IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14  febbraio  1992,  n.
185,  che  demanda  al  Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita'  o
avversita'  atmosferica,  attraverso  la individuazione dei territori
danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche
richieste da parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi
calamitosi di seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
   eccesso  di  neve  dal  28  marzo  1995  al  19  aprile 1995 nella
provincia di Viterbo;
   eccesso di neve  dal  30  marzo  1995  al  16  aprile  1995  nella
provincia di Frosinone;
   eccesso  di  neve  dal  14  aprile  1995  al  17 aprile 1995 nella
provincia di Roma;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare   applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Frosinone:
   eccesso  di neve dal 30 marzo 1995 al 16 aprile 1995 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d),  nel  territorio  del
comune di Paliano;
  Roma:
   eccesso di neve dal 14 aprile 1995 al 17 aprile 1995 - provvidenze
di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei
comuni   di   Colonna,   Guidonia   Montecelio,   Labico,    Mentana,
Montelibretti,  Monterotondo,  Montorio Romano, Moricone, Palestrina,
Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e Zagarolo;
  Viterbo:
   eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 -  provvidenze
di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei
comuni di  Bassano  Romano,  Bolsena,  Canepina,  Canino,  Caprarola,
Carbognano,  Civita Castellana, Gallese, Gradoli, Montalto di Castro,
Ronciglione, Tarquinia e Vallerano;
   eccesso  di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 - provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni  di
Bassano Romano, Canepina, Caprarola, Carbognano e Vallerano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 luglio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI