IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); Vista la convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 27 settembre 1955, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione dell'art. 521 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) sopra citato, e' stata stabilita l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche di cui agli articoli 519 e 520 del regolamento medesimo, tra il personale navigante della navigazione interna ed il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia; Ritenuta l'opportunita' di apportare, ferme restando tutte le altre disposizioni, modificazioni alla tabella allegato B al suindicato decreto ministeriale 17 settembre 1955, inserendo il titolo professionale marittimo di meccanico navale di seconda classe per motonavi di cui all'art. 271 del regolamento sopra citato, non ricompreso nella tabella medesima; Considerata, inoltre, la necessita' di assicurare la regolarita' dei servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia; Decreta: Articolo unico Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 17 settembre 1955, citato nelle premesse, cosi' come modificato con decreto ministeriale 27 novembre 1973 e con decreto ministeriale 27 maggio 1981, al quinto comma della tabella allegato B annessa al decreto stesso, dopo le parole: .. "purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui uno in servizio di guardia in macchina ..", sono inserite le parole seguenti: "oppure del titolo professionale di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi". Sempre al quinto comma, le successive parole: .. "(articoli 267, n. 2 e 270, n. 2, lettera a)" .., sono sostituite dalle seguenti parole: "(articoli 267, comma 3, 270-bis, n. 2, lettera b), e 271, n. 2, lettera b)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 giugno 1995 p. Il Ministro: CHIMENTI