Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale - A.R.S. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana coltivatori Alla Confederazione produttori agricoli A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Alla Direzione delle risorse forestali, montane e idriche La Commissione CE ha fissato, con regolamento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, gli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito per i semi oleosi applicabili per la campagna di commercializzazione 1995/96. I predetti importi, riportati nell'allegato II della presente circolare, sono pienamente correlati al nuovo piano di regionalizzazione proposto da questo Ministero alla Commissione CE e che comporta rilevanti vantaggi per lo specifico settore merceologico conseguenti all'ampliamento del numero delle regioni agrarie vocate alle predette coltivazioni e all'aumento della relativa compensazione. Il piano in questione consente, altresi', un sostanziale riequilibrio delle rese di riferimento di talune importanti regioni agrarie individuate sulla base di criteri oggettivi. L'AIMA avra' cura di provvedere al pagamento degli anticipi della compensazione di cui trattasi, in misura pari al 50% dei predetti importi, ai produttori di semi oleosi aventi diritto per la campagna di commercializzazione 1995-96, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Inoltre, attesa la rilevanza delle modifiche adottate in termini di aumento degli importi della compensazione per talune regioni agrarie del territorio nazionale, si ritiene di dover sottoporre le predette regioni ad una procedura di controllo piu' accurata, che escluda la possibilita' di coltivazioni speculative effettuata al solo fine di percepire la compensazione. Pertanto, l'AIMA adottera' le misure necessarie ad assicurare che in dette zone la percentuale minima da assoggettare a controllo in loco, controllo che deve essere espletato nella fase vegetativa della fioritura, sia opportunamente aumentata in funzione proporzionale allo sviluppo degli investimenti risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione. I criteri e le modalita' attuative della predetta procedura di controllo saranno stabiliti dall'AIMA. Si coglie l'occasione per provvedere alla parziale modifica della circolare ministeriale n. D/512 del 12 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 2 giugno 1995, con la quale sono state emanate le disposizioni di applicazione del regolamento della Commissione CE n. 868/95 del 20 aprile 1995 relativo alle condizioni di ammissibilita' al regime di sostegno, di cui al regolamento n. 1765/92, dei terreni che al 31 dicembre 1991 risultavano destinati a pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali e ad usi non agricoli. A tal riguardo, considerato che: la circolare in questione, per motivi procedurali, e' stata pubblicata con notevole ritardo e che, conseguentemente, ha ristretto al minimo i tempi di rispetto del termine prefissato per la presentazione delle domande di ricorso al regime derogatorio previsto dal sopra citato regolamento n. 868/95; sono pervenute da parte delle organizzazioni professionali agricole richieste intese ad ottenere una congrua proroga del termine in causa; sussistono le condizioni, per aderire a detta richiesta, attesa anche l'applicabilita' del regime in causa a partire dalle semine 1995-96 che iniziano in epoca autunnale, l'Amministrazione e' venuta nella determinazione di procedere alla revisione delle disposizioni di detta circolare nel senso richiesto. Pertanto, ferme restando tutte le altre disposizioni, la surrichiamata circolare ministeriale n. D/512 e' modificata come segue: il sesto capoverso e' soppresso; i capoversi ottavo, quattordicesimo e quindicesimo sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: a) le domande in questione devono essere depositate entro il 30 novembre di ogni anno presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). Lo schema di domanda di cui all'allegato I e' sostituito da quello di cui all'allegato I della presente circolare. Le domande gia' depositate entro il 10 giugno 1995 restano pienamente valide; b) detta comunicazione riguardera' le sole domande il cui esito e' risultato negativo e sara' notificata ai rispettivi produttori entro sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito delle rispettive domande; c) l'AIMA provvedera' ad effettuare gli opportuni controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano effettivamente investiti per ottenere uno o piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 1765/92 e che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non vengano piu' utilizzate per ottenere, ai fini della compensazione, cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra le superfici dismesse dal regime di sostegno e quelle che vi si inseriscono. Nel caso in cui la sostituzione in causa interessi terreni condotti in fitto o in altra forma di possesso diversa da quella della proprieta', il richiedente e' tenuto ad acquisire preventivamente l'assenso del proprietario, assenso che deve essere allegato alla domanda di cui trattasi. Si pregano gli uffici in indirizzo di voler dare la massima pubblicita' al contenuto della presente circolare. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 154