Con decreto ministeriale 16 maggio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1993 con decorrenza 29 settembre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15524/5 dell'8 luglio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Serravezza (Lucca) e unita' di Querceta di Serravezza (Lucca), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo, e unita' di Arezzo e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16382 del 21 dicembre 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. - Societa' esercizio cantieri, con sede in Roma e ufficio di Roma e unita' di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale di proroga con decorrenza 2 marzo 1992 presentata il 30 novembre 1992 prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 148/1993 (11 maggio 1993) convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solofra, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16114/2 dell'11 novembre 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 16 marzo 1995, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta) e unita' di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12499/21 del 30 novembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Bari - strutture periferiche, Caltanissetta, Chioggia (Venezia), Manfredonia (Foggia), Martina Franca (Taranto), Milano - strutture periferiche, Palermo - filiale via R. Settimo e strutture periferiche, Pescara, Porto Gruaro (Venezia), Roma - strutture periferiche, S. Severo (Foggia), sede Milano e Trani (Bari), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino e unita' in Cascine Vica (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 17 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' in Bitetto (Bari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1994 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 3 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine utensili gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unita' in Rovereto (Trento), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino e unita' in Dolce' (Verona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane Prata P.V. (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e unita' nazionali, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino) e unita' in Frossasco e Luserna (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995, con esclusione dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro. Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1994 con decorrenza 11 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, e' prorogata dall'11 febbraio 1995 al 10 agosto 1995, con esclusione dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1995 con decorrenza 11 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' in Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 10 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' in Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994. La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dicui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede in Milano, e unita' in Milano e Ortona (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1994 al 9 luglio 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1994, con decorrenza 10 gennaio 1994. Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1995, proroga della prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 19 maggio 1995. La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 5 settembre 1994 al 9 gennaio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. Istanza aziendale presentata il 12 settembre 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1995, proroga della prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 19 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste, e unita' in Trieste, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1995 al 17 maggio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 18 novembre 1994. Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 gennaio 1995, proroga continuazione esercizio d'impresa dal 18 novembre 1994 al 30 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta, di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 18 maggio 1995. Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 gennaio 1995, proroga continuazione esercizio d'impresa dal 18 novembre 1994 al 30 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994 n. 643, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1994 n. 738 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bredamenarinibus, con sede in Bologna, ed unita' produttiva in Bologna e Quarto Inferiore, fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e comunque non oltre il 23 febbraio 1995. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia), e unita' in Rezzato (Brescia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 6 aprile 1994. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1994, prosecuzione esercizio impresa sino al 14 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), e unita' in Bagnoli di Sopra (Padova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 agosto 1994, prosecuzione esercizio impresa sino al 30 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 gennaio 1995 al 4 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 agosto 1994, prosecuzione esercizio impresa sino al 30 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Ceramica Emiliana, con sede in San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), e unita' di San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti, sede in Napoli e unita' in Arzano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. IMEC, sede in Sorrento (Napoli) e unita' in Torre Annunziata (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1994 al 28 aprile 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1994 n. 15168. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermomec, sede in Vigonza (Padova) e unita' in Vigonza (Padova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Cooperativa Stovigliai, sede in Albisola Superiore (Savona) e unita' in Albisola Superiore (Savona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 9 febbraio 1995 al 4 agosto 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanella, sede in Caldogno (Vicenza) e unita' in Caldogno (Vicenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 10 febbraio 1995 al 9 agosto 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.GE.CO., sede in Palermo e unita' in Palermo - Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 marzo 1995 al 29 agosto 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.GE.CO., sede in Palermo e unita' in Catania, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 settembre 1994 al 11 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 febbraio 1995 n. 16893/4. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Nuova Giulia, sede in Giulianova (Teramo) e unita' in Giulianova (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 luglio 1994 n. 15594/1. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 luglio 1994 n. 15594/2. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Delia, sede in Firenze e unita' in Calenzano (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 21 giugno 1995 al 20 dicembre 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maionchi La Metalli Industriale D.M.S., sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unita' in Guamo di Capannori (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola Alimenti, sede in Pinerolo (Torino) e unita' in Barone C.Se (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 febbraio 1994 n. 15999/1-2. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.C.I. Sud, sede in Baragiano (Potenza) e unita' in Baragiano (Potenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1994 al 7 aprile 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasotti, sede in Rezzato (Brescia) e unita' in Rezzato (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Seci, sede in Milano e unita' in Lainate (Milano) e Trivolzio (Pavia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Afferri Giuseppe & Figli, sede in San Donato Milanese (Milano) e unita' in San Donato Milanese (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BED, sede in Carugo (Como) e unita' in Carugo (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Scotti & C., sede in Milano e unita' in Rho (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafica 92, sede in Milano e unita' in Vignate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, sede in Lanciano (Chieti) e unita' in Lanciano (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lithoprint, sede in Roma e unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imet Control, sede in Genova e unita' in Genova e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1994 al 28 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 29 gennaio 1995 al 28 luglio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogeli, sede in Genova e unita' in Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 della ditta S.r.l. Pulital pulizie civili e industriali, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Piombino (Livorno) della S.p.a. Acciaierie e ferriere di Piombino in ristrutturazione aziendale dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994. Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995 favorevole. Art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento di Piombino della S.p.a. Acciaierie e ferriere di Piombino, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la societa' appaltante: S.r.l. Pulital pulizie civili e industriali, con sede in Piombino e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994. Art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla quello del 21 ottobre 1994, n. 16046. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Novara, con sede in Novara, e unita' di Cressa (Novara) e Novara, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia e unita' di Pavia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Baggiovara-Conversano (Bari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16315/1-2 del 19 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Omes di E. Silvestri & C., con sede in Reana del Rojale (Udine) e unita' di Reana del Rojale (Udine), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Castronno (Varese), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana abbigliamento, con sede in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unita' di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 27 settembre 1994 al 26 marzo 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1995 al 25 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unita' di Castrovillari (Cosenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unita' di Bari, Foggia, Grottaminarda (Avellino) e Pomigliano d'Arco (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 5 dicembre 1993 al 4 giugno 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1994 al 4 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 2 agosto 1994 al 1 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1995 al 1 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino), e unita' di Favria e Salassa (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.El.Mo., con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rolls italiana, con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 22 luglio 1994 al 21 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche', nei confronti dei sette lavoratori dipendenti posti in mobilita' in data 5 agosto 1994. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. KK imballaggi, con sede in Lesmo (Milano) e unita' di Lesmo (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 27 aprile 1994 al 26 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.