IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA
                          DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visti  gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto
per mare,  sbarco  e  trasbordo  delle  merci  pericolose  in  colli,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968,
n. 1008;
  Visto  il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29:
"Razionalizzazione   della   organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 febbraio 1995 concernente, tra
l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione
dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;
  Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11  luglio  1985,
con  il  quale  sono  state  approvate  le  "norme  sugli  imballaggi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
  Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11  giugno  1990,
con il quale sono state approvate le "norme sui contenitori intermedi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
  Considerata    l'opportunita'    che   rappresentanti   di   questa
amministrazione  sovraintendano  all'effettuazione  delle  prove   di
omologazione  previste dai citati decreti ministeriali 23 maggio 1985
e 14 maggio 1990;
  Ritenuto opportuno modificare il  punto  5.1  (enti  preposti)  del
decreto  ministeriale  23  maggio  1985  e  il punto 1.8 (domanda per
l'omologazione) del decreto ministeriale 14 maggio 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al punto 5.1 del decreto ministeriale 23 maggio 1985, la frase dopo
la lettera F  e'  sostituita  come  di  seguito  indicato:  "Ai  fini
dell'omologazione  degli  imballaggi,  gli interessati (fabbricante o
utilizzatore)  devono  presentare  apposita  domanda   al   Ministero
indicando  l'ente  presso  il quale intendono effettuare le prove. Il
Ministero affida l'incarico all'ente prescelto dagli interessati e si
riserva la possibilita' di inviare propri rappresentanti  qualora  lo
ritenga  opportuno.  Gli  interessati  devono  mettere a disposizione
dell'ente stesso la documentazione  tecnica  ed  i  campioni  per  le
prove".