IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato  e  di  altri  enti  pubblici  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della predetta legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 4 ottobre 1989 con il quale
per  la  provincia  di  L'Aquila  e'   stato   determinato   l'ambito
territoriale "A";
  Visto il decreto ministeriale n. 1/5994 in data 16 ottobre 1989 con
il  quale, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono stati determinati per
la provincia di L'Aquila il numero e la dislocazione degli  sportelli
ed e' stata fissata la misura dei compensi;
  Considerato che sulla base del predetto decreto ministeriale del 16
ottobre 1989 sono stati determinati, per l'ambito "A" della provincia
di L'Aquila, tre sportelli dislocati nei comuni di L'Aquila, Avezzano
e Sulmona;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1/4133 del 15 giugno 1993, con il
quale all'art. 1 e' stata fissata la misura del compenso per abitante
servito di cui all'art. 61, comma 3,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
  Visto  l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 15 giugno con
il quale  il  numero  degli  sportelli  di  riscossione  fissato  per
l'ambito  "A" della provincia di L'Aquila con il decreto ministeriale
del 16 ottobre 1989, e' stato ridotto di una unita';
  Considerato che lo sportello  ubicato  nel  comune  di  Sulmona  e'
quello  che, in ossequio ai criteri oggettivi di individuazione degli
sportelli da sopprimere, dovrebbe essere eliminato;
  Tenuto conto dei gravi disagi cui andrebbe incontro la  popolazione
del  comune  di  Sulmona che, per ottemperare agli obblighi tributari
dovrebbe necessariamente recarsi presso lo sportello di Avezzano;
  Ritenuto pertanto che, relativamente all'ambito "A" della provincia
di L'Aquila,  l'adozione  del  provvedimento  di  soppressione  dello
sportello  di  Sulmona  non  sarebbe  certamente di giovamento per la
concessione ed anzi rischierebbe di alternarne l'equilibrio derivante
dall'inevitabile incremento del carico  di  lavoro  per  i  rimanenti
punti   di  riscossione  dell'ambito,  oltre  naturalmente  a  creare
ulteriori disagi per i contribuenti interessati, come gia' ampiamente
documentato nelle note inviate dalle locali autorita' e dal  titolare
della concessione coinvolta;
  Considerato  che,  per  le  ragioni suesposte, si rivela necessario
soprassedere dalla riduzione dello  sportello  di  riscossione  cosi'
come  previsto  dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 1/4133
del 15 giugno 1993;
  Tenuto conto del  parere  favorevole  espresso  al  riguardo  dalla
commissione  consultiva  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi
nell'adunanza n. 085  del  13  dicembre  1994,  che  qui  si  intende
integralmente riportato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  2  del decreto ministeriale n. 1/4133 del 15 giugno 1993 e'
soppresso.
  Conseguentemente  il  numero  degli  sportelli  della   concessione
dell'ambito "A" della provincia di L'Aquila rimane fissato nel numero
di  tre, cosi' come a suo tempo stabilito dal decreto ministeriale 16
ottobre 1989.
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
prescritta  registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 384