IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1995, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' delle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 nella provincia di Asti; Vista la delibera n. 193-45025 del 18 aprile 1995 con la quale la regione Piemonte integra l'elenco dei comuni della provincia di Asti danneggiati dalle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 per effetto dei danni alle strutture e alle infrastrutture aziendali; Ritenuto di accogliere la predetta proposta integrativa; Decreta: A parziale modifica del decreto ministeriale del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1995, la dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 e' estesa ai seguenti territori comunali della provincia di Asti: comune di Villafranca d'Asti - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), della legge n. 185/92; comune di Tigliole - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 185/92. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 1995 Il Ministro: LUCHETTI