IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
concernente l'attribuzione ai Sottosegretari  di  Stato  di  funzioni
loro delegate dal Ministro;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, 23
gennaio 1995 e 8 marzo 1995 con i quali,  rispettivamente,  il  prof.
Alberto Clo' e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  e  il  prof.  Giovanni  Zanetti e il dott. Luigi
Mastrobuono sono stati nominati Sottosegretari di Stato;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993 rientrano nella competenza del Ministro gli  atti  attraverso  i
quali  si  esplica  la funzione di direzione politico-amministrativa,
nonche' la verifica della rispondenza dei  risultati  della  gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi, gli atti
(ivi   comprese  le  circolari)  contenenti  direttive  generali,  le
risposte a quesiti involgenti questioni di principio,  gli  atti  che
devono  essere  sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri
ed al Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica
(CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria  e  di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla
vigilanza del Ministero, degli arbitri, nonche'  le  designazioni  di
rappresentanti  ministeriali,  gli atti con i quali sono definiti gli
obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate  le  relative
risorse  finanziarie,  gli  atti  di organizzazione degli uffici e di
conferimento delle funzioni dirigenziali.
  Restano altresi' riservati alla competenza del Ministro i  rapporti
internazionali,  i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari
del Governo,  gli  altri  atti  inerenti  la  funzione  di  direzione
politica,  nonche'  il  potere  di  annullamento, di revoca o riforma
degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.
  Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art.
15  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  8  agosto  1992,  n.  359, e successive
modificazioni,  e  del  decreto-legge  31  maggio   1994,   n.   332,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.
  Restano  infine  riservati  alla competenza del Ministro gli affari
relativi alla direzione generale  delle  fonti  di  energia  e  delle
industrie  di base e alla direzione generale delle miniere, salvi gli
atti di gestione, di competenza dei dirigenti ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.