IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni  di  indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con il quale si e'  stabilito,  fra  l'altro,  che  con  decreti  del
Ministro  del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in  ECU  o  in
altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare  il  comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;
  Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente,  fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Attesa  l'opportunita'  di  acquisire  fondi  in  ECU,  destinati a
rifinanziare una parte dei CTE in scadenza nel corso del 1995;
  Considerato che, sul mercato internazionale, e' possibile  emettere
titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti con pagamenti a tasso fisso -  anche  denominati  in  altra
valuta  - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che
si conseguirebbero attraverso un prestito  contratto  direttamente  a
tasso  fisso  nella  valuta  originaria  o in quella di indebitamento
finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e' disposta un'emissione sui
mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale
fino a 1.500 milioni di ECU, ad interesse variabile pagabile in  rate
trimestrali  posticipate,  di cui la prima con scadenza il 31 ottobre
1995.