IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visti  gli  articoli  21,  comma 2, e 43, comma 6, del nuovo codice
della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto l'art. 37, comma  4,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione  del  nuovo  codice  della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che attribuisce
al Ministro dei lavori pubblici il compito di approvare  con  decreto
un  apposito disciplinare tecnico sulle tipologie degli indumenti che
devono essere adoperati da coloro che operano  in  prossimita'  della
delimitazione  di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico
dei veicoli nello svolgimento della loro attivita'  lavorativa  e  le
caratteristiche    dei    materiali   fluorescenti,   rifrangenti   e
fluororifrangenti da impiegare per realizzarli;
  Visto  l'art.  183  del  medesimo  regolamento  di  esecuzione   ed
attuazione  che prevede la emanazione di analoghe specifiche tecniche
per i capi di vestiario o dell'uniforme degli  agenti  preposti  alla
regolazione  del  traffico  e  degli  organi di polizia stradale, per
renderli visibili a distanza quando operano su strada;
  Visto il parere sul disciplinare  tecnico  contenente  le  suddette
norme,  espresso  dalla  V sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici con voto n. 421 emesso nell'adunanza del 26 gennaio 1994;
  Considerato  che  il  14  dicembre  1994  e'  stata  completata  la
procedura  di informazione di cui alla direttiva 83/189/CEE, recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e pertanto  il  progetto  di  norma
tecnica puo' esplicare la sua validita' giuridica;
  Considerato  che  sono  state  recepite  nel  testo le osservazioni
formulate sia dalla V sezione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici che dalla Commissione della Comunita' europea;
  Considerata  la necessita' di emanare il disciplinare contenente le
norme tecniche come sopra richiamate;
                              Decreta:
  1. E' approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle  prescrizioni
relative  ad  indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a
distanza il personale impegnato su strada  in  condizioni  di  scarsa
visibilita'.
  2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1 luglio 1995.
  3.   Fino   alla  data  del  31  dicembre  1995  e'  consentita  la
commercializzazione di indumenti e dispositivi autonomi gia' prodotti
al fine di esaurire le  scorte  esistenti.  Dal  1  gennaio  1996  il
disciplinare tecnico allegato trova piena applicazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1995
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 364