IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 nella provincia di Viterbo; eccesso di neve dal 30 marzo 1995 al 16 aprile 1995 nella provincia di Frosinone; eccesso di neve dal 14 aprile 1995 al 17 aprile 1995 nella provincia di Roma; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Frosinone: eccesso di neve dal 30 marzo 1995 al 16 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di Paliano; Roma: eccesso di neve dal 14 aprile 1995 al 17 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Colonna, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Palestrina, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e Zagarolo; Viterbo: eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Bassano Romano, Bolsena, Canepina, Canino, Caprarola, Carbognano, Civita Castellana, Gallese, Gradoli, Montalto di Castro, Ronciglione, Tarquinia e Vallerano; eccesso di neve dal 28 marzo 1995 al 19 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bassano Romano, Canepina, Caprarola, Carbognano e Vallerano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 1995 Il Ministro: LUCHETTI