IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289;
  Rilevato che per il giorno 10 settembre 1995 sono stati convocati i
comizi  per  l'elezione  suppletiva  della  Camera  dei  deputati nel
collegio uninominale  n.  2  della  circoscrizione  Campania  1  (che
comprende alcune zone del comune di Napoli);
  Ritenuti  concretamente  rilevanti,  ai sensi dell'art. 16 comma 1,
del citato decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289,  ed  ai  fini  della
campagna  elettorale  relativa all'elezione suppletiva anzidetta, gli
editori  che  pubblicano  testate  quotidiane  o  periodiche,  ovvero
edizioni  locali  di  queste,  aventi diffusione nell'area geografica
interessata  dalla  precisata  consultazione  elettorale  nonche'  le
emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area;
  Sentita  la  Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel suo Ufficio di Presidenza;
                              Dispone:
                              TITOLO I
                    STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA
                              Sezione I
             OFFERTA GRATUITA DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
 1. Gli editori di giornali quotidiani  e  periodici  o  di  edizioni
locali  di questi, con diffusione nel comune di Napoli, che intendono
diffondere propaganda per  l'elezione  suppletiva  della  Camera  dei
deputati  nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania
1, fissate per il giorno 10 settembre 1995, sono tenuti, entro  sette
giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei
relativi  spazi  attraverso  un  apposito comunicato pubblicato sulla
stessa testata interessata alla diffusione della propaganda.  Ove  in
ragione  della  periodicita'  della  testata  non sia stato possibile
pubblicare  su  di  questa,  nel  termine  anzidetto,  il  comunicato
preventivo,  la  diffusione di propaganda non potra' avere inizio che
dal  numero  successivo  a  quello  recante  la   pubblicazione   del
comunicato   sulla   testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia  per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare:
    a) il carattere di gratuita' dell'offerta;
    b)     l'avvenuta     predisposizione    di    un    codice    di
autoregolamentazione  per  la  definizione  degli  spazi  disponibili
nonche'  delle  condizioni  generali  dell'accesso,  con  indicazione
dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata
e degli uffici della concessionaria  di  pubblicita'  presso  cui  il
codice di autoregolamentazione e' depositato;
    c)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno  di  pubblicazione,  entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati.
    d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi;
    e)  il  domicilio  eletto  per  ogni e qualsiasi comunicazione ai
sensi del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, e delle  disposizioni
emanate dal Garante.
  4.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.  La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato   preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda per la consultazione elettorale.