IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289; Rilevato che per il giorno 10 settembre 1995 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 (che comprende alcune zone del comune di Napoli); Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16 comma 1, del citato decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, ed ai fini della campagna elettorale relativa all'elezione suppletiva anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nell'area geografica interessata dalla precisata consultazione elettorale nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area; Sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel suo Ufficio di Presidenza; Dispone: TITOLO I STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA Sezione I OFFERTA GRATUITA DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA Art. 1. Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nel comune di Napoli, che intendono diffondere propaganda per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, fissate per il giorno 10 settembre 1995, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) il carattere di gratuita' dell'offerta; b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati. d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, e delle disposizioni emanate dal Garante. 4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.