IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, 23 gennaio 1995 e 8 marzo 1995 con i quali, rispettivamente, il prof. Alberto Clo' e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il prof. Giovanni Zanetti e il dott. Luigi Mastrobuono sono stati nominati Sottosegretari di Stato; Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa, nonche' la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi, gli atti (ivi comprese le circolari) contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, degli arbitri, nonche' le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali. Restano altresi' riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica, nonche' il potere di annullamento, di revoca o riforma degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474. Restano infine riservati alla competenza del Ministro gli affari relativi alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e alla direzione generale delle miniere, salvi gli atti di gestione, di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.