IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Considerato  che  trattasi di scuole di perfezionamento antecedenti
al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che
tenuto conto delle loro finalita', le ha  trasformate  in  scuole  di
specializzazione;
  Considerato  che  la scuola di perfezionamento in "Storia dell'arte
medioevale  e  moderna"   e'   stata   trasformata   in   scuola   di
specializzazione   in  "Storia  dell'arte"  in  quanto  la  finalita'
dell'ordinamento della scuola di perfezionamento era riconducibile  a
quella  della scuola di specializzazione in "Storia dell'arte e delle
arti minori" successivamente denominata "Storia dell'arte";
  Considerata la necessita' di non ledere le legittime aspettative di
coloro che hanno conseguito il predetto  diploma  di  perfezionamento
prima della trasformazione in scuola di specializzazione;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  adottare  un  provvedimento  per  la
salvaguardia dei diritti acquisiti da parte degli interessati,  sulla
base  delle sostanziali affinita' delle funzioni culturali ottenibili
attraverso i  curricula  didattici  delle  due  tipologie  di  scuole
(scuola di perfezionamento e scuola di specializzazione);
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Il  diploma  di  perfezionamento  in "storia dell'arte medioevale e
moderna" conseguito secondo l'ordinamento vigente prima  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della sua
trasformazione  in  scuola  di   specializzazione   conferito   dalle
universita'  statali e dalle universita' non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale e' valido ai fini dell'accesso
ai pubblici concorsi per i quali e' previsto il possesso del  diploma
di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI