IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visti i commi 3 e 5 dell'art. 18 della suddetta legge n. 580, i quali stabiliscono che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina ed aggiorna, ogni anno, con proprio decreto, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere e determina, altresi', i criteri per la ripartizione del medesimo fondo tra le camere di commercio; Vista la nota n. 395854 del 10 aprile 1995, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha formulato, ai sensi dei commi 3 e 5 del richiamato art. 18, la proposta per la determinazione della misura del diritto annuale dovuto per l'anno 1995 dalle imprese a ciascuna camera di commercio e per la determinazione della quota del diritto annuale da destinare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' la proposta di ripartizione dello stesso fondo di perequazione; Tenuto conto che la misura del diritto annuale proposta e' determinata in conformita' alla metodologia indicata nel comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota proposta del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione e i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati con modalita' tali da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale; Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Art. 1. In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1995, e' stabilita come segue: ditte individuali, societa' cooperative e consorzi . . . . . . . . . . L. 143.000 societa' di persone . . . . . . . . . . L. 260.000 societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000 . . . . . . . . . . " 742.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000 . . . . . . " 989.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a lire 10.000.000.000. . . . " 1.236.000 per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi di capitale in piu' . . . . . . . . . . " 247.000 unita' locali 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di . . . . . . . . . . " 200.000