IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose; Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le "norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose"; Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, con il quale sono state approvate le "norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose"; Considerata l'opportunita' che rappresentanti di questa amministrazione sovraintendano all'effettuazione delle prove di omologazione previste dai citati decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990; Ritenuto opportuno modificare il punto 5.1 (enti preposti) del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e il punto 1.8 (domanda per l'omologazione) del decreto ministeriale 14 maggio 1990; Decreta: Art. 1. Al punto 5.1 del decreto ministeriale 23 maggio 1985, la frase dopo la lettera F e' sostituita come di seguito indicato: "Ai fini dell'omologazione degli imballaggi, gli interessati (fabbricante o utilizzatore) devono presentare apposita domanda al Ministero indicando l'ente presso il quale intendono effettuare le prove. Il Ministero affida l'incarico all'ente prescelto dagli interessati e si riserva la possibilita' di inviare propri rappresentanti qualora lo ritenga opportuno. Gli interessati devono mettere a disposizione dell'ente stesso la documentazione tecnica ed i campioni per le prove".