IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del  21  dicembre
1976  e successive modificazioni, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli  Stati  membri  di  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1993, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n.  306  del  31
dicembre   1993,   concer   nente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 95/53/CE del 28 febbraio
1995  che  autorizza  gli  Stati  membri   a   derogare   determinate
disposizioni  della  direttiva  n. 77/93/CEE sopraindicata per quanto
riguarda  le  piantine  di  fragole  (Fragaria  L.)  destinate   alla
piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbero escludere i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  deroga  a  quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre
1993  le  piantine  di  fragole   (Fragaria   L.),   destinate   alla
piantagione,   diverse   dalle  sementi,  originarie  dell'Argentina,
possono essere introdotte nel territorio  della  Repubblica  italiana
sino al 31 dicembre 1996.