IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  30   gennaio   1979,   n.   26,   recante
provvedimenti   urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la sentenza depositata in data  9  giugno  1995  con  cui  il
tribunale  di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l.
Filippo Fochi petrolchimica, con sede in  Bologna,  via  Paolo  Nanni
Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilita' alla procedura
di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa
societa' con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge citato;
  Visto  il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto
con il Ministro del tesoro,  con  cui  e'  posta  in  amministrazione
straordinaria  la  S.r.l.  Filippo Fochi energia e' disposta per anni
due  la  continuazione  dell'esercizio  d'impresa  e  sono   nominati
commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il
dott. Guidalberto Guidi;
  Rilevato  che  ai  sensi  dell'art.  3, secondo comma, della citata
legge 3 aprile  1979,  n.  95,  si  deve  conseguentemente  procedere
all'assoggettamento  della  S.r.l.  Filippo  Fochi petrolchimica alla
procedura di amministrazione  straordinaria  preponendo  ad  essa  lo
stesso  collegio  commissariale  nominato per la S.r.l. Filippo Fochi
energia;
  Considerato che sussistono i requisiti  e  ricorrono  i  motivi  di
pubblico  interesse perche' la S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica sia
autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, con  sede  in  Bologna,  via
Paolo  Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia
e' posta in amministrazione straordinaria.