IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Considerato che trattasi di scuole di perfezionamento antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che tenuto conto delle loro finalita', le ha trasformate in scuole di specializzazione; Considerato che la scuola di perfezionamento in "Storia dell'arte medioevale e moderna" e' stata trasformata in scuola di specializzazione in "Storia dell'arte" in quanto la finalita' dell'ordinamento della scuola di perfezionamento era riconducibile a quella della scuola di specializzazione in "Storia dell'arte e delle arti minori" successivamente denominata "Storia dell'arte"; Considerata la necessita' di non ledere le legittime aspettative di coloro che hanno conseguito il predetto diploma di perfezionamento prima della trasformazione in scuola di specializzazione; Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento per la salvaguardia dei diritti acquisiti da parte degli interessati, sulla base delle sostanziali affinita' delle funzioni culturali ottenibili attraverso i curricula didattici delle due tipologie di scuole (scuola di perfezionamento e scuola di specializzazione); Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Il diploma di perfezionamento in "storia dell'arte medioevale e moderna" conseguito secondo l'ordinamento vigente prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della sua trasformazione in scuola di specializzazione conferito dalle universita' statali e dalle universita' non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale e' valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali e' previsto il possesso del diploma di specializzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1995 Il Ministro: SALVINI