IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,   n.   580   concernente   il
riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visti i commi 3 e 5 dell'art. 18 della suddetta  legge  n.  580,  i
quali  stabiliscono  che  il  Ministro  del  tesoro,  su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  sentite
l'Unioncamere   e   le   organizzazioni   di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello  nazionale,  determina  ed  aggiorna,  ogni
anno,  con  proprio  decreto,  la  misura  del diritto annuale di cui
all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.  786,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni, determina la quota del diritto annuale da riservare al
fondo di perequazione istituito  presso  l'Unioncamere  e  determina,
altresi',  i  criteri  per  la ripartizione del medesimo fondo tra le
camere di commercio;
  Vista la nota n. 395854  del  10  aprile  1995,  con  la  quale  il
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  ha
formulato, ai sensi dei commi 3  e  5  del  richiamato  art.  18,  la
proposta  per  la  determinazione  della  misura  del diritto annuale
dovuto per l'anno 1995 dalle imprese a ciascuna camera di commercio e
per la determinazione della quota del diritto annuale da destinare al
fondo di perequazione  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'  la
proposta di ripartizione dello stesso fondo di perequazione;
  Tenuto  conto  che  la  misura  del  diritto  annuale  proposta  e'
determinata in conformita' alla  metodologia  indicata  nel  comma  4
dello  stesso  art. 18 e che la quota proposta del diritto annuale da
riservare al fondo di perequazione e i  criteri  di  ripartizione  di
quest'ultimo  sono  determinati  con  modalita' tali da assicurare un
omogeneo espletamento delle  funzioni  amministrative  da  parte  del
sistema camerale;
  Sentite   l'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  e  le
organizzazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1995, e'  stabilita
come segue:
   ditte individuali, societa' cooperative
e consorzi                       . . . . . . . . . .  L.  143.000
   societa' di persone           . . . . . . . . . .  L.  260.000
   societa' con capitale sociale fino
a L. 200.000.000                 . . . . . . . . . .  "   742.000
   societa' con capitale sociale superiore
a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000 . . . . . .  "   989.000
   societa' con capitale sociale superiore
a L. 1.000.000.000 fino a lire 10.000.000.000. . . .  " 1.236.000
   per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi
di capitale in piu'              . . . . . . . . . .  "   247.000
   unita' locali 20% del diritto dovuto
dalla sede sino ad un massimo di . . . . . . . . . .  "   200.000