno, di
cui al regolamento n. 1765/92, dei terreni che al  31  dicembre  1991
risultavano  destinati  a pascolo permanente, a colture permanenti, a
colture forestali e ad usi non agricoli.
  A tal riguardo, considerato che:
   la circolare  in  questione,  per  motivi  procedurali,  e'  stata
pubblicata con notevole ritardo e che, conseguentemente, ha ristretto
al  minimo  i  tempi  di  rispetto  del  termine  prefissato  per  la
presentazione delle domande di ricorso al regime derogatorio previsto
dal sopra citato regolamento n. 868/95;
   sono  pervenute  da  parte  delle   organizzazioni   professionali
agricole richieste intese ad ottenere una congrua proroga del termine
in causa;
   sussistono  le  condizioni,  per aderire a detta richiesta, attesa
anche l'applicabilita' del regime in causa  a  partire  dalle  semine
1995-96  che iniziano in epoca autunnale, l'Amministrazione e' venuta
nella determinazione di procedere alla revisione  delle  disposizioni
di detta circolare nel senso richiesto.
  Pertanto,   ferme   restando   tutte   le  altre  disposizioni,  la
surrichiamata circolare ministeriale  n.  D/512  e'  modificata  come
segue:
   il sesto capoverso e' soppresso;
   i capoversi ottavo, quattordicesimo e quindicesimo sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti:
     a)  le domande in questione devono essere depositate entro il 30
novembre di ogni anno presso l'Azienda di Stato  per  gli  interventi
nel mercato agricolo (AIMA).
  Lo  schema di domanda di cui all'allegato I e' sostituito da quello
di cui all'allegato I della presente circolare.
  Le  domande  gia'  depositate  entro  il  10  giugno  1995  restano
pienamente valide;
     b) detta comunicazione riguardera' le sole domande il cui  esito
e'  risultato  negativo  e  sara' notificata ai rispettivi produttori
entro  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  deposito  delle
rispettive domande;
     c)  l'AIMA  provvedera'  ad  effettuare  gli opportuni controlli
intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili  alla
compensazione  siano effettivamente investiti per ottenere uno o piu'
prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n.  1765/92  e  che,
viceversa,  le  superfici  precedentemente  ritenute  ammissibili non
vengano piu' utilizzate per ottenere, ai  fini  della  compensazione,
cereali,  semi  oleosi,  piante proteiche e lino non tessile e che vi
sia esatta corrispondenza fra le superfici  dismesse  dal  regime  di
sostegno e quelle che vi si inseriscono.
  Nel caso in cui la sostituzione in causa interessi terreni condotti
in  fitto  o  in  altra  forma  di  possesso  diversa da quella della
proprieta', il richiedente e'  tenuto  ad  acquisire  preventivamente
l'assenso  del  proprietario,  assenso  che deve essere allegato alla
domanda di cui trattasi.
  Si pregano gli  uffici  in  indirizzo  di  voler  dare  la  massima
pubblicita' al contenuto della presente circolare.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 154