IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visti gli articoli 21, comma 2, e 43, comma 6, del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 37, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di approvare con decreto un apposito disciplinare tecnico sulle tipologie degli indumenti che devono essere adoperati da coloro che operano in prossimita' della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita' lavorativa e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti da impiegare per realizzarli; Visto l'art. 183 del medesimo regolamento di esecuzione ed attuazione che prevede la emanazione di analoghe specifiche tecniche per i capi di vestiario o dell'uniforme degli agenti preposti alla regolazione del traffico e degli organi di polizia stradale, per renderli visibili a distanza quando operano su strada; Visto il parere sul disciplinare tecnico contenente le suddette norme, espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 421 emesso nell'adunanza del 26 gennaio 1994; Considerato che il 14 dicembre 1994 e' stata completata la procedura di informazione di cui alla direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e pertanto il progetto di norma tecnica puo' esplicare la sua validita' giuridica; Considerato che sono state recepite nel testo le osservazioni formulate sia dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che dalla Commissione della Comunita' europea; Considerata la necessita' di emanare il disciplinare contenente le norme tecniche come sopra richiamate; Decreta: 1. E' approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilita'. 2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1 luglio 1995. 3. Fino alla data del 31 dicembre 1995 e' consentita la commercializzazione di indumenti e dispositivi autonomi gia' prodotti al fine di esaurire le scorte esistenti. Dal 1 gennaio 1996 il disciplinare tecnico allegato trova piena applicazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1995 Il Ministro: BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1995 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 364